Vizi di forma multa: in quali casi si può proporre ricorso

Se sussistono vizi di forma del verbale (errata indicazione della targa o della data in cui è avvenuta l'infrazione, mancata l’indicazione dell'agente, ecc.) è possibile chiedere l'annullamento della multa.

Vizio di forma notifica verbale

Uno dei più classici vizi di forma del verbale è costituito dal ritardo nella notifica multa.

Saprai certamente che il verbale emesso dall’ente accertatore deve essere notificato al domicilio dell’automobilista entro e non oltre 90 giorni dall’avvenuta violazione.

Il mancato rispetto dei termini è riconosciuto come un vero e proprio vizio di forma, che ne implica l’annullamento. Sul nostro portale è disponibile il 

Ecco altri motivi per contestare una multa.

Vizi di forma verbale: ecco quali sono

In linea generale i vizi di forma sono quelli che si determinano a causa dell’erronea compilazione e redazione del verbale da parte dell’agente.

Non tutti i vizi di forma, tuttavia, sono tali da causare la nullità del verbale di contravvenzione, ma solo quelli che pregiudicano il diritto di difesa del trasgressore. Ecco una lista, non esaustiva, dei vizi formali invalidanti per eccellenza:

  • erronea indicazione sul verbale delle generalità del trasgressore e, nel caso, del proprietario del veicolo o del soggetto solidale;
  • erronea indicazione della targa (contestazione multa targa sbagliata);
  • erronea indicazione del giorno, ora e luogo esatto in cui è stata commessa la violazione;
  • mancata o errata indicazione dell’Autorità competente per il ricorso;
  • mancata o insufficiente esposizione dei fatti che caratterizzano la violazione. Anche il riferimento alla norma violata è molto importante e la sua mancanza, o l’erronea citazione, può comportare l’annullamento della multa;
  • mancata indicazione circa la possibilità per trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica (leggi il post sullo sconto multa);
  • mancata o non sufficiente esposizione delle motivazioni relative al mancato fermo;
  • non coerenza tra l'infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada (si contesta una velocità superiore a 70 km/h laddove la segnaletica indica chiaramente un limite di 90 km/h);
  • mancata indicazione delle dichiarazioni rese dal trasgressore a propria discolpa nel momento in cui gli è stata accertata l'infrazione;
  • mancata indicazione dei riferimenti al decreto di approvazione del dispositivo autovelox e all’ultimo certificato di taratura;
  • mancata indicazione degli estremi dell'ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione elettronica della velocità.

Vizi di forma multa: ricorso al Prefetto

Se si riscontrano dei vizi di forma è consigliabile proporre ricorso al Prefetto.

La procedura da seguire è molto semplice: non occorre la presenza di un legale e non c’è da sostenere alcuna spesa, basterà inviare questo

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC alla Prefettura della città nella quale l’infrazione è stata accertata.

Attenzione: il ricorso deve avere luogo entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della notifica.

Se si riceve una multa palesemente errata (targa e veicolo non coincidono ad esempio), è possibile optare per l'annullamento multa in autotutela. Il procedimento è molto semplice: basta compilare questa

e presentarla di persona o inviarla tramite raccomandata A/R presso l’ente che ha emesso il verbale.

Questo tipo di ricorso non ha costi di alcun genere e può essere svolto senza precisi limiti di tempo. Attenzione però: occorre agire con tempestività poiché presentare il ricorso in autotutela non sospende le tempistiche previste per il ricorso al Prefetto (60 giorni) o al Giudice di Pace (30 gg.). Questo significa che se i giorni passano e dal Comando che ha elevato la multa non si riceve alcuna risposta, è bene comunque proporre ricorso (anche) al Prefetto.

Chi al ricorso al Prefetto o in autotutela preferisce quello a Giudice di Pace deve tener conto che:

  • il tempo a disposizione è minore (30 giorni dalla notifica)
  • c'è da pagare il contributo unificato (43 euro per le multe di importo fino a 1.100 euro e 98 euro per importi tra 1.100 e 5.200 euro) e una marca da bollo da 27 € se la causa ha un valore superiore a 1.033 euro.

Vizi di forma verbale: quando non conviene fare ricorso

Come accennato non basta un banale errore sul verbale per causarne l’annullamento. In altri termini se il vizio di forma riscontrato non lede il diritto di difesa del trasgressore, è consigliabile non contestare la multa visto che il rischio è di incorrere in ulteriori spese o, peggio, in un raddoppio dell'importo della sanzione qualora il ricorso venga proposto al Prefetto.

Ma facciamo qualche esempio. Ad esempio, se sulla contravvenzione risulta errata la marca, il colore o il tipo dell'auto, ma la targa risulta esatta, non ci sono elementi sufficienti per proporre un ricorso ed ottenere l’annullamento della multa.

Un altro caso in cui  sconsigliamo di contestare la contravvenzione è quando sul verbale c’è un errore riguardante il numero della patente o la data di nascita: questi infatti non sono elementi che pregiudicano l’esatta identificazione del trasgressore, che avviene mediante nome, cognome, codice fiscale e numero di targa dell’automobile.

Così come non è necessario che sul verbale sia riportato il numero civico e la direzione di marcia del veicolo, a patto però che tu sia comunque in grado di conoscere il luogo preciso della violazione, senza possibilità di equivoci con altri luoghi ed altre violazioni riferibili alla tua persona.

Altresì non costituisce una motivazione sufficiente alla contestazione del verbale, la mancata indicazione dell’ordinanza del Sindaco o dell’Ente proprietario di un certo tratto stradale con cui si istituisce un preciso obbligo, divieto o limitazione alla circolazione, a condizione però che nel verbale notificato siano stati descritti con precisione sia il comportamento sanzionato che la norma violata.

Stesso discorso può essere fatto nel caso in cui sul verbale non viene indicato o viene indicato in maniera sbagliata la norma violata, ma l'agente ha descritto l'infrazione comme in maniera così completa e particolareggiata, da non dare adito ad alcun dubbio sul comportamento tenuto dall'automobilista.

Vizi di forma verbale: quando è meglio pagare

Se leggendo questo articolo hai capito di non avere sufficienti e concreti elementi per chiedere l’annullamento della multa per vizi di forma del verbale, ti invitiamo a pagarla il prima possibile, poiché corrispondendone l’importo prima di 5 giorni riceverai uno sconto multa del 30% sul totale. In questo modo pagherai a tutti gli effetti una “multa ridotta”.

Se l'importo è elevato puoi chiedere la rateizzazione multa. Il 

scaricabile dal nostro portale è molto semplice da redigere e va inoltrato entro 30 giorni dalla data di notifica o contestazione del verbale.

La risposta arriverà entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta. Se sei interessato all’argomento, ti consigliamo di dedicare 5 minuti del tuo tempo alla lettura del post che abbiamo dedicato proprio al tema della rateizzazione multa.

Attenzione: presentando l'istanza di rateizzazione ti privi di fatto della possibilità di presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

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55684 - Sergio
29/03/2021
L'importo da pagare in misura ridotta è errato. Può ritenersi nulla la multa?

55449 - Giorgio
09/02/2021
Ho ricevuto un verbale per passaggio ad un semaforo con il giallo/rosso; il verbale non contiene il codice avviso e sia tramite PagoPA, sia con il codice QR presente sul documento, sia tramite gli uffici postali è stato possibile pagare la multa. Posso fare ricorso? E l'ente che ha redatto il verbale potrebbe comunque vincere? Grazie mille

55336 - Roberta
19/01/2021
Ho ricevuto una multa per omessa comunicazione dati del conducente. Sul verbale precedentemente preso alla voce sanzioni accessorie era barrata la casella NO e poi sotto perdita dei punti 2. La perdita dei punti non è una sanzione accessoria? Può considerarsi un vizio di forma?

54867 - Giovanni C.
16/10/2020
Salve, ho ricevuto una notifica al verbale al cds, per un autovelox art. 142 c.8 e c.11. La polizia Locale, mi ha inviato il verbale ed il bollettino con l'importo sbagliato, poichè ha applicato il comma 11 (casi particolari) quando la mia auto è immatricolata come autovettura. Li ho sentiti telefonicamente, e mi hanno detto che provvederanno ad annullare la prima sanzione e ad inviarmi un nuovo verbale al cds con l'importo corretto, è giusto il loro comportamento?grazie

54751 - Adriano
24/09/2020
Multa per divieto di sosta, durante il periodo del covid. Notificata dopo 90 gg. Ricorso al Prefetto, perso, adducendo che a causa dei decreti covid le infrazioni potevano essere inviate oltre i 90 gg. Tale disposizione non è stata indicata nel verbale. Si configura vizio di forma il fatto di non aver citato le normative di ritardo della notifica nel verbale?

54624 - Redazione
03/09/2020
Federico, in questo circostanze occorre comunque prendere una posizione, o si paga o si propone un ricorso. Nel suo caso sono decorsi i termini?

54578 - Federico
19/08/2020
Mi hanno notificato, ed io ho firmato, una sanzione con il cognome errato, non l'ho contestata ma da ottobre non ho ricevuto solleciti... aspetto o mi muovo in qualche modo?

54559 - Domenico
06/08/2020
Ho preso un verbale di contravvenzione nel comune di Orbetello lungo la SS.1aurelia ai sensi dell’ articolo 142/8 del C.d.S. per aver superato di oltre 10 km il limite di velocita. Nel corpo del verbale è stata omessa la progressiva chilometrica è il luogo e la località dove è stata accertata la violazione. Secondo voi visto che la statale va da Roma a Ventimiglia è stato pregiudicato il diritto alla difesa?Grazie

54235 - Rosalba
08/06/2020
Ho ricevuto multa per auto ferma in un parcheggio pubblico con assicurazione scaduta da 1 anno. Pagato sanzione ridotta del 30% il 4 giorno. Rottameró l'auto domani che è il 5 giorno. E sul verbale c'è scritto di pugno dall'agente che se rottamo l'auto entro 30 giorni la sanzione sarà ridotta di 3/4 ma dove ho pagato. Un altro agente dice che la norma è cambiata e che la riduzione sarà del 50%. Posso fare ricorso anche se ho già pagato. O posso pretendere la riduzione di 3/4 visto che sul verbale é scritto così? Grazie mille a chiunque sa come consigliarmi

54157 - Redazione
20/05/2020
Alessio, non sono errori che possono inficiare la validità di un verbale.


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