Mini ASpI: chi ne ha diritto e come richiederla

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è stata sostituita dal 1 Gennaio 2013 dalla cosiddetta Mini ASpI (Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro). Tuttavia va precisato che dal 1° Maggio 2015 è in vigore la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego).

A chi spettava la Mini ASpI

L'indennità spettava a quei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • i lavoratori a tempo determinato della scuola.

Non potevano godere della Mini ASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali restava confermata la specifica normativa.

Erano esclusi altresì i collaboratori a progetto, gli associati in partecipazione, i dottorandi e i titolari di un assegno di ricerca, i venditori porta a porta o i collaboratori occasionali.

Quando spettava la Mini ASpI

Va detto innanzitutto che l'indennità non spettava nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro era cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale. Al contrario il lavoratore ne aveva diritto in caso di dimissioni date durante il periodo di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

I lavoratori, inoltre, dovevano aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione - poco più di 3 mesi - (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. Al riguardo, l’Inps aveva chiarito che erano valide tutte le settimane retribuite, purché la corrispondente retribuzione (erogata o comunque dovuta in base al principio della automaticità delle prestazioni), non fosse stata inferiore ai minimali settimanali stabiliti dalla legge (Legge n. 638/1983 e Legge n. 389/1989).

Non era più richiesto il requisito della anzianità assicurativa (aver versato un contributo almeno due anni prima).

L'indennità veniva invece revocata a chi:

  • perdeva lo stato di disoccupazione;
  • veniva riassunto con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
  • raggiungeva i requisiti per la pensione o per l’assegno di invalidità;
  • rifiutava di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.);
  • non accettava un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell'indennità Mini-ASpI.

Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione Mini-ASpI poteva svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché non desse luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2015.

Se svolgeva attività di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivava un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, doveva, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevedeva di trarre dall’attività.

Come fare domanda

La persona interessata doveva recarsi prima presso il Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trovava il proprio domicilio e presentare una dichiarazione che attestava l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Vi offriamo la guida alla presentazione della 

Successivamente la domanda di prestazione mini AspI deveva essere presentata, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento, esclusivamente per via telematica all'Inps attraverso uno dei seguenti canali:

  • Portale WEB dell’Istituto tramite PIN;
  • Contact Center tramite il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell'Istituto.

L'importo della Mini ASpI

L'importo della Mini ASpI era pari a:

  • 75% della retribuzione se questa era pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l'anno 2015 pari ad € 1.195,37);
  • 75% della retribuzione più il 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di € 1.195,37 (se la retribuzione era superiore nel 2015 a 1.195,37 euro mensili).

L'importo della prestazione non poteva comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

Il pagamento avveniva in un'unica soluzione. L'indennità poteva essere riscossa:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.

Ricordiamo che le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.

La durata

L'indennità veniva corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Così chi era stato occupato per 4 mesi (16 settimane), riceveva l'indennità per 2 mesi (8 settimane).

Dal 2015 è in vigore la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione

Dal 1° Maggio 2015 è entrata in vigore una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), destinata a quei lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. La NASpI ha sostituito sia la Aspi che la Mini Aspi.

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51517 - Erika
09/02/2018
Io non lavoro dal 2012 vorrei sapere se posso accedere a una mini aspi o a una aspi.. Dal 2012 ho fatto lavori in nero senza essere assunta.. Come posso fare per accedere a qualche domanda.. Sono disoccupata ne sposata e ne figli.. Grazie

47034 - Redazione
20/10/2016
Sabrina, trova tutte le risposte in questo articolo.

46977 - Sabrina
17/10/2016
Quanto tempo e che documenti sono necessari per richiedere NASpI?

38296 - Redazione
17/04/2015
Sabrina, si con tutta probabilità potrà godere della indennità di disoccupazione ridotta.

38289 - sabrina
17/04/2015
salve io lavorerò con contratto da guida aprile a luglio facendò 2-3 giornì a settimana.avrò i requìsìti a ottobre per fare domanda?

37485 - Enzo
25/03/2015
Salve avrei bisogno di un riscontro. Premetto che ho eventualmente i requisiti per chiedere la disoccupazione. Il quesito è il seguente: ho lavorato come assistente amministrativo scuola statale contratto fino al lunedì 23 c.m. Da martedi' sto lavorando in un'altra scuola ma con contratto par time per 6 ore settimanali con contratto fino al 30 giugno 2015. Ho diritto ha chiedere la disoccupazione lavorando part time? Resto in attesa cordialità

37369 - Redazione
23/03/2015
Marianna, lavorando un giorno a settimana non riesce a maturare le 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti previste dalla legge.

37342 - Marianna
22/03/2015
Salve. Io svolgo due lavori, uno a progetto e uno a tempo indeterminato part time di 32 ore mensili (lavoro un giorno a settimana). La mia azienda chiuderà a giugno. Ho diritto alla disoccupazione continuando a svolgere l'altro lavoro a progetto?

36942 - Redazione
12/03/2015
Ilenia, avrebbe già dovuto farlo.

36939 - ilenia
12/03/2015
Buongiorno sono ilenia, volevo sapere piu' o meno le tempistiche. Io sono stata assunta a febbraio dell'anno scorso e a dicembre di quest'anno non mi hanno rinnovato il contratto... devo comunque iscrivermi a un centro per l'impiego?


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