Ritardo nave: come tutelarsi
Anche viaggiando in nave è possibile andare incontro a spiacevoli sorprese: ritardi, danni o smarrimento del bagaglio, intossicazioni, spese impreviste e così via. Chiaramente per tutelarsi al meglio è fondamentale conoscere quali sono i propri diritti. In questo articolo ci soffermeremo in modo particolare sul reclamo per ritardo nave: quando può essere formalizzato e con quali modalità e soprattutto a che cosa si ha diritto.
Biglietto nave
Il contratto di trasporto con una compagnia di navigazione si formalizza attraverso l'acquisto del biglietto. Quest’ultimo deve contenere una serie di informazioni tra cui la data, il luogo e l’orario di partenza, il nome, cognome e le generalità del passeggero o dei passeggeri, il tipo di servizio richiesto (passaggio ponte, posto auto, cabina, poltrona, etc.), il costo del biglietto e delle tasse portuali, il nome e i dati della compagnia di navigazione, ecc.
Il biglietto è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Al momento dell’imbarco il passeggero deve sempre esibire un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Se ha l'auto al seguito deve portare con sé anche la documentazione relativa al mezzo i cui dati devono sempre essere corrispondenti a quelli indicati al momento della prenotazione.
Se il biglietto viene acquistato presso un’agenzia di viaggi, quest’ultima è tenuta a fornire, contestualmente all’emissione del biglietto, anche copia delle condizioni generali di contratto, che devono riportare ad esempio informazioni relative al check-in, alle modalità per il differente imbarco dei passeggeri a piedi e di quelli con auto al seguito, all’eventuale smarrimento/furto del biglietto, ecc.
Se il biglietto viene acquistato su Internet, tutte le informazioni anzidette devono essere chiaramente e facilmente accessibili per l’utente sui siti delle compagnie di navigazione.
Gli animali domestici di piccola taglia (cani, gatti….) saranno imbarcati solo se muniti di biglietto e di certificato veterinario attestante l’assenza di malattie. Dovranno, inoltre, portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Attenzione perchè quasi mai è possibile portare cani in cabina, per i quali vengono invece predisposte apposite aree e gabbie. Generalmente gli animali non sono ammessi sulle navi da crociera. In ogni caso è consigliabile informarsi prima sulla condizioni stabilite dalla compagnia di navigazione per gli amici a quattrozampe.
La modulistica da utilizzare
Il passeggero che si trova ad affrontare una simile disavventura, deve inoltrare il prima possibile (e comunque non oltre due mesi dalla data in cui è stato prestato il servizio) alla compagnia di navigazione una richiesta di rimborso del biglietto nonché di compensazione pecuniaria, oltre che di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del ritardo accumulato dalla nave/traghetto durante il trasferimento da un luogo all'altro. Questo il
a cui ispirarsi.
La richiesta va inoltra mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo del Servizio Clienti indicato su contratto o sul sito o, in alternativa, alla sede legale della compagnia di navigazione. Se la compagnia lo ha reso disponibile è possibile in alternativa utilizzare una PEC (Posta Elettronica Certificata). Questo invece il
con cui richiedere alla compagnia di navigazione il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'incidente/sinistro (collisione, incendio, naufragio ...) in cui è stata coinvolta la nave (o il traghetto) durante il viaggio.
Risarcimento per "vacanza rovinata"
Se il viaggio in nave fa parte di un pacchetto turistico "tutto compreso" (con trasferimenti, escursioni, ecc.), il viaggiatore in presenza di un ritardo o di una cancellazione del viaggio, può pretendere dal tour operator il risarcimento dei danni. Così come il passeggero può tutelarsi se durante il viaggio in nave si verificano delle condizioni che non consentono di fruire di certi servizi previsti dal pacchetto turistico: la palestra è inagibile, l’animazione per i bambini è assente e via discorrendo. In casi del genere è possibile tutelarsi inoltrando al tour operator, anche per il tramite dell’agenzia viaggi, questa
Se l'inadempimento da parte di quest'ultima non è di scarsa rilevanza, il passeggero può perfino pretendere il risarcimento danni da vacanza rovinata. Nel caso specifico consigliamo di utilizzare questo
Questa lettera va trasmessa prima possibile e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data del rientro. La richiesta di risarcimento si prescrive in un anno (3 anni in caso di danni alle persone).
Fondamentale in questi casi disporre di foto, filmati, depliant, ricevute che possano avvalorare la propria richiesta di risarcimento.