Con il mandato senza rappresentanza il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi sono venuti a conoscenza del mandato. Dunque gli atti posti in essere dal mandatario sono imputati direttamente a questi e non al mandante.Chiaramente il mandatario è poi tenuto a trasferire i diritti acquisiti in nome proprio ma nell’interesse del mandante direttamente in favore di quest'ultimo, attraverso un atto successivo.
Ricordiamo che nel nostro Codice Civile è disciplinato anche il mandato con rappresentanza.
Il mandato, con o senza rappresentanza, si distingue dalla delega o dalla procura per il semplice fatto che questi ultimi sono atti unilaterali, mentre il mandato è un contratto che deve essere accettato e sottoscritto dalle parti (mandante e mandatario).
Abbiamo detto che i terzi non hanno alcun rapporto col mandante, ciò in quanto manca una investitura formale del mandatario da parte del mandante, e manca, quindi, la spendita del nome di quest'ultimo. Dunque per i terzi è solo il mandatario a compiere l'atto. Facciamo un esempio.
Si ricorre al mandato senza rappresentanza, ad esempio, quando il Sig. Rossi, che intende acquistare un immobile in Sardegna, non ha interesse a comparire nella trattativa, per salvaguardare la privacy o per altre ragioni. Per questo conferisce mandato senza rappresentanza al Sig. Bianchi di intavolare la trattativa e concludere eventualmente l'operazione di compravendita. Se l'operazione va a buon fine il Sig. Bianchi (mandatario) dovrà con un successivo atto trasferire la proprietà del bene in favore del Sig. Rossi (mandante).
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