In questa scheda sono presenti i modelli con cui il contribuente può effettuare il ravvedimento operoso, ovverossia può regolarizzare spontaneamente omessi, tardivi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando in questo modo di una riduzione delle sanzioni (art. 13 del D.Lgs. n.472/1997).
Se il contribuente si accorge, ad esempio, di non aver versato le ritenute Irpef o di averle versate in misura inferiore all'importo effettivamente dovuto, oppure di averle versate con notevole ritardo rispetto alla scadenza prevista, ha la possibilità di ravvedersi e regolarizzare in maniera spontanea l'errore commesso. Come? Semplicemente versando
In pratica il ravvedimento operoso è un istituto che consente semplicemente al contribuente di regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento di sanzioni in misura ridotta, evitando in questo modo che nei suoi confronti prendano avvio procedure di ispezione e accertamenti.
Queste le riduzioni applicate alle sanzioni:
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni (ravvedimento sprint). In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).
Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).
Ai fini del ravvedimento operoso è sufficiente compilare i modelli sottolencati (e scaricabili da questa scheda) e provvedere al versamento di quanto dovuto:
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo.
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