Lettera al locatore per lavori urgenti: moduli DOC, PDF editabili
Da questa scheda si possono scaricare alcuni modelli con cui l’inquilino informa il proprietario che nell'appartamento a lui locato si rendono necessari alcuni interventi di manutenzione e riparazione straordinaria, da considerarsi di sua esclusiva competenza.
Quali sono le spese a carico del proprietario di casa
L'art. 1576 del Codice Civile è chiaro in proposito: il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Così sono a carico dell'affittuario le spese relative alla
- riverniciatura di porte e finestre
- sistemazione del sifone del bagno che gocciola
- manutenzione della caldaia
- sistemazione di un battiscopa
- sostituzione di un vetro rotto
- tinteggiatura di pareti
- sistemazione dell'antenna tv
- ecc.
mentre sono a carico del proprietario/locatore dell'immobile le spese di manutenzione straordinaria. A titolo esemplificativo quelle sostenute per:
- l'adeguamento dell'impianto elettrico
- il rifacimento del manto di copertura del lastrico solare
- la sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti
- l'installazione di videocitofoni
- la sostituzione della caldaia
- la sostituzione dell’ascensore condominiale
- l'installazione di un servoscala per disabili
- la sostituzione di grondaie
- il ripristino di intonaci
- ecc.
In generale possiamo dire che competono al proprietario tutti quegli interventi volti ad assicurare un perfetto stato d'uso dell'immobile locato.
Chiaramente ci possono essere delle eccezioni contemplate dal contratto di locazione o da accordi specifici fra le parti. Per cui potrebbe accadere che il conduttore si dichiari disponibile ad effettuare interventi di natura "straordinaria", in cambio - ad esempio - di una riduzione del canone di affitto. In questi casi è bene che il conduttore ottenga preventivamente una
Fac simile lettera al locatore per lavori straordinari: quando utilizzarlo
L'articolo 1577 del Codice Civile dice innanzitutto che quando c'è la necessità di eseguire in casa dei lavori che non competono all'inquilino, questi è tenuto ad avvisare prontamente il proprietario, a meno che quest'ultimo non sia già a conoscenza della situazione.
Se il locatore non interviene, il conduttore può intimarlo ad adempiere entro un congruo termine, che - secondo l'art. 1454 C.C. - non può essere inferiore a 15 giorni. Se il locatore non rispetta tale termine, il conduttore può chiedere la risoluzione del contratto.
Se poi c'è l'intervento è urgente e indifferibile, l'inquilino può attivarsi personalmente, dunque facendosi carico delle relative spese, salvo poi chiedere il rimborso e l'eventuale risarcimento del danno al proprietario. In proposito segnaliamo sul nostro portale sono disponibili un paio di modelli per la
Ciò che non può fare l'inquilino è decidere autonomamente per la sospensione del pagamento canone di locazione (a meno che l'immobile non divenga del tutto inutilizzabile) o la riduzione dell'affitto. Il rischio potrebbe essere quello di incorrere in uno sfratto per morosità.
In ogni caso il locatore deve essere sempre portato a conoscenza dell'iniziativa del conduttore. La comunicazione va inoltrata possibilmente tramite raccomandata a.r. (o raccomandata a mano) oppure via PEC.
Se il proprietario non si cura delle richieste che gli sono pervenute e non effettua alcun intervento o non procede ad alcun rimborso, all'inquilino non resta che citarlo in giudizio.
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