Congedo per le donne vittime di violenza di genere: come farne domanda

Il congedo per le donne vittime di violenza di genere non è soltanto una forma di tutela verso le lavoratrici, bensì rappresenta la risposta delle istituzioni al dramma della violenza sulle donne, una piaga sociale, che seppur in diminuzione rispetto agli anni passati, continua a riempire le prime pagine dei giornali. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, in cosa consiste il congedo, chi può richiederlo, attraverso quali modalità e per quanto tempo.

Violenza sulle donne in Italia: dati e statistiche

La violenza sulle donne è un dramma senza fine, di grande attualità e di fortissimo impatto sociale. Chi, ascoltando il telegiornale o il radiogiornale, sfogliando un quotidiano o una semplice rivista, non si è trovato dinnanzi ad un caso di femminicidio? Dal 2007 al 2017 si contano ben 1.740 casi di donne uccise per mano del proprio uomo o di un familiare; solo nel 2016 le vittime sono state 120 e il 2017 purtroppo non ci lascia grandi speranze: già 20 omicidi dal mese di Gennaio. Numeri impressionanti, che tendono a moltiplicarsi fino a raggiungere cifre esponenziali, se non si considerano solo gli omicidi e gli episodi di violenza più crudi, bensì anche le varie forme di abusi, di maltrattamenti verbali e carnali, di minacce, sfruttamento e sofferenza e più in generale di stalking.

Sono, infatti, più di 7 milioni le donne che ammettono di essere state vittime di un abuso; ma quando una donna può dire di essere rimasta vittima di un atto di violenza? La Dichiarazione Onu del 1993 sull’eliminazione della violenza contro le donne, all’articolo 1, sancisce che «con l'espressione "violenza contro le donne" deve intendersi ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata».

Violenza sulle donne in Italia: il congedo Inps dedicato alle vittime

Il Jobs Act, nel D.Lgs n. 80 del 15 giugno 2015 ha stabilito che le lavoratrici dipendenti, sia quelle impiegate nel settore pubblico, sia quelle che lavorano presso le aziende o gli studi privati, possono chiedere la fruizione del congedo indennizzabile per le donne vittime di violenza di genere, svolgendo altresì i percorsi di protezione e tutela previsti dallo Stato Italiano. In buona sostanza le donne vittime di violenza possono assentarsi dal lavoro per un dato periodo senza perdere la retribuzione.

Sebbene sia stato introdotto in via sperimentale nel 2015, il congedo si è esteso anche agli anni successivi. In particolare, nel 2016, è stato formalizzato dalla Circolare Inps n. 65, che ne definisce le modalità di fruizione e di indennizzo, ufficializzando anche i requisiti validi per la richiesta e la modulistica per l’inoltro della stessa.

Congedo lavorativo per vittime di violenza sulle donne: a chi è rivolto

Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, il congedo può essere fruito dalle lavoratrici dipendenti nel settore pubblico e nel settore privato, anche a tempo determinato e part time. Fanno eccezione le lavoratrici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa: a questa categoria viene riconosciuto il congedo, ma non l’indennizzo. Sono totalmente escluse dal congedo e dall’indennizzo, invece, le lavoratrici del settore domestico come colf, badanti e baby sitter.

Nello specifico, le lavoratrici dipendenti del settore pubblico potranno fruire del congedo secondo i tempi e le modalità di indennizzo stabilite dall’Amministrazione e previste per il congedo di maternità. Le lavoratrici dipendenti del settore privato, invece, hanno diritto al congedo per violenza di genere se:

  • sono regolarmente assunte al momento della richiesta, ovvero risultano titolari di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento;
  • il contratto prevede l’obbligo di prestare l’attività lavorativa (di fatti il congedo può essere fruito solo nelle giornate in cui è prevista tale attività, sono esclusi i festivi);
  • sono state inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Congedo per vittime di violenza sulle donne: durata e modalità di fruizione

Il congedo per le vittime di violenza sulle donne può essere richiesto per un periodo massimo di 3 mesi, che equivalgono a 90 giorni di attività lavorativa. Nel calcolo del congedo non è possibile sommare i giorni in cui non sussiste l’obbligo di prestare attività lavorativa: ciò vuol dire che se il soggetto richiedente svolge 5 giorni di lavoro a settimana, diciamo dal lunedì al venerdì, e richiede 10 giorni di congedo, il calcolo di tali giorni coprirà due settimane complete, comprese di sabato e domenica (che però non vengono inclusi nel calcolo). Questo perché il congedo non può essere fruibile né indennizzabile, nei giorni in cui non c’è l’obbligo di prestare attività lavorativa (giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto).

Chiaramente se il soggetto richiedente ha un contratto a tempo determinato, non potrà ottenere né il congedo né il relativo indennizzo dopo la scadenza del contratto o dopo eventuale licenziamento. È possibile chiedere la fruizione dei 90 giorni di congedo come si preferisce, l’importante è che questi vengano diluiti in un arco temporale massimo di 3 anni. Questo termine decorre dalla data di inizio del percorso di protezione intrapreso dopo l’abuso.

La lavoratrice può contrattare la modalità di fruizione del congedo, che può essere giornaliera oppure oraria. Ciò vuol dire che è possibile prendersi l’intera giornata lavorativa oppure un permesso orario. Qualora si volesse fruire del congedo su base oraria, è molto importante ricordare che è possibile astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario giornaliero stabilito nel contratto. Facciamo un esempio: se il soggetto richiedente lavora 4 ore al giorno, per 5 giorni a settimana, allora potrà prendersi un congedo su base oraria di 2 ore, che consiste nella metà delle sue ore lavorative giornaliere.

Congedo per vittime di violenza sulle donne: l’indennizzo

Alla lavoratrice che richiede il congedo per vittime di violenza sulle donne spetta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione. Per calcolare l’importo, occorre tenere in considerazione solo le voci fisse e continuative della retribuzione. A questo proposito l’Inps specifica che “per ultima retribuzione si intende quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/2001) ossia quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo, tenendo presente, si ribadisce, le sole voci fisse e continuative del trattamento”.

Se la lavoratrice sceglie (o gli viene concessa) una modalità di fruizione oraria, che come abbiamo scritto nel paragrafo precedente, permette l’astensione dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà della giornata lavorativa, allora potrà calcolare l’importo dell’indennizzo su tale base. In parole povere, ella percepirà un’indennità pari alla metà dell’importo corrispondente alla giornata completa. L’indennizzo del congedo per lavoratrici vittime di violenza seguirà le medesime regole previste per il pagamento dell’indennità di maternità.

Congedo per vittime di violenza sulle donne: come fare richiesta

La lavoratrice vittima di violenze non deve chiedere il permesso di fruire del congedo Inps, in quanto ne ha naturalmente diritto. Allo stesso tempo, però, ella ha l’obbligo di avvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, a meno che non ce ne sia proprio la possibilità. In più, ella deve fornire delle specifiche indicazioni al datore di lavoro, che riguardano l’inizio e la fine del periodo di congedo. Infine, la lavoratrice deve consegnare al datore la certificazione relativa al percorso di protezione intrapreso.

Non è finita qui: la lavoratrice in questione è anche tenuta alla presentazione della domanda di indennità all'Inps. A tal proposito va segnalato che il modulo cartaceo SR165 è stato sostituito dal servizio online.

Dunque oggi la domanda, che deve essere recepita dall’Inps prima dell’inizio del congedo, va presentata secondo le seguenti modalità:

  • tramite il sito web. Bisogna effettuare l’accesso nella sezione “Servizi Online” per poi cliccare su “Servizi per il cittadino”, autenticarsi con SPID, CNS o CIE e poi cliccare sulla voce “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” infine selezionare “Indennità per congedo vittime di violenza di genere”;
  • tramite Patronati. Occorre recarsi nel patronato territorialmente competente, dove gli operatori ti aiuteranno ad effettuare la richiesta secondo le regole stabilite dall’Istituto;
  • tramite Contact Center. In questo caso occorre chiamare il numero verde 803164 oppure lo 06 164 164 da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante.

Concludiamo ricordando che alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa. La contribuzione figurativa spetta anche nel  caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria.

Pubblicato il 29/09/2022
Tags: stalking
Documenti correlati



Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio