Colf e badanti: tutto quello che c'è da sapere

Si stima che in Italia due milioni circa di famiglie abbiano un collaboratore domestico. Un vero e proprio esercito di persone: addetti alle pulizie, baby sitter, assistenti ad animali domestici, addetti alla cucina, custodi di abitazione, giardinieri, governanti, assistenti a persone non autosufficienti, ma anche persone che svolgono mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro. In pratica oggi una famiglia su dieci ricorre alle prestazioni di una colf o di una badante e la tendenza è in costante crescita. I motivi? Le famiglie sono sempre più in crisi (aumentano separazioni e divorzi), le persone si sentono sempre più sole, l’età media aumenta progressivamente: tutti elementi che nei prossimi anni faranno crescere il bisogno di collaboratori domestici e in particolare di badanti.

Inoltre se fino a qualche tempo fa questo tipo di lavoro era riservato esclusivamente a stranieri, da qualche anno - complice anche la crisi economica - anche gli italiani e le italiane si sono riciclati come collaboratori domestici. Un elemento però accomuna tutti i collaboratori domestici, italiani e stranieri che siano: più della metà lavora in nero e tra quelli regolarmente assunti, molti hanno un contratto per un numero di ore inferiore a quelle effettivamente lavorate. Purtroppo neppure i voucher si sono dimostrati utili a far emergere il lavoro nero.

Colf e badanti: perchè regolarizzarli

Colf e badanti rientrano nella più ampia categoria dei cosiddetti collaboratori domestici. Nel momento in cui si decide di fruire delle loro prestazioni, si diventa datori di lavoro a tutti gli effetti e come tali si è sottoposti a tutta una serie di obblighi. Non regolarizzare la colf o la badante vuol dire esporsi a rischi di sanzioni amministrative molto pesanti: una multa da 200 a 500 euro da versare alla Direzione Provinciale del Lavoro, più una sanzione da € 1.500 ad € 12.000 per la mancata comunicazione all’Inps, con una maggiorazione di € 150 per ogni giornata di lavoro svolto in nero. Ma si potrebbe incorrere anche in sanzioni penali nel caso in cui la colf o la badante siano privi del permesso di soggiorno: in questi casi, infatti, è pevisto l'arresto da 3 mesi ad 1 anno, oltre al pagamento di una sanzione pari a 5.000 euro.

Se dunque una famiglia decide di avvalersi delle prestazioni di una colf o di una badante il consiglio è di regolarizzare le loro posizioni. Ciò anche in considerazione del fatto lo Stato consente ai datori di lavoro di dedurre, in sede di dichiarazione dei redditi, i contributi versati nell'anno, nel limite di 1.549,37 euro (rigo E23 del modello 730). Se poi si tratta di assistere una persona della famiglia non autosufficiente si può perfino godere di una detrazione del 19% di quanto corrisposto all’assistente personale, fino a un massimo di 2.100 euro. In questo caso però il datore di lavoro non deve avere un reddito superiore a 40mila euro.

Colf, badante e libretto di famiglia

I voucher, come certamente saprai, sono stati aboliti con il Decreto 25 del 2017. Chi fosse eventualmente in possesso di buoni lavoro acquistati prima dell'entrata in vigore del decreto, potrà utilizzarli per retribuire le prestazioni di lavoro occasionali fino al 31 dicembre 2017. Tuttavia dal 10 Luglio 2017 sono operativi degli strumenti alternativi: parliamo del "Contratto di prestazione Occasionale" (conosciuto anche con le sigle CpO o PrestO) e del "Libretto Famiglia". In particolare ques'ultimo è una sorta di blocchetto che contiene tagliandi telematici da 10 euro l'ora, a cui si aggiungono 2 euro per contributi e copertura assicurativa. Questo tagliandi possono essere utilizzati dalle famiglie per pagare i propri collaboratori domestici: l'addetta alle pulizie, la badante per anziani e persone disabili, il giardiniere, l'assistente per le ripetzioni del figlio, la baby sistter e così via. Possono essere acquistati esclusivamente attraverso il sito dell’Inps o presso le Poste e non più per il tramite delle tabaccherie.

E' del tutto evidente però che questi strumenti non potranno essere utilizzati per pagare una colf o una badante che presta il suo servizio in modo continuato. Tanto è vero che per il "Libretto Famiglia" sono state stabilite delle soglie: il datore di lavoro non può richiedere prestazioni per più di 5.000 euro, così come il collaboratore domestico non potrà percepire dallo stesso datore più di 2.500 euro e più di 5.000 euro da tutti i suoi datori di lavoro. Se queste soglie vengono superate scatta automaticamente l'obbligo di assunzione. Tutto sommato non sembrano esserci particolari differenze rispetto ai vecchi voucher, ma se desideri approfondire la conoscenza del nuovo sistema di pagamento dei piccoli lavoretti domestici, ti consigliamo di leggere "Libretto famiglia: ecco come funzionano i nuovi voucher".

Colf e badanti: come regolarizzarli

Che si decida per l'utilizzo del "Libretto Famiglia" oppure per una assunzione, si consiglia al datore di lavoro di richiedere alla colf o alla badante e più in generale al collaboratore domestico, di fornire una copia dei seguenti documenti:

  • documento d'identità valido (carta d’identità, passaporto) del collaboratore;
  • copia del permesso di soggiorno valido, se si tratta di un cittadino extracomunitario già regolarmente presente in Italia. Se invece il cittadino extracomunitario non è ancora entrato in Italia, per l'assunzione è necessario il visto d’ingresso per lavoro;
  • codice fiscale / tessera sanitaria;
  • documenti assicurativi e previdenziali (eventuale iscrizione all'INPS con altri datori di lavoro e relativo codice lavoratore);
  • eventuali altri documenti: attestazioni di servizio, diplomi, ecc.

Raccolta la documentazione il datore deve accordarsi con il collaboratore sulle condizioni di impiego. A tal riguardo è consigliabile, anche se non obbligatorio, mettere il tutto per iscritto. A tal fine ti proponiamo alcuni fac simile di 

da cui prendere spunto.

Le condizioni di impiego pattuite e che saranno riportate sulla lettera di assunzione (inquadramento del livello, durata dell'orario di lavoro, retribuzione, luogo di effettuazione della prestazione lavorativa, durata del periodo di prova se concordato, giorno di riposo, ferie, termini di preavviso di fine rapporto, ecc.) dovranno tener conto, in caso di assunzione, delle norme di legge in vigore, ed in particolare del Codice civile (articoli 2240 - 2246) e del Contratto Collettivo Nazionale per il lavoro domestico (CCNL). 

Naturalmente datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi su condizioni di lavoro diverse da quelle indicate dalla legge, purché risultino più favorevoli per il lavoratore.

La lettera deve essere firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro e trattenuta da ambedue le parti.

La procedura a questo punto  prevede l'invio da parte del datore di lavoro della comunicazione di assunzione entro le ore 24 del giorno precedente l'assunzione stessa. Tale comunicazione deve essere inviata all'INPS di appartenenza del datore di lavoro, attraverso una delle seguenti modalità:

  • tramite numero verde 803.164, fornendo i dati necessari;
  • tramite un'apposita procedura di compilazione e invio on-line (www.inps.it) riservata ad utenti in possesso di Spid, CIE o CNS;
  • tramite intermediari quali CAF, Patronati e commercialisti, abilitati ai servizi telematici.

Con la comunicazione all'INPS vengono adempiuti gli obblighi di denuncia nei confronti di tutti gli altri uffici competenti: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, INAIL, Prefettura. Attenzione perché la mancata comunicazione comporta sanzioni salatissime.

Ricordarsi, qualora l'invio avvenga attraverso il sito internet dell’INPS, di inserire un numero di telefono attivo, in quanto il contact center dell'INPS chiederà la conferma dei dati trasmessi ed eventuali documenti in integrazione.

La comunicazione all'Inps non è necessaria qualora il datore di lavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavoro di tipo accessorio di natura occasionale.

Quando il lavoratore domestico convive con il datore di lavoro, quest'ultimo deve darne immediata comunicazione entro 48 ore dall'inizio del rapporto di lavoro alla Questura o, in mancanza, al Comune, mediante la compilazione e l'invio del modulo cessione di fabbricato o del modulo di comunicazione ospitalità.

Colf e badante: periodo di prova

Il collaboratore domestico può essere sottoposto ad un periodo di prova prima di essere eventualmente assunto. Il periodo di prova, che deve essere regolarmente retribuito, ha una durata (30 o 8 giorni) che varia in funzione del livello con cui viene inquadrato il lavoratore. Attenzione, il lavoratore che supera il periodo di prova ma non riceve la lettera di disdetta, si intende automaticamente confermato.

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono in qualsiasi momento risolvere il rapporto, anche senza preavviso; chiaramente al collaboratore va corrisposta la retribuzione maturata fino a quel momento. Questo fac simile di 

Colf e badante: riposo settimanale, straordinario e permessi

La badante che convive con la persona anziana o disabile ha diritto ad un riposo settimanale di 36 ore, di cui 24 vanno godute di domenica e 12 in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. Se in queste 12 ore vengono svolte delle attività, la retribuzione deve essere maggiorata del 40%. Se la badante non convive con la persona da assistere, il riposo settimanale è invece di 24 ore e deve essere goduto la domenica.

Inoltre nelle giornate considerate festive, il collaboratore domestico ha diritto al completo riposo, pur percependo la normale retribuzione. Le festività sono esclusivamente quelle riconosciute dalla legislazione vigente: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, S. Patrono.

La badante che viene chiamata a svolgere attività straordinarie, ossia oltre l’orario stabilito, ha diritto ad una retribuzione maggiorata del del 25%, se svolta dalle ore 6.00 alle ore 22.00, del 50%, se svolta dalle ore 22.00 alle ore 6.00 e del 60%, se svolta di domenica o in un giorno festivo. Gli straordinari debbono comunque essere richiesti al lavoratore con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.

La colf, la badante e più in generale il collaboratore domestico regolarmente assunto, hanno diritto a permessi retribuiti nel caso in cui debbano compiere visite mediche debitamente documentate. La durata del permesso varia a seconda che il lavoratore sia convivente o meno: nel primo caso è di 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori  inquadrati nei livelli C, B e B super; nel secondo caso è di 12 ore a condizione che l'impegno settimanale non sia inferiore alle 30 ore. Chiaramente il collaboratore domestico può beneficiare, previo accordo con il proprio datore di lavoro, di permessi non retribuiti.

Se una disgrazia colpisce un familiare o un parente entro il 2° grado del lavoratore, quest'ultimo ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. Spettano, invece, 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio.

Le assenze devono essere sempre giusticate dal collaboratore domestico. Se non fonisce giustificazione alcuna entro il quinto giorno e non sono intervenute cause di forma maggiore, il datore di lavoro potrebbe far valere l'assenza come giusta causa di licenziamento.

Colf e badante: come controllare il loro operato

Nel caso in cui il datore di lavoro nutrisse delle perplessità sulla correttezza ed affidabilità della colf o della badante, avrebbe tutto il diritto di dotarsi di uno strumento di videosorveglianza con cui controllare l'operato del proprio lavoratore domestico. Tuttavia per l'uso delle telecamere è fondamentale che egli informi preventivamente il lavoratore, richiedendo esplicitamente il suo consenso. Ciò perchè è fondamentale - come sostiene l'Ispettorato del lavoro in una sua nota del 2017 (n° 1004) - che siano rispettate le norme sulla privacy.

Sul nostro portale puoi scaricare gratuitamente il

Colf e badante: licenziamento o dimissioni

Se il rapporto con la colf o con la badante prende una brutta piega, il datore di lavoro può ricorrere al licenziamento anche in  assenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo". L'importante è rispettare il termine di preavviso che varia in funzione dell'orario di lavoro e dell’anzianità di servizio (leggi "Come fare per licenziare una badante o una colf"). Se non rispetta il preavviso, il datore di lavoro è tenuto a pagare alla colf o alla badante una indennità di importo pari alla retribuzione che avrebbe percepito per quel periodo.

Stesso trattamento è riservato alla colf o alla badante che decide di troncare il rapporto dall'oggi al domani, dunque senza dare alcun preavviso al proprio datore di lavoro. In questo caso l'indennità di mancato preavviso verrà trattenuta direttamente dalla liquidazione.

Questa la modulistica da utilizzare a seconda dei casi:

Colf e badante: diritto al Tfr

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, la colf o la badante ha diritto al Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.). Ricordiamo che il TFR si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. Per fare un esempio se il lavoratore ha maturato nel 2016 una retribuzione pari a 18.000 euro, avrà diritto ad un Tfr lordo riferito allo stesso anno di 1.333,34. Le quote accantonate ogni anno sono incrementate sulla base di un tasso composto da una parte fissa pari all’1,5% annuo e da una parte variabile pari al 75% dell’aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT.

In caso di morte del lavoratore domestico, il T.F.R. va corrisposto al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

Anche la colf e la badante possono richiedere, non più di una volta all’anno, un anticipo Tfr nella misura massima del 70% di quanto maturato.

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35871 - Cav. Franco Mancini
14/02/2015
Buongiorno, è possibile avere un documento tipo "fac-simile" per una badante italiana con le clausole di riservatezza, di non divulgazione, di non rilasciare commenti o dichiarazioni a terzi sulla situazione immobiliare, domiciliare, servizi etc etc... grazie

14069 - Tereza Pochiu
17/11/2009
Buongiorno, Recentemente ho lavorato come badante fissa-convivente,con contratto di lavoro di 54 ore settimanali,con decorenza dal 01 09 2009 .Se come il datore di lavoro non ha voluto pagare i contributi ad INPS(sono a conoscenza che la mia parte contributiva per il 2009 , e' di 0,23 centesimi di euro ad ora),ho dovuta lasciare il lavoro.In questo momento sono alla ricerca di un altro posto di lavoro,come badante fissa-convivente,e il datore di lavoro che sappia che anche su questa tipologia di lavoro , vengono pagati i contributi.


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