Convivenze di fatto e unioni civili: caratteristiche e differenze

Con la Legge Cirinnà, dal nome della senatrice prima firmataria, entrato ufficialmente in vigore il 5 giugno 2016, l’Italia ha fatto un grosso passo in avanti sul tema delle unioni civili, affiancandosi ai tanti paesi che avevano già provveduto a legiferare in tal senso. Dunque anche l'Italia ha finalmente la sua legge sulle unioni civili e sulle coppie di fatto. Con questo post vedremo di approfondire le caratteristiche e soprattutto le differenze che ci sono tra unioni civili e convivenze di fatto.

Unioni civili: cosa sono e come si stipulano

Le unioni civili congiungono in un vincolo giuridico due persone dello stesso sesso che assumono gli stessi diritti e doveri di fronte alla legge. Dal punto di vista civile questo istituto è molto simile al matrimonio, viene ufficializzato con una dichiarazione delle parti e registrata nell’archivio ufficiale dello stato civile. Questo il

Al momento delle firme è obbligatoria la presenza di due testimoni.

Non possono contrarre unioni civili le persone che risultano:

  • già sposate;
  • interdette per infermità mentale;
  • avere un legame di parentela con il partner;
  • condannate in via definitiva per gravi reati come omicidio o tentato, induzione alla prostituzione, violenza, ecc.;
  • aver estorto il consenso del proprio partner con violenza o dolo.

Unioni civili: diritti e doveri

I partner sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria possibilità, a contribuire ai bisogni comuni della coppia e alla reciproca assistenza morale e materiale, oltre che alla coabitazione.

Le unioni civili consentono al partner superstite di beneficiare dell’eredità (successione legittima), della pensione di reversibilità e del Tfr dell’altro.

Qualora si chiedesse lo scioglimento dell'unione civile, il soggetto economicamente più debole avrebbe il diritto di chiedere l'assegno di mantenimento.

Così come accade per il matrimonio, il regime ordinario è la comunione dei beni (leggi “Comunione o separazione dei beni: quale regime scegliere?”). L'indirizzo relativo alla residenza comune viene concordato tra le parti.

Le parti possono convenire di adottare, per tutta la durata dell'unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, eventualmente anteponendo o posponendo il proprio cognome.

Come detto, l'unione viene sancita da una dichiarazione, la quale contiene i dati anagrafici di entrambi i soggetti coinvolti, i dati dei testimoni, le informazioni relative alla residenza comune e quelle circa il regime patrimoniale.

Il divorzio nelle unioni civili

Il vincolo, esattamente come accade nel matrimonio, può essere sciolto in ogni momento. Tuttavia non è obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, rispettare il periodo di separazione. In pratica è sufficiente che anche uno solo dei coniugi inoltri una comunicazione all'ufficiale di stato civile, la quale deve contenere l’espressa volontà di sciogliere l’unione civile. Questo il

Trascorsi 3 mesi le parti possono dare avvio alla procedura di divorzio, che potrà essere richiesto tramite via giudiziale, attraverso la negoziazione assistita o mediante un accordo sottoscritto dalle parti davanti all’ufficiale di Stato Civile. In sostanza anche in questo caso possono essere applicate le disposizioni sul “divorzio breve”.

In caso di indigenza, il partner bisognoso potrà ricevere un assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa nella quale la coppia viveva insieme.

Unioni civili e convivenze di fatto: quali differenze

Le convivenze di fatto dal punto di vista normativo sono estremamente diverse dalle unioni civili. Innanzitutto può costituirsi una convivenza di fatto sia tra due omosessuali che tra due eterosessuali: l’importante è che entrambe le parti vogliano legarsi in un vincolo affettivo (non giuridico) plasmando a propria discrezione i rapporti personali e patrimoniali.

Le convivenze, come abbiamo detto, prevedono una disciplina assai diversa dalle unioni civili, dunque meno doveri ma anche meno diritti. In definitiva, possiamo dire che la convivenza di fatto è un legame meno stretto che lega due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Convivenze di fatto: diritti e doveri

Ai conviventi è riconosciuto il diritto all’assistenza morale e materiale e godono degli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in carcere e in ospedale.

In caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, il convivente può nominare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati, per prendere autonomamente decisioni che riguardano la propria salute; la stessa nomina vale anche in caso di celebrazioni funebri o donazione degli organi.

Qualora il proprietario della casa nella quale la coppia convive dovesse morire, l’altro potrebbe rimanere a vivere al suo interno per un periodo variabile da 2 a 5 anni, mentre, qualora venisse a mancare il soggetto che ha stipulato il contratto di affitto per l’abitazione della coppia, l’altro potrebbe tranquillamente effettuare il subentro. Infine i conviventi di fatto possono iscriversi come coppia alle graduatorie per l’assegnazione delle abitazioni popolari.

Alle coppie di fatto, però, è stata negata l’eredità, le quote del Tfr e la pensione di reversibilità.

Convivenze di fatto: come si costituiscono

Per istituzionalizzare la convivenza di fatto basta una richiesta di iscrizione all’anagrafe del comune nel quale la coppia risiede. In particolare le persone interessate devono presentare all'Ufficio Anagrafe del Comune un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. Il

deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

In alternativa le parti possono presentarsi direttamente presso l'Ufficio Anagrafe con i rispettivi documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente.

Chi invece volesse mettere nero su bianco le proprie regole e le proprie condizioni può scegliere di stipulare un contratto di convivenza che in maniera molto semplice può regolare diritti e doveri della vita familiare.

Il contratto di convivenza va redatto, a pena di nullità, in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata. Con la Legge Cirinnà sulle Unioni Civili non solo i notai ma anche gli avvocati possono svolgere la funzione di autentica dei contratti di convivenza, il che significa non solo certificare l’autografia delle firme, ma anche asseverare la liceità dell’accordo. Il notaio o l’avvocato deve quindi trasmettere, entro 10 giorni, una copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi perché venga iscritto nei registri anagrafici.

Il documento che regola la convivenza è personalizzabile, in quanto può essere redatto in base ai bisogni della coppia: ad esempio il contratto può indicare quale immobile di proprietà di uno dei conviventi venga utilizzato quale abitazione comune della coppia fino a diverso accordo; chi e in quale misura sia tenuto a contribuire alle spese comuni della coppia e se a tal fine verrà aperto un conto corrente bancario cointestato su cui far confluire le retribuzioni di entrambi i conviventi; se in caso di cessazione del rapporto di convivenza ciascuno dei conviventi può impegnarsi a corrispondere all’altro un assegno di mantenimento e così via.

Sul nostro portale è disponibile un

che può costituire uno valido spunto per una possibile regolamentazione dei diritti e degli obblighi della coppia di fatto. Lo schema va integrato e personalizzato in relazione alla situazione di ogni singola coppia.

Attenzione: le disposizioni sui beni ereditari non possono essere inserite nel contratto di convivenza, ma devono essere oggetto di uno specifico testamento.

Scioglimento delle convivenze di fatto

Una coppia di conviventi può sciogliere il legame sancito con i procedimenti finora illustrati in quattro situazioni, ovvero con il matrimonio, con la morte oppure attraverso la volontà unilaterale o un accordo tra le parti.

In questi ultimi due casi occorre compilare e trasmettere all’Ufficio Anagrafe del Comune questo

unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione. Se il legame di convivenza viene sciolto, la parte più debole, se dimostra di non essere in grado a provvedere alla sussistenza, può ricevere degli alimenti per un periodo di tempo variabile rispetto alla lunghezza della convivenza stessa.

Documenti correlati


47328 - Franca
11/11/2016
Vorrei sapere se è necessario che due persone che vogliono costituire una convivenza di fatto ed iscriversi all'anagrafe nel medesimo stato di famiglia abbiano la residenza nello stesso comune oppure è sufficiente un domicilio.

46156 - Roberto Stefana
06/07/2016
MOLTO UTILE GRAZIE

26848 - Elena
11/10/2013
Grazie... utilissimo....


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