Quando e come chiedere alla banca il riaccredito degli interessi
Così come disposto dall’art. 118 del Testo Unico Bancario, qualunque modifica delle condizioni contrattuali (tassi, costi …) deve essere comunicata per iscritto dalla banca al cliente con un preavviso minimo di 30 gg. Se il cliente ritiene che le nuove condizioni applicate sul conto corrente o libretto di risparmio siano a lui sfavorevoli, può manifestare la volontà di recedere, senza penalità e senza spese di chiusura, dal contratto che lo lega alla propria banca. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate
Questa la lettera tipo da inoltrare entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione da parte della banca.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate dalla banca le prescrizioni dell’art. 118 sono inefficaci, se sfavorevoli al cliente.
Così se la banca varia (in negativo) il tasso di interesse del libretto di risparmio o del conto corrente senza corretta comunicazione al cliente, questi ha il diritto di chiedere il riaccredito della parte di interessi che non gli è stata pagata. Questa la lettera tipo da inoltrare all’ufficio reclami della banca.
In caso la banca non risponda entro i successivi 30 giorni, il cliente può fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.