Mini ASpI: chi ne ha diritto e come richiederla
L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è stata sostituita dal 1 Gennaio 2013 dalla cosiddetta Mini ASpI (Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro).
Attenzione, dal 1° Maggio 2015 è in vigore la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego).
A chi spetta
L'indennità spetta a quei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
- i lavoratori a tempo determinato della scuola.
Non possono godere della Mini ASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Sono esclusi altresì i collaboratori a progetto, gli associati in partecipazione, i dottorandi e i titolari di un assegno di ricerca, i venditori porta a porta o i collaboratori occasionali.
Quando spetta
Va detto innanzitutto che l'indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Al contrario il lavoratore ne ha diritto in caso di dimissioni date durante il periodo di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.
I lavoratori, inoltre, devono aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione - poco più di 3 mesi - (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Al riguardo, l’Inps chiarisce che sono valide tutte le settimane retribuite, purché la corrispondente retribuzione (erogata o comunque dovuta in base al principio della automaticità delle prestazioni), non sia inferiore ai minimali settimanali stabiliti dalla legge (Legge n. 638/1983 e Legge n. 389/1989).
Non è più richiesto il requisito della anzianità assicurativa (aver versato un contributo almeno due anni prima).
L'indennità viene invece revocata a chi:
- perde lo stato di disoccupazione;
- viene riassunto con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
- raggiunge i requisiti per la pensione o per l’assegno di invalidità;
- rifiuta di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.);
- non accetta un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell'indennità Mini-ASpI.
Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione Mini-ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2015.
Se svolge attività di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
La domanda
La persona interessata deve recarsi prima presso il Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio e presentare una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Vi offriamo un paio di modelli di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.
Successivamente la domanda di prestazione mini AspI deve essere presentata, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento, esclusivamente per via telematica all'Inps attraverso uno dei seguenti canali:
- Portale WEB dell’Istituto tramite PIN;
- Contact Center tramite il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
- Patronati/intermediari dell'Istituto.
L'importo
L'importo della Mini ASpI è pari a:
- 75% della retribuzione se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,37);
- 75% della retribuzione più il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di € 1.195,37 (se la retribuzione è superiore nel 2015 a 1.195,37 euro mensili).
L'importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
Il pagamento avviene in un'unica soluzione. L'indennità può essere riscossa:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Ricordiamo che le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.
La durata
L'indennità viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Così chi è stato occupato per 4 mesi (16 settimane), riceverà l'indennità per 2 mesi (8 settimane).
Dal 2015 è in vigore la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione
Dal 1° Maggio 2015 è entrata in vigore una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), destinata a quei lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. La NASpI va a sostituire sia la Aspi che la Mini Aspi.
Per conoscere beneficiari, requisiti, importi e modalità di richiesta, vi rimandiamo alla lettura dell’articolo “Naspi, un nuovo sussidio per chi ha perso il lavoro”.