Fac simile con cui è possibile avanzare alla compagnia di trasporto una richiesta di risarcimento per la perdita o danneggiamento del proprio bagaglio durante un viaggio in autobus a lunga distanza.
La materia è regolata dal Regolamento UE n. 181/2011 che riconosce al passeggero un diritto di risarcimento, il cui importo è stabilito da ciascuno Stato membro in via autonoma. Il Regolamento sancisce però che l’importo massimo offerto in questa ipotesi non può essere inferiore a 1.200 euro.
Al fine di una quantificazione del danno è importante specificare nel modulo il preciso contenuto della valigia: valore della valigia, elenco degli oggetti contenuti nella valigia smarrita, possibilmente allegando, copia degli scontrini o una stima del valore degli oggetti o testimoni.
Specificare anche i riferimenti del conto bancario (IBAN e BIC / SWIFT) su cui accreditare l’importo.
Occorre allegare al modulo
Il reclamo deve essere presentato dal passeggero entro tre mesi dalla data in cui è stato prestato il servizio.
L’impresa di trasporto è tenuta ad esprimersi in merito al reclamo ricevuto nel termine massimo di un mese.
Se la questione richiede ulteriori indagini ed approfondimenti, l'impresa è tenuta comunque a fornire una risposta definitiva entro tre mesi dal ricevimento del reclamo.
Se la compagnia non fornisce alcun riscontro al reclamo o se la risposta è ritenuta insoddisfacente dal viaggiatore, quest'ultimo deve rivolgersi al Giudice o utilizzare eventuali strumenti extra-giudiziali di risoluzione delle controversie, come la conciliazione.
Per questioni di questa natura, infatti, non è possibile fare ricorso all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).
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