Autocertificazione green pass: può essere utilizzata?

Il modello di autocertificazione green pass, di cui è possibile scaricarne una copia dal web, dovrebbe avere la finalità di consentire a coloro che la sottoscrivono e la esibiscono di esercitare gli stessi identici diritti esercitabili da coloro che sono in possesso della certificazione verde. In realtà va detto che non esiste alcuna norma di legge che legittima l’utilizzo di questa autocertificazione.

Green Pass: cos'è e a cosa serve

Il green pass è una certificazione in formato digitale, eventualmente stampabile, emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19;
  • essere negativi al test antigenico rapido nelle ultime 48 ore o al test molecolare nelle ultime 72 ore;
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

La certificazione verde COVID-19, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità, ha la validità di un anno. Può essere acquisita

  • via APP (Immuni o APP IO);
  • attraverso il sito web (www.dgc.gov.it/spa/auth/login);
  • tramite accesso al proprio Fascicolo sanitario regionale;
  • tramite medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o farmacista (esibendo la tessera sanitaria).

La finalità del green pass è quella di agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini all'interno dell'Unione europea durante la pandemia. Inoltre in Italia il certificato verde consente di accedere ai luoghi di lavoro, a scuola, all’università, agli uffici giudiziari, alle strutture sanitarie, ai ristoranti, teatri, cinema, stadi ecc.

Ci sono categorie di persone che sono esenti dall'obbligo di certificazione verde COVID-19:

  • soggetti che per motivi di salute sono in grado di esibire un certificato esenzione green pass;
  • bambini sotto i 12 anni;
  • cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera;
  • persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

Autocertificazione green pass: è legittima?

Il documento sostitutivo della certificazione verde (o autocertificazione green pass) si fonda sul principio secondo cui non può esserci - secondo gli autori che si appellano ai Regolamenti del Parlamento Europeo e alla risoluzione del Consiglio d’Europa - una discriminazione fra i vaccinati, coloro che per vari motivi non hanno ricevuto una o più dosi di vaccino e coloro che liberamente e consapevolmente hanno scelto di non vaccinarsi.

Sulla base di questo assunto l'autocertificazione green pass, ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000, ha lo scopo di consentire a coloro che non risultano vaccinati di esercitare gli stessi diritti esercitabili con la certificazione verde, ovvero accedere nei luoghi di lavoro, entrare liberamente nei locali pubblici, utilizzare i mezzi di trasporto, frequentare la scuola e l'università e via discorrendo.

In realtà la legge che ha istituito il green pass non fa alcun riferimento alla possibilità di sostituire il certificato con l'autocertificazione. Tra l'altro facendo riferimento allo stesso DPR 445/2000, non sarebbe neppure possibile sostituire i certificati medici e sanitari con l'autocertificazione.

Ad ogni modo il MIUR ha annunciato che non sarà ammesso in alcun modo il ricorso all’autocertificazione, mentre il Ministero della Salute ha chiarito che non possono essere utilizzate neppure le autocertificazioni di esenzione dalla vaccinazione.

Anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che il Green pass non è incostituzionale.

Dunque se l'autocertificazione green pass è contraria alle disposizioni di legge, ne consegue che non è in alcun modo possibile utilizzarla per entrare in quei luoghi in cui è prevista l'esibizione del green pass, pena l'applicazione di pesanti sanzioni.

Così un lavoratore che viene trovato con l'autodichiarazione all'interno dell'azienda, dunque senza il green pass, rischia una  sanzione amministrazione che va da 600 a 1.500 euro. Inoltre essendo considerato assente ingiustificato sino alla presentazione del certificato verde, rischia di non percepire alcuna retribuzione durante tutto il periodo di assenza.

Anche il datore di lavoro, che si è mostra inadempiente sui controlli e che non predispone le modalità di verifica, rischia una sanzione da 400 a 1.000 euro (l'importo raddoppia in caso di violazioni reiterate).

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