Come e quando fare ricorso per multe da Autovelox

        
 

Tralasciando il discorso sui reiterati abusi perpetrati in questi anni dai comuni, che hanno utilizzato gli autovelox più come strumenti per ripianare i loro bilanci disastrati che per regolamentare la circolazione e garantire sicurezza sulle strade, vogliamo soffermarci su alcune novità introdotte dal nuovo Codice della Strada e fornirvi qualche utile consiglio. E' importante innanzitutto saper che:

a) gli apparecchi rilevatori della velocità possono essere fissi o mobili, e rilevare la velocità istantanea o media (tutor). Devono essere approvati (omologati) dal Ministero dei trasporti;

b) la postazione di autovelox deve essere segnalata adeguatamente con appositi cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Anche le pattuglie eventualmente presenti devono essere ben visibili.

c) la gestione delle apparecchiature per la rilevazione della velocità è affidata solo agli organi che svolgono funzione di polizia stradale. Viene pertanto escluso l'appalto dei servizi di accertamento a società private;

d) per gli apparecchi fissi e mobili a funzionalità automatica (a distanza), opportunamente omologati e installati su autostrade (tipo A) e strade extraurbane principali (tipo B), non è obbligatoria la presenza degli agenti e soprattutto non è prevista la contestazione immediata al conducente. E’ importante, tuttavia, che sul verbale sia riportata l’indicazione dell’art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f.

Anche per gli apparecchi mobili che necessitano della presenza degli agenti, se utilizzati su autostrade (tipo A) e strade extraurbane principali (tipo B), nonché su strade extraurbane secondarie (tipo C) ed urbane di scorrimento (tipo D), non è prevista la contestazione immediata al conducente essendo sufficiente il richiamo all’art.201 c.d.s. comma 1 bis lettera f o al decreto prefettizio che autorizza l'uso del dispositivo su quella strada.

Se gli stessi apparecchi mobili, invece, vengono utilizzati sulle strade urbane, locali e in generale su quelle non segnalate e autorizzate dal Prefetto, allora la contestazione immediata al conducente non è prevista unicamente nei casi in cui l’apparecchio consenta l'accertamento solo dopo che il veicolo è passato, oppure ci si trovi in un tratto in cui sia impossibile o rischioso effettuare il fermo del veicolo stesso. E’ importante, tuttavia, che sul verbale sia riportata l’indicazione dell'art.201 comma 1 bis lettera e) del CdS circa le motivazioni che legittimano il mancato fermo.

e) per una maggiore tutela della riservatezza, fotografie o riprese video che costituiscono fonte di prova per gli illeciti accertati da autovelox non devono mai essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. L'intestatario del veicolo che avesse interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione può avanzare agli organi di polizia una richiesta di accesso alla documentazione fotografica o video;

f) alla velocità rilevata va applicata a favore del trasgressore una percentuale di riduzione del 5%, con un minimo di 5km/h;

g) la Polizia di Stato deve rendere pubbliche, con periodicità settimanale, le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Infine devono essere effettuati controlli periodici di funzionalità degli autovelox.

Se vi è stato comunicata una multa che ritenete illegittima, vi ricordiamo che potete presentare ricorso al Prefetto del luogo ove l’infrazione è avvenuta oppure presso l'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Alternativamente al Prefetto è possibile presentare ricorso al Giudice di pace del luogo dove l’infrazione è stata accertata, sempre entro 60 gg. dall’accertata e comunicata infrazione. Questo il modulo da utilizzare.

Ricordate a tal fine che tra gli errori formali e i vizi sostanziali che invalidano il verbale di accertamento non c’è solo la mancata indicazione del giorno, del luogo o della località dell’infrazione, della targa o della norma violata, ma ad esempio anche la mancata specificazione del modello di autovelox/telelaser utilizzato o degli estremi relativi all’omologazione ministeriale o alla tollerabilità in percentuale degli strumenti stessi.

Pubblicato il 12/02/2012    6 Commenti   Foto:
Tags: telelaser velocità giudice di pace tutor photored multa autovelox prefetto contravvenzione verbale accertamento polizia
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16984 - antonio
05/05/2012 00:45
credo che sia giusto utilizzare dei cartelli luminosi specie di sera e di notte dove avvisino la gente a rallentare,ma e' ovvio che non lo faranno mai non e' cosi che si evitano gli incidentila gente deve capire che in quei punti deve rallentare altrimenti e' ovvio che i comuni ci fanno cassa

16277 - Redazione
27/02/2012 09:33
Con un ricorso al Giudice di pace spenderebbe poco meno ...

16273 - LETIZIA
26/02/2012 18:40
PIU' CHE UN COMMENTO AVREI UNA DOMANDA: PENSATE CHE PER UNA MULTA DI EURO 58,00, VALGA LA PENA DI AFFRONTARE UN RICORSO, NONOSTANTE L'ARTICOLO 201 C.D.S. COMMA 1 BIS LETTERA F, NON SIA SPECIFICATO SUL VERBALE? IN POCHE PAROLE: MI COSTA DI PIU' ORA O DOPO? GRAZIE

15759 - Fabio
16/09/2011 16:18
Sarebbe opportuno che anche le forze di Polizia locali o Vigili urbani, definissero un elenco con data e luogo in cui operano per il rilevamento delle infrazioni, come fa la Polizia di Stato. Ho raccolto voci di vigili nascosti con autovelox.

15321 - pier06
18/09/2009 15:26
Forse uno strumento che è più pratico delle liste settimanali che si trovano sul sito della polizia di stato sono i localizzatori di autovelox tipo il Coyote che adesso è disponibile anche in Italia. Ho infatti letto sul sito italiano (www.mycoyote.net) che è in vendita da Settembre nelle officine Checkstar.

15316 - stefan
09/09/2009 18:59
è giusto che questi controlli possano essere effettuati unicamente dagli organi di stato e non da privati ("delinquenti")


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