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Richiesta di contributi figurativi per maternità (Inpgi)
Richiesta di contributi figurativi per maternità (Inpgi)
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Descrizione
Modello per la domanda di riconoscimento di contribuzione figurativa relativa a periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio.
Tags:
pensione
previdenza
maternità
Allegati
Allegati:
- l'eventuale prospetto di liquidazione dell'indennità di maternità da parte dell'INPS, o copia buste paga;
- le dichiarazioni MAT. 1-A e MAT. 1-B;
- il certificato medico attestante l'inizio e la fine della gravidanza;
- la copia del provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro (in caso di astensione obbligatoria anticipata);
- la copia della documentazione di autorizzazione al posticipo dell'astensione obbligatoria fino a massimo un mese dalla data presunta del parto (rilasciata dal competente medico ASL );
- la copia della documentazione attestante la morte o la grave infermità della madre, ovvero l'affidamento esclusivo al padre (per i casi di richiesta di accredito del congedo di paternità);
- la copia di un valido documento d'identità.
Note
Riferimenti legislativi:
Dlgs. 151/2001;
art.76 del DPR 445/2000;
art.10 della legge 31/12/1996, n. 675;
Delibera del Consiglio di Amministrazione INPGI n° 51 del 4/04/2001;
art.13 della legge 1338/62.
Attenzione:
Per i periodi di astensione facoltativa (congedi parentali e/o malattia del bambino), nei quali è prevista una copertura contributiva figurativa parziale, gli interessati possono integrare la propria posizione con versamenti contributivi volontari, ovvero, chiedere il riscatto della differenza tra la contribuzione accreditata figurativamente e quella che sarebbe loro spettata in caso di effettiva prestazione
lavorativa.
I periodi corrispondenti al congedo di maternità e/o paternità (astensione obbligatoria), verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono accreditati figurativamente, purché - all'atto della domanda l'interessato risulti titolare di una posizione assicurativa pari ad almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Possono, altresì, essere riscattati nel limite massimo di 60
contributi mensili - i periodi corrispondenti ai congedi parentali collocati al di fuori del rapporto di lavoro, purché gli interessati all'atto della domanda possano far valere almeno 5 anni di contribuzione da effettiva attività lavorativa.
L'onere di tali riscatti è a totale carico degli interessati ed è determinato in base all'art.13 della legge 1338/62.
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