Contestazione spese condominiali inquilino: fac simile editabile
La lettera di contestazione delle spese condominiali è un fac simile che il singolo condòmino può utilizzare nel caso in cui le spese sostenute non siano adeguatamente documentate, oppure quando le stesse spese non siano state autorizzate dall'assemblea, oppure qualora il piano di riparto in base ai millesimi non sia corretto.
Contestazione spese condominiali inquilino: quando farla
Le spese condominiali possono essere legate ai servizi di pulizia, ai consumi di luce, acqua o gas, così come ad interventi di conservazione e ristrutturazione sulle parti comuni.
Annualmente l'amministratore di condominio predispone un rendiconto sulle spese condominiali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea (la convocazione deve avvenire entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale), stabilendo contestualmente un piano di riparto tra i diversi condomini.
In proposito va detto che se non vigono criteri diversi stabiliti dal regolamento condominiale o da specifici accordi tra i condomini, si applica quanto stabilito dall'art. 1123 del Codice Civile, vale a dire le spese sostenute sono ripartite tra i condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. In buona sostanza si fa riferimento alla tabella millesimale, ovverossia al valore al valore dell'appartamento espresso in millesimi in rapporto al valore dell'intero condominio.
Il piano di ripartizione delle spese condominiali predisposto dall'amministratore sulla base delle tabelle millesimali (o delle eventuali altre regole stabilite dal regolamento) deve essere quindi approvato dall'assemblea.
Ora il singolo inquilino può effettuare una contestazione delle spese condominiali decise dall'assemblea, indipendentemente dal fatto che sia stato approvato o meno il relativo piano di riparto. A tal fine egli può chiedere delucidazioni all'amministratore ed eventualmente accedere alla relativa documentazione. Questi i modelli utili da compilare e trasmettere:
Ma il condomino potrebbe anche non essere d'accordo con i criteri adottati per le spese in base alle tabelle millesimali. Naturalmente è importante che in questo caso il condomino non abbia espresso un voto favorevole rispetto all'approvazione del piano di riparto.
Ad ogni modo qualunque sia la motivazione della contestazione, il condominio può impugnare la delibera con cui l'assemblea approva le spese sostenute (ordinarie o straordinarie che siano), solo presentando ricorso in Tribunale entro il termine di 30 giorni. Tale termine decorre dalla data di approvazione della delibera per i condomini astenuti o dissenzienti e dalla data di ricevimento del verbale di assemblea spedito loro dall’amministratore per i condomini assenti.
Naturalmente prima di presentare ricorso in tribunale, il condomino può cercare di trovare una soluzione bonaria con l'amministratore. Il fac simile disponibile in questa scheda risponde proprio a questa finalità.
Tuttavia è importante sottolineare che questa strada non interrompe il termine di 30 giorni, per cui se la risposta dell'amministratore tardasse oltremisura, il condomino potrebbe correre il rischio di non poter più impugnare la delibera in Tribunale.
La lettera contestazione spese condominiali va spedita tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento.
Da ultimo ricordiamo che il condomino potrebbe opporsi alla richiesta di pagamento facendo valere la prescrizione spese condominiali.
Lettera contestazione spese condominiali: esempio
Mittente:
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Egr. Sig. _______
Via________
PEC o Raccomandata A.R.
Oggetto: contestazione della modifica del criterio di riparto delle spese condominiali.
Il/La sottoscritto/a sig./sig.ra ………………… nella qualità di proprietario/inquilino dell’unità immobiliare …………. sita nel condominio ………………. , con riferimento alla delibera assembleare del ……….., con la quale è stata approvata la spesa ……………… per il lavoro ……………….. (specificare il tipo di intervento effettuato: sostituzione dell’ascensore, rifacimento delle facciate esterne, installazione di una nuova caldaia, ecc.), con la presente intende far presente che il criterio di ripartizione adottato non è corretto in quanto contrario alle disposizioni dell’art.1123 del codice civile (oppure del regolamento condominiale, ecc.).
La invita, pertanto, a modificarlo in osservanza ai dettami dell’articolo sopra citato, riservandosi fin d’ora il ricorso in Tribunale, nel caso in cui la propria richiesta non venisse accolta.
Cordiali saluti
Luogo e Data
Firma
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