Modulo necessario per attivare la conciliazione TeleTu, una procedura che consente ai clienti del gestore telefonico, oggi marchio di Vodafone Italia SpA, di risolvere le controversie eventualmente sorte durante la fase contrattuale, in modo semplice, rapido e gratuito.
Si tratta di una conciliazione paritetica attraverso la quale due mediatori, uno per parte, lavorano per trovare una soluzione alla controversia che possa essere condivisa ed accettata da entrambi. Dunque una procedura che non comporta il ricorso a giudici e avvocati, come tale rapida, semplice e soprattutto economica.
La conciliazione paritetica TeleTu, regolata da un protocollo definito e sottoscritto da Vodafone e dalle Associazioni dei Consumatori, è considerata a tutti gli effetti una soluzione alternativa al ricorso CoReCom.
Le associazioni di Consumatori cui è possibile fare riferimento sono: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Arco, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori Acli, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
Il consumatore può accedere alla procedura di conciliazione TeleTu a patto che:
Il consumatore non deve far altro che scegliere l'Associazione dei Consumatori ed esporre il proprio caso, sarà poi quest'ultima che si adopererà per inoltrare online (www.teletu.it/consumatori/concialiazione/login.php) la domanda di conciliazione.
Come detto la procedura è gratuita per il consumatore, tuttavia non è escluso che le singole associazioni possano richiedere il versamento di una quota associativa.
Da questo momento il consumatore verrà informato sullo stato di avanzamento della procedura dal conciliatore nominato dall’Associazione.
La procedura si conclude con la redazione di un verbale di conciliazione. Il consumatore ha tempo 10 giorni per accettare o rifiutare la proposta.
Se il verbale viene sottoscritto dalle parti, la conciliazione ha valore di transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile, con reciproca rinuncia a ulteriori azioni nei confronti della controparte per la medesima controversia.
Il procedimento deve concludersi in 30 giorni lavorativi, a meno che la complessità della situazione non richieda l'acquisizione di ulteriore documentazione. In quest'ultimo caso è possibile una proroga di ulteriori 30 giorni.
Sino a quando la procedura di conciliazione non potrà considerarsi conclusa, il gestore telefonico non avrà la possibilità di attuare azione cautelative nei confronti del cliente.
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