Clausola che vieta di detenere in casa animali domestici
La clausola di divieto di animali domestici nel contratto di locazione è una pattuizione con cui il proprietario dell'immobile e l'inquilino concordano che nella casa in affitto non potranno essere detenuti animali da compagnia, come cani, gatti o altri animali domestici.
La clausola che vieta di detenere in casa animali domestici è valida?
Cominciamo col dire che la clausola che vieta di detenere in casa animali domestici, solitamente inserita nel contratto di affitto, è da considerarsi legittima, basandosi sul principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.): locatore e inquilino sono liberi di concordare le regole d'uso dell'immobile, inclusa dunque la possibilità di ospitare animali.
La clausola di divieto di animali domestici nel contratto di locazione non è da considerarsi neppure vessatoria ai sensi del codice civile (art. 1341). Questo perché il divieto di detenere animali non rientra nell'elenco tassativo di clausole che richiedono una doppia sottoscrizione per essere valide.
Perché un locatore dovrebbe imporre un simile divieto?
Il locatore può decidere di inserire questa clausola, ad esempio, quando:
- l'immobile è stato appena ristrutturato o arredato con mobili di pregio, per cui il proprietario teme che la presenza di animali possa arrecare danni all'appartamento, agli arredi o agli impianti;
- c'è la ferma volontà di evitare disagi e possibili conflitti con i vicini o con il condominio, per via rumori, comportamenti aggressivi, presenza di escrementi o urina nelle parti comuni, ecc.;
- desidera semplicemente concedere in locazione l'immobile a conduttori che non possiedono animali domestici (discutibile ma legittimo).
Cosa succede se l'inquilino viola la clausola?
Se il conduttore introduce un animale nonostante il divieto contrattuale, il locatore può come prima cosa può inviargli una diffida ad adempiere, in altre parole una lettera in cui gli chiede di rispettare il contratto.
Dunque di primo acchito il locatore non può chiedere lo sfratto all’inquilino. Lo sfratto può arrivare solo se:
- l'inquilino ignora ripetutamente i richiami;
- l'animale causa danni gravi all'appartamento o crea disturbo continuo ai vicini (es. rumori molesti incessanti, ecc.).
Cosa può fare il condominio?
Il condominio ha un potere molto limitato. In base all'art. 1138 del codice civile, il regolamento condominiale (approvato dall'assemblea) non può vietare di possedere o detenere animali domestici nelle singole unità abitative.
Tuttavia, il condominio può e deve regolamentare la convivenza civile negli spazi comuni, imponendo regole per l'uso di aree come giardini, scale e ascensori (es. guinzaglio, raccolta deiezioni).
Per gestire al meglio queste situazioni e far rispettare le regole del buon vicinato, si possono scaricare e utilizzare i nostri materiali pronti all'uso:
Fac simile clausola divieto animali domestici contratto di locazione
Esempio 1
Art. __ - Divieto di detenzione di animali domestici
Il Conduttore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che, per tutta la durata del presente contratto, è fatto divieto di detenere, anche temporaneamente, all'interno dell'immobile locato e delle relative pertinenze, animali domestici o d'affezione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cani, gatti, roditori, uccelli, rettili e altri animali da compagnia.
Il Conduttore si impegna altresì a non ospitare stabilmente animali appartenenti a terzi e a rispettare il presente divieto per l'intera durata della locazione.
Resta salvo il diritto del Locatore di autorizzare preventivamente, per iscritto, eventuali deroghe al presente divieto.
L'eventuale inosservanza della presente clausola costituirà inadempimento contrattuale e legittimerà il Locatore ad avvalersi dei rimedi previsti dalla legge e dal presente contratto, ferma restando la valutazione della gravità dell'inadempimento e delle relative conseguenze da effettuarsi secondo la normativa vigente.
Esempio 2
Art. __ - Divieto di detenzione di animali domestici
È fatto espresso divieto al conduttore di detenere, anche temporaneamente, animali domestici di qualsiasi specie all'interno dell'immobile locato e delle sue pertinenze (cantina, garage, balconi, giardino, ecc.), salvo preventivo consenso scritto del locatore.
In caso di violazione del presente divieto, il locatore potrà:
a) diffidare per iscritto il conduttore alla immediata rimozione dell'animale, assegnando un termine non inferiore a __ giorni;
b) qualora il conduttore non ottemperi alla diffida, richiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente obbligo di rilascio dell'immobile;
c) richiedere il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'immobile, alle parti comuni e alle pertinenze a causa della presenza dell'animale.
Resta salva la possibilità per il conduttore di richiedere per iscritto al locatore l'autorizzazione a detenere un animale domestico, autorizzazione che potrà essere concessa a insindacabile giudizio del locatore mediante scrittura integrativa al presente contratto.
Esempio 3
Art. __ - Divieto di detenzione di animali domestici
Il Conduttore si impegna a non detenere animali domestici di alcun tipo all'interno dell'immobile locato, salvo espressa autorizzazione scritta del Locatore.
Il Conduttore che intenda introdurre un animale domestico dovrà presentare al Locatore una richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, indicando la specie, la razza, la taglia e il numero di esemplari. Il Locatore comunicherà per iscritto la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. L'eventuale autorizzazione potrà essere concessa a insindacabile giudizio del Locatore e potrà contenere condizioni specifiche, quali il versamento di un deposito cauzionale integrativo a garanzia di eventuali danni.
In caso di introduzione di animali senza la preventiva autorizzazione scritta, il Locatore potrà contestare per iscritto l'inadempimento e, in mancanza di adeguamento entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione, agire per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
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