Il tasso antiusura
Per combattere l'usura, il Ministero del Tesoro (Legge 7 marzo 1996, n. 108) provvede a rilevare con periodicità trimestrale i TAEG medi applicati dalle banche e dagli istituti finanziari sulle principali operazioni di finanziamento.
Si configura il reato di usura, ai sensi dell'articolo 644 del codice penale, quando il tasso applicato supera del 50% il tasso medio rilevato per ogni tipo di operazione. Il tasso usurario oggi:
Tassi Usura (Mutui) | ||
---|---|---|
Attuali | Precedenti | |
Tasso fisso | 9,060 | 9,120 |
Tasso Variabile | 9,000 | 8,625 |
Gli operatori economici, commercianti, artigiani e liberi professionisti vittime dell'usura, possono usufruire, ai fini del loro reinserimento nell'economia legale, di un mutuo senza interessi gestito attraverso uno speciale fondo di solidarietà. La domanda di accesso va presenta al Prefetto della Provincia in cui è avvenuto il reato.
Condizione essenziale è non aver subito condanne, non essere indagato o imputato per il reato d'usura ovvero essere stato proposto per detta misura. La domanda deve essere corredata di un piano d'investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo.
Le domande, accompagnate da un parere delle Prefetture sulla loro validità e congruità, pervengono al Comitato del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che le esamina e delibera la concessione o meno del mutuo.
Il mutuo viene erogato dopo che, chiuse le indagini preliminari avviate a seguito della denuncia, il Giudice per le indagini preliminari abbia disposto il rinvio a giudizio del presunto usuraio. Tuttavia, anche prima della definizione del procedimento penale, in presenza di una documentata urgenza, la vittima dell'usura può avere un anticipo fino al 50% del mutuo, purché il Pubblico Ministero abbia dato parere favorevole e siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia o dall'iscrizione del soggetto indagato nel registro delle notizie di reato del Tribunale.
La domanda, firmata dalla vittima, deve contenere:
- la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura;
- l'indicazione della data di denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini;
- la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative previste dalla legge;
- l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dal prestito usurario;
- l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa;
- l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale con specificazione dei motivi d'urgenza da dimostrare con apposita documentazione.
Il mutuo viene revocato e le eventuali somme già erogate vengono recuperate se:
- se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
- se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
- se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.
Riferimenti normativi:
- Legge 7 marzo 1996, n. 108, pubblicata sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 1996
- D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455