Modello autocertificazione D.Lgs 81 2008 Word

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
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Descrizione

L’autocertificazione della valutazione dei rischi era una dichiarazione con cui il datore di lavoro attestava di aver effettuato la valutazione dei rischi, senza redigere il vero e proprio DVR - Documento di valutazione dei rischi. L’autocertificazione riguardava i datori di lavoro con fino a 10 lavoratori, salvo alcune attività escluse dalla normativa.

Era previsto dall'art. 29 c.5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il riferimento era ai rischi da incendio, esplosione, elettrico, esposizione al rumore, agenti cancerogeni e mutageni, agenti chimici, polveri di amianto o campi elettromagnetici, ecc.

È un adempimento distinto, ma collegato, alla valutazione dei rischi e al DVR la nomina degli addetti antincendio e primo soccorso. In pratica il datore di lavoro deve prima valutare i rischi dell’attività, compreso il rischio incendio e le esigenze di primo soccorso. In base a tale valutazione deve poi organizzare la gestione delle emergenze e designare lavoratori incaricati.

È ancora in vigore?

No. È stata abrogata e non può più essere utilizzata. Per la precisione la possibilità di ricorrere all'autocertificazione è decaduta il 4 Maggio 2013, così come previsto dalle modifiche apportate dal DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 all’art. 29 comma 5 del D.lgs. 81/08.

Oggi il datore di lavoro deve:

  • effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
  • redigere e conservare il DVR;
  • indicare nel documento le misure di prevenzione e protezione adottate;
  • individuare le mansioni che espongono a rischi specifici;
  • aggiornare il DVR quando cambiano l’organizzazione, i processi, le attrezzature o dopo infortuni significativi.
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