Definizione agevolata 2023 Agenzia Entrate: come funziona

Se in qualità di contribuente hai un contenzioso aperto con l'Agenzia delle Entrate e oggi sei più che mai intenzionato a porre la parola fine sulla questione, sappi che fino al 30 Giugno puoi aderire alla definizione agevolata 2023, una procedura agevolata che ti consente di versare gli importi contenuti nell’atto impugnato dall'Agenzia al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Dunque un bel risparmio per le tue finanze. Ma vediamo nel dettaglio quali liti possono essere per così dire sanate attraverso questo provvedimento e quali sono in concreto i benefici e soprattutto passi da compiere per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie.

Definizione agevolata 2023: come funziona

Da premettere che la definizione agevolata Agenzia delle Entrate rientra nell'ampio progetto della tregua fiscale, che prevede tra l'altro iniziative come quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, l’adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la chiusura delle liti tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Ciò premesso cominciamo col dire che è possibile attivare la procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie solo con riferimento a quelle cause pendenti in gradi diversi di giudizio (inclusa la Cassazione) in cui sia parte in causa l’Agenzia delle Entrate e per le quali l’atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2023 (1° gennaio 2023). E’ importante, dunque, che alla data di presentazione della domanda, la causa non si sia conclusa con pronuncia definitiva.

Non è possibile aderire alla procedura di definizione agevolata liti pendenti 2023 nel caso in cui non sia possibile determinare il quantum dovuto dal contribuente.

I contribuenti attraverso questo procedimento possono chiudere i conti con il fisco attraverso il pagamento del:

  • 100% degli importi spettanti all’Agenzia delle Entrate al netto delle sanzioni e degli interessi di mora, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 1° Gennaio 2023, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado;
  • 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in primo grado;
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in secondo grado.

Infine le controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione al 1° Gennaio 2023, per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Come aderire alla definizione agevolata Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda la richiesta di adesione, va detto che l'Agenzia delle Entrate ha predisposto uno specifico

accompagnato dalle relative istruzioni. Com'è ormai prassi anche in questo caso la domanda può essere trasmessa esclusivamente con modalità telematica.

In attesa dell’attivazione di un apposito servizio di trasmissione telematica, il contribuente può presentare la domanda di definizione tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

La domanda deve essere presentata, per ciascuna controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Ritieni sia una procedura piuttosto complessa difficile da portare a termine? Nessun problema. Puoi rivolgerti ad un intermediario abilitato (ad esempio il tuo commercialista) o recarti presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia. Se ti avvali del commercialista ricorda che questi è tenuto a rilasciarti copia della domanda nonché copia della ricevuta trasmessa dall’Agenzia delle entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della stessa.

La domanda di definizione, sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, e le ricevute attestanti i versamenti effettuati devono essere conservati con cura dal contribuente fino alla definitiva estinzione della controversia.

Chiaramente spetta all’Agenzia delle Entrate verificare se ricorrono i presupposti fissati dalla legge e se le domande sono state presentate in maniera regolare. Questo significa che l’Agenzia potrebbe anche non accordare la definizione agevolata, nel qual caso avrebbe l’onere di informare il contribuente. Il contribuente da parte sua può impugnare il provvedimento di diniego davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite, ma deve farlo entro 60 giorni dalla sua notifica.

Definizione agevolata delle controversie tributarie: quali termini per il pagamento?

Il pagamento dell’importo da versare per la definizione agevolata 2023 può avvenire

  • in un’unica soluzione oppure
  • in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano 1.000 euro. Tale limite si riferisce all’importo netto dovuto dal contribuente.

Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30 giugno 2023

Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade

  • il 30 settembre
  • il 20 dicembre
  • il 31 marzo

di ciascun anno. 

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Ma attenzione: se sono state versate somme in eccesso rispetto a quelle emerse con questo procedimento, il fisco non provvederà ad alcun rimborso nei confronti del contribuente. 

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità indicate. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

È esclusa la compensazione, ossia la possibilità per il contribuente di pagare quanto dovuto utilizzando eventuali crediti d’imposta vantati nei confronti del fisco stesso.

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