Alcuni fac simile di verbale di assemblea condominiale attraverso i quali è possibile formalizzare per iscritto le decisioni assunte dall'assemblea in riferimento ai diversi punti in discussione, così come si evince dall'ultimo comma dell'art. 1136 del Codice Civile.
Alla sua compilazione provvede il segretario sotto la supervisione del presidente d'assemblea.
Ad essere precisi la nomina del segretario, così come del Presidente, non è espressamente prevista dal Codice Civile, tuttavia la sua indicazione ad opera del Presidente (eletto a maggioranza dall'assemblea) si rende necessaria per provvedere all'espletamento di tutte le formalità burocratiche imposte dalla legge.
Il verbale di assemblea condominiale deve
Prima di chiudere la riunione, il verbale va letto e sottoscritto, quindi ne va trasmessa una copia a tutti i condomini.
Il verbale va infine trascritto in un registro tenuto dall'amministratore.
Più che il verbale in se, i condomini possono impugnare le deliberazioni assunte dall'assemblea e riportate nel verbale. A chiarirlo è l'art. 1137 del Codice Civile secondo cui ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può ricorrere all'autorità giudiziaria e chiedere l'annullamento delle decisioni assunte dall'assemblea ed esplicitate sul verbale in quanto ritenute contrarie alla legge o al regolamento di condominio.
Il ricorso va proposto nel termine di 30 giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende tuttavia l'esecuzione della deliberazione, a meno che la sospensione non venga ordinata dall'autorità giudiziaria.
Sono ad esempio annullabili le delibere adottate con una maggioranza inferiore a quella stabilita dalla legge o dal regolamento condominiale o quelle affette da irregolarità nel procedimento di convocazione (vizi formali).
Ma potrebbero sussistere dei vizi più gravi delle ipotesi appena fatte, tali da rendere addirittura nulle le deliberazioni adottate (vizi sostanziali): l'oggetto della delibera è contrario alla legge o non rientra tra le competenze dell'assemblea, oppure interferisce sui diritti o sulla proprietà del singolo condomino e così via.
La delibera nulla può essere impugnata da qualunque condomino vi abbia interesse, senza limiti di tempo. In queste circostanze il Giudice non può far altro che accertare i fatti.
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