Cosa fare in caso di overbooking

In caso di overbooking il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto oppure alla alla riprotezione il prima possibile o in una data successiva a lui più conveniente, al rimborso delle spese per pasti e bevande consumati durante l’attesa, e, se necessario, ad una adeguata sistemazione alberghiera e perfino al riconoscimento di una compensazione pecuniaria.

Overbooking aereo cos'è

Ti sei presentato puntuale all'aeroporto in possesso del biglietto per il volo con destinazione New York. In aeroporto però ti viene comunicato che a causa di un numero di prenotazioni eccessivo rispetto ai posti effettivamente disponibili, non vi sono più posti liberi su quel volo e che il primo volo a disposizione per la città della grande mela era alle ore 9.00 del giorno successivo.

Questo fenomeno prende il nome di "overbooking aereo", una condotta della compagnia aerea da considerarsi del tutto legittima (è disciplinata dall’art. 4 del Regolamento UE 2004/261/CE).

L'overbooking aereo è una prassi che viene utilizzata a volte dalle compagnie aeree per sfruttare fino in fondo le capacità di trasporto, accettando prenotazioni in numero maggiore rispetto ai posti realmente disponibili sul velivolo. Ciò in quanto è statisticamente dimostrato che per ogni tipo di volo si verifica una certa percentuale di rinunce da parte della clientela.

Così attraverso questa prassi le compagnie si garantiscono voli a pieno carico, evitando che il prezzo del singolo biglietto aumenti in previsione di probabili rinunce. Ma quando le rinunce sono minori di quelle ipotizzate, ecco che si verifica quel fenomeno - deprecabile ma legittimo - che prende appunto il nome di "overbooking aereo", ossia di "sovraprenotazione".

Cosa deve fare la compagnia in caso di overbooking aereo

Quando si verifica un eccesso di prenotazioni il vettore aereo deve, per prima cosa, fare un appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di un “benefit” da concordare.

In caso di accettazione, il volontario avrà diritto, oltre al “benefit” offerto dal vettore aereo ed accettato, al rimborso per overbooking del prezzo pieno del biglietto (entro 7 giorni) oppure ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, o l'imbarco non appena possibile su un volo alternativo verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili.

Il volontario però, accettando questa offerta, si priva di fatto del diritto di chiedere il risarcimento per overbooking.

Overbooking aereo: rimborso, assistenza e indennizzo

Se non ci sono volontari, la compagnia si trova costretta a negare l'imbarco ad un certo numero di passeggeri. Costoro hanno diritto:

  • al rimborso del prezzo del biglietto entro 7 giorni qualora il viaggio sia divenuto inutile, oppure ad un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, o all'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale in condizioni di trasporto comparabili non appena possibile oppure ad una data successiva;
  • pasti e bevande a titolo gratuito durante l'attesa, alla sistemazione alberghiera se sia necessario pernottare, al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro), ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Ma non è tutto. I passeggeri ai quali è stato negato l'imbarco hanno diritto a ricevere dalla compagnia aerea anche un risarcimento per overbooking, ossia un indennizzo monetario calcolato in base alla lunghezza della tratta aerea:

  • 250,00 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  • 400,00 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  • 600,00 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle tratte di cui ai punti precedenti.

Tale indennizzo è ridotto della metà se il passeggero accetta di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera l'orario previsto dal volo originariamente prenotato di

  • 2 ore, per le tratte pari o inferiori a 1.500 Km;
  • 3 ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km;
  • 4 ore per le tratte aree che non rientrano nelle due tipologie ora descritte.

L'indennizzo deve essere corrisposto al passeggero seduta stante, tuttavia se per qualche motivo ciò non dovesse verificarsi consigliamo di compilare e spedire alla compagnia aerea questo

Attenzione: il diritto al rimborso per overbooking e alla compensazione pecuniaria sussiste nel momento in cui i voli di linea, charter e low cost siano in partenza da un aeroporto dell'Unione europea o da un paese terzo con destinazione un paese dell'UE ed effettuati da compagnie in possesso di una licenza comunitaria in corso di validità. Non solo. I passeggeri devono essere in possesso di un biglietto valido con prenotazione confermata e devono presentarsi al banco di accettazione entro l'orario stabilito dal vettore.

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35649 - Redazione
09/02/2015
Jose, la comunicazione le è stata inoltrata dalla compagnia con congruo anticipo, per questo motivo non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

35645 - Jose
07/02/2015
Salve. A metà dicembre scorso ho comperato un biglietto A/R per la Colombia con partenza il 28 febbraio e ritorno il 28 marzo prossimi. Due settimane fa ho ricevuto una e-mail dalla compagnia aerea nella quale mi si informa che la partenza mi si anticipava di circa sei ore, cosa che mi comporta dover rinunciare al pranzo con i parenti, ma soppratutto, dover rimanere in aereoporto a bogota dalle 11:00 fino le 18:10 che parte il volo per madrid, dove dovrò aspettare quasi altrettanto, prima di imbarcarmi per bologna. Io non avendo trovato altra alternativa accettai la loro proposta. Questa è la mia domanda: ho diritto a qualche forma di risarcimento, vito e assistenza per le ore a bogotà? NB. È la seconda volta che mi succede. Grazie. José ocampo.


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