Come fare per licenziare una badante o una colf
Abbiamo visto in questo articolo quali procedure seguire e quali moduli utilizzare per l'assunzione di una badante o di una colf. Ma cosa accade se la colf che abbiamo assunto in prova per un certo periodo non ci ha convinto pienamente e dunque non intendiamo confermarla? Se la badante che abbiamo scelto per l’assistenza di nostra madre si rifiuta di eseguire certe mansioni concordate inizialmente? Oppure se la stessa ha assunto atteggiamenti irrispettosi e oltraggiosi nei confronti dell'assistito o peggio si è macchiata di un grave reato (furto, aggressione, ecc.)? In tutti questi casi è possibile procedere con il licenziamento? E’ sempre necessario dare un preavviso? Cosa spetta al collaboratore domestico alla fine del rapporto?
Cerchiamo di dare una risposta a tutte queste domande.
Licenziamento e termini di preavviso
Va subito precisato che nei rapporti di lavoro domestici, di regola a tempo indeterminato, il licenziamento del prestatore di lavoro può avvenire anche in assenza di una "giusta causa" o di un "giustificato motivo". Va rispettato, invece, il termine di preavviso di licenziamento che, secondo quanto previsto dal CCNL nel settore domestico, varia in funzione dell'orario di lavoro e dell’anzianità di servizio.
In particolare per i rapporti di lavoro superiori alle 24 ore settimanali il preavviso è di:
- 15 giorni per anzianità di servizio presso lo stesso datore fino ai 5 anni;
- 30 giorni per anzianità oltre i 5 anni.
Nel caso, invece, di rapporti di lavoro pari o inferiori alle 24 ore settimanali il preavviso è di:
- 8 giorni per anzianità di servizio presso lo stesso datore fino ai 2 anni;
- 15 giorni per anzianità oltre i 2 anni.
Per i dipendenti con alloggio (portieri privati, custodi di villa, ecc.) il preavviso è di:
- 30 giorni per anzianità di servizio presso lo stesso datore fino ad 1 anno;
- 60 giorni per anzianità oltre 1 anno.
I termini del preavviso decorrono dalla comunicazione del licenziamento.
Indennità sostitutiva di preavviso
In taluni casi il datore di lavoro potrebbe avere interesse a rinunciare al preavviso. Qualora ciò si verificasse il datore sarebbe tenuto a corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva, pari alle retribuzioni (tredicesima inclusa) che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso.
Facciamo un esempio. Supponiamo che il lavoratore percepisca un retribuzione mensile di 850 euro, abbia un rapporto di lavoro superiore alle 25 ore settimanali e possa vantare un'anzianità di servizio di 6 anni:
885/12 = 73,75 (rateo mensile tredicesima)
885 + 73,75 = 958,75 (retribuzione mensile comprensiva di tredicesima)
Indennità sostitutiva di preavviso: 958,75/30 * 15 = 479,37 euro.
In quali casi il preavviso non è dovuto
Il preavviso di licenziamento non è dovuto dal datore di lavoro nei seguenti casi:
- contratto di assunzione a tempo determinato che giunge a scadenza;
- mancato superamento del periodo di prova. L’indicazione di tale periodo deve essere chiaramente riportato nella lettera di assunzione. La decorrenza del periodo di prova è sospesa in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale);
- licenziamento per giusta causa. Tale ipotesi ricorre quando l'inadempimento è così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. Ad esempio si può licenziare una badante per assenze ingiustificate e ripetute, furto, ingiurie e minacce nei confronti del datore di lavoro, rifiuto ad eseguire certe mansioni, aggressioni fisiche, molestie sessuali, ecc.
L'obbligo del preavviso non è previsto altresì in caso di risoluzione consensuale del rapporto. Questo il
Come fare per licenziare una badante o colf: la modulistica da utilizzare
L'intenzione di interrompere il rapporto va fatta sempre per iscritto. Questa le lettere-tipo di licenziamento che abbiamo predisposto per i nostri utenti:
- Lettera licenziamento colf (con preavviso);
- Lettera licenziamento badante per giusta causa;
- Lettera licenziamento colf senza preavviso;
- Lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
Diritti del lavoratore domestico
Con la cessazione del rapporto, il lavoratore domestico ha diritto di ricevere dal proprio datore l’ultima busta paga, comprensiva di retribuzione e di eventuali ratei di tredicesima e ferie maturati e non ancora corrisposti, e il trattamento di fine rapporto (tfr).
Inoltre entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto il datore è tenuto a pagamento dei contributi dell'ultimo trimestre.
Comunicazioni obbligatorie da parte del datore
Il datore deve provvedere all’invio di una comunicazione all’Inps entro 5 giorni dall’interruzione del rapporto. Questo il
da inoltrare all'Inps
La comunicazione viene fatta attraverso uno dei seguenti canali:
- numero verde 803.164, fornendo i dati necessari, previa identificazione tramite PIN rilasciato dall'INPS;
- online: www.inps.it (home > servizi per il cittadino > servizi rapporto lavoro domestico > variazione rapporto di lavoro > cessazione). Tale opzione è riservata ad utenti registrati, in possesso di PIN rilasciato dall'INPS;
- intermediari quali CAF, Patronati e commercialisti, abilitati ai servizi telematici.
Se il dipendente è extracomunitario, il datore di lavoro dovrà inviare, sempre entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento, una comunicazione scritta anche allo Sportello unico per l'Immigrazione.
Infine, in caso di lavoratore convivente, il datore è tenuto a comunicare la risoluzione del rapporto anche alla Questura nel termine di 48 ore dalla cessazione.
Cogliamo l’occasione per ricordare che chiunque a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita un cittadino italiano (per più di 30 giorni) o uno straniero (a prescindere dalla durata), è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Questo il
che il datore di lavoro nonché proprietario dell'immobile deve presentare all'Autorità di P.S. di competenza (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici). Per maggiori informazioni segnaliamo la lettura dell'articolo "Come comunicare la cessione di un fabbricato".
Una comunicazione di senso contrario va dunque fornita sempre alla Questura in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Indennità di disoccupazione
Nel caso in cui i collaboratori domestici perdano involontariamente l’occupazione hanno diritto ad una indennità di disoccupazione. A tal proposito ricordiamo da quest’anno è entrata in vigore la Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego chiamata NASpI.
Hanno diritto a riceverla cloloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontaria (licenziamento). Sono esclusi, dunque, quei lavoratori che si dimettono o risolvono il proprio rapporto consensualmente;
- almeno 13 settimane di contributi nei ultimi 4 anni precedenti alla disoccupazione
- 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi prima della disoccupazione.