Le novità del contratto a progetto

Con l'obiettivo di smascherare i veri contratti di lavoro dipendenti il Governo Monti (Legge n° 92 del 2012) ha recentemente introdotto alcune importanti novità riguardo i contratti di collaborazione a progetto o co.co.pro. Ma vediamo in sintesi quali sono.

Innanzitutto nei nuovi contratti l'oggetto del progetto non potrà essere riportato in modo generico ma dovrà essere identificato con precisione e circoscritto il più possibile individuando il risultato finale che si intende conseguire. Dunque non potrà più coincidere con l'oggetto sociale dell'impresa o essere riferito a un programma di lavoro o a una fase dello stesso.

Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 69 c.2 D.Lgs. n. 276/2003).

Il contratto di lavoro a progetto si risolve al momento della realizzazione del progetto. Va detto che la riforma introduce il recesso per "giusta causa" (art. 67 c. 2, D.Lgs. n. 276/2003), che può essere esercitato dal committente "qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto". Il collaboratore può recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del contratto, dandone preavviso, solo nell'ipotesi in cui vi sia un'espressa previsione in tal senso nel contratto individuale di lavoro.

Un'altra novità riguarda la determinazione del compenso che non può essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento e, in difetto della stessa, ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva relativa ai lavoratori subordinati per mansioni equivalenti (art. 63 del D.Lgs., n 276 del 2003).

Questo è un modello di contratto a progetto.

Le prestazioni lavorative rese da persone titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Documenti correlati


30851 - Redazione
25/06/2014
Stefania, può fare richiesta per il sussidio di disoccupazione una tantum. Legga questo articolo per verificare requisiti e modalità di presentazione della domanda.

30848 - Stefania
24/06/2014
Buonasera , sono un operatrice call center ... Da 4 anni, volevo sapere.... Se questo mese non mi viene rinnovato il progetto io ho diritto alla disoccupazione una tantum? Visto che ho la gestione separata ... Grazie


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio