Assicurazioni sui mutui: stop agli abusi!

Il Decreto Salva Italia (art. 36 bis), convertito nella legge 27/2012, ha stabilito che "è considerata scorretta la pratica commerciale di chi, ai fini della stipula di un mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario".

A tutela del cliente, dunque, la banca o l'intermediario finanziario deve presentare almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi ad esso non riconducibili. In ogni caso il  regolamento Isvap n. 40 del 3 maggio 2012, attuativo del decreto liberalizzazioni e in vigore da 1 luglio 2012, stabilisce che il cliente può preferire anche un'altra polizza che é libero di cercare per suo conto sul mercato, senza per questo subire aggravi di spesa sul fronte del mutuo.

Per rendere più agevole la comparazione dei preventivi è stato inoltre predisposto questo fac-simile di preventivo, che riporta i dati essenziali del contratto e il relativo premio, nella forma a premio unico e a premio annuo.

Il nuovo regolamento ISVAP definisce anche i contenuti minimi del contratto di assicurazione sulla vita. In particolare per quanto riguarda la durata si prevede che il contratto assicurativo debba avere una durata pari a quella del mutuo o del credito al consumo.

Relativamente alla periodicità del pagamento del premio si prevede che la polizza offra, a scelta del cliente debitore, la possibilità di pagamento di un premio anticipato in unica soluzione o di un premio annuo, frazionabile in sottoperiodi.

Per quanto riguarda i costi gravanti sul premio, nel contratto deve essere riportato l'ammontare, in valore assoluto, dei costi sostenuti dal cliente nel corso della durata contrattuale, con evidenza dell'importo percepito dall'intermediario.

Per la liquidazione del capitale assicurato devono essere specificati i documenti da consegnare all'impresa e i tempi per la liquidazione degli importi, che non potranno in nessun caso superare i 30 giorni.

Nel contratto dovrà essere indicato che in caso di pagamento di un premio unico e di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o di estinzione del credito al consumo, l’impresa, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, restituisce all'assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, indicando la facoltà per l'assicurato di richiedere, in alternativa, la prosecuzione della polizza fino alla scadenza a favore, eventualmente, di un nuovo beneficiario designato.

Infine il contratto dovrà indicare chiaramente il diritto di recesso per l’assicurato riportando le modalità e la tempistica per l’esercizio di tale facoltà. Il termine non potrà comunque essere inferiore ai 30 giorni.

Documenti correlati


50964 - Redazione
23/11/2017
Marco, più che recedere deve far presente alla banca o alla compagnia assicurativa che il contratto contiene un palese errore e per questo ne chiede l'annullamento; contestualmente deve richiedere la stipula di un nuovo contratto.

50953 - Marco
22/11/2017
Salve. Stamane ho stipulato un mutuo e sottoscritto una polizza furto e incendio. Mi sono accorto che hanno assicurato una Villa unifamiliare al posto del mio appartamento al primo piano. Posso recedere dall'assicurazione, quali sono i tempi entro cui recedere e cosa posso ottenere dal rimborso??? In attesa di un riscontro Ringraziando per l'attenzione Saluti Marco

47127 - liliana
26/10/2016
Buonasera, abbiamo fatto una surroga del mutuo ed effettuato una polizza casa con la nuova banca. Abbiamo avuto la brutta sorpresa di ricevere un addebito sul conto corrente della vecchia banca (che purtroppo non abbiamo ancora chiuso) per la polizza casa anche se il mutuo era estinto. Specifico che il beneficiario della polizza incendio scoppio era la banca con cui abbiamo estinto il mutuo. Possono farlo? Grazie e cordiali saluti, Liliana.

47023 - Redazione
20/10/2016
Gennaro, non è possibile recedere dal contratto assicurativo se non nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, giorno che coincide normalmente con la stipula del mutuo. Trascorsi i 30 giorni decade il diritto di recesso dalla polizza assicurativa legata al finanziamento, a meno che non ci si trovi in una situazione di estinzione totale, accollo o surroga del mutuo o del finanziamento stesso.

47011 - Gennaro
20/10/2016
Ho stipulato il mutuo con la relativa assicurazione protezione mutuo, mi è stato detto dal direttore della banca che se avessi fatto la revoca dell'assicurazione mi sarebbe stata applicata una penale dello 0.60 sul tasso del mutuo, è possibiile una cosa del genere??? Grazie per la risposta

41216 - vadim
10/09/2015
Buon giorno. Sono di nazionalita' moldava. In Italia dal 2005. Nel 2006 è nata la bimba, nel 2009 mia moglie è stata ricoverata per la tiroide al collo, tutto finito bene. Nel 2010 abbiamo comprato l'appartamento per il quale abbiamo firmato un'assicurazione vita presso la filiale della banca dove non ci sono state spiegate bene le condizioni. Nel 2012 lei è rimasta incinta, abbiamo fatto dei controlli, le hanno riscontrato dei problemi al cuore 2013 e le hanno fatto un intervento urgente. Dopo 2 settimane si è fermato il cuore. Siamo rimasti solo io e la bimba. L'assicurazione ha negato la richiesta per la dichiarazione di buono stato di salute. Anche la banca non mi viene incontro. Sto pagando il mutuo intero e finanziamenti che abbiamo fatto prima tutto su uno stipendio. Sto lottando già da due anni e non si e' risolto niente. Sto annegando nei debiti, non so più cosa fare. C'e' qualche via d'uscita?

29736 - Domenico
17/04/2014
Buongiorno oggi ho effettuato mutuo e la banca mi ha continuamente minacciato che se non avessi fatto assicurazione cardif vita non mi dava mutuo addirittura 10 min prima dell'atto e subito dopo averlo fatto io ho ribadito di non voler assicurazione ma mi continuavano a minacciare dicendo che chiamava subito notaio e annullava mutuo!!!!!!! Sono sconcertato e incazzato!!!

23202 - Redazione
22/04/2013
Donato, tale operazione viene normalmente fatta in caso di sostituzione o surroga del mutuo.

23190 - donato
21/04/2013
Posso sostituire la polizza esitente legata al mutuo con una nuova polizza?

23164 - Redazione
20/04/2013
Donato, la sua banca ha ragione in effetti.


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio