Multiproprietà: vantaggi e svantaggi

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 22/06/2022

Come funziona la multiproprietà e quali sono vantaggi e svantaggi di una pratica commerciale in cui più soggetti acquisiscono a turno il diritto di disporre dell'immobile in maniera esclusiva e piena relativamente ad un certo periodo dell'anno. La multiproprietà è un fenomeno che in questi anni ha riguardato fondamentalmente unità immobiliari inserite in complessi turistici.

Multiproprietà: come funziona

La multiproprietà immobiliare è un tipo di contratto con cui un soggetto (multiproprietario) acquista da un venditore il diritto di utilizzare, durante un certo periodo di tempo (la durata è in ogni caso superiore ad 1 anno), un determinato alloggio per il pernottamento.

La fruizione dell’alloggio avviene in via esclusiva, nel rispetto di determinati turni concordati con gli altri multiproprietari.

Chi poi desidera cambiare periodicamente il proprio alloggio e il periodo di vacanza, può inserire la propria multiproprietà all’interno di circuiti di scambio nazionali ed internazionali (contratto di scambio), chiaramente pagando delle commissioni aggiuntive. 

Con l’atto di vendita deve essere trascritto anche un apposito regolamento che disciplini i rapporti tra i singoli multiproprietari, la destinazione d’uso dell’immobile, l’utilizzo delle parti comuni e delle strutture sportive, la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, lo scioglimento della multiproprietà, la rinuncia al godimento del bene nel periodo scelto, ecc.

Multiproprietà: diritto di recesso

La legge tutela il consumatore-acquirente consentendogli di recedere dal contratto di multiproprietà, senza sostenere alcuna spesa, senza pagare penali e senza specificarne il motivo, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Cosa importante è che il recesso deve essere comunicato per iscritto. A tal riguardo il venditore deve, in sede di stipula del contratto, consegnare al cliente un formulario specifico che riporti le modalità con cui esercitare il diritto di recesso, i termini di decorrenza e di durata e l’indirizzo a cui spedire la comunicazione. Se non lo fa o comunque se ne dimentica, il termine per esercitare questo diritto viene prorogato fino ad 1 anno e 14 giorni dalla conclusione del contratto.

Se, invece, il formulario viene consegnato entro il primo il periodo di recesso inizia a decorrere dalla data in cui il cliente lo ha ricevuto. Sul nostro portale è possibile scaricare questo

La lettera deve essere sottoscritta dall'acquirente e deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine previsto. Essa può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e fax, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. Fa fede il timbro postale.

Tornando ai termini previsti per il recesso, va aggiunto che se il venditore non consegna al cliente il foglio informativo o la copia del regolamento, il cliente può esercitare questo suo diritto entro il termine di 3 mesi e 14 giorni dalla conclusione o ricezione del contratto. Lo stesso termine è previsto nel caso in cui il contratto non contenga alcuni elementi fondamentali indicati dalla legge, come l’identità e domicilio dell’acquirente, la durata del contratto, la data ed il luogo di sottoscrizione, ecc.

È fatto divieto, infine, al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso.

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47833 - Redazione
13/12/2016
Sandro, se ci si riferisce alla manutenzione straordinaria, le relative spese sono a carico di ogni comproprietario e vanno suddivise in base alla tabella millesimale generale. Al contrario le spese di manutenzione ordinaria delle strutture (piccoli interventi negli appartamenti o nelle parti comuni) sono ricomprese nel canone annuo.

47830 - sandro p.
13/12/2016
Salve, io sono titolare di multiproprietà (2 settimane) da oltre 20 anni ed ora,a seguito del cambio della gestione e delle divergenze nate tra vecchio e nuovo gestore, mi viene richiesto da quest'ultimo di versare delle somme a titolo di rifacimento impianti e manutenzioni ordinarie/straordinarie dell'immobile in quanto viene sostenuto che il precedente gestore non aveva provveduto in tal senso. Da quello che ho capito, io potrei esimermi dal pagare tali somme. In attesa di un Vs.riscontro Vi ringrazio e invio cordiali saluti


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