Modello contratto di agenzia: fac simili editabili

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Il contratto di agenzia è un fac simile con il quale una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente), dieto la corresponsione di una retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

Contratto di agenzia: caratteristiche principali

Una delle caratteristiche essenziali del contratto di agenzia è la stabilità del rapporto. L’agente, infatti, non si limita a condurre una singola trattativa o a compiere una vendita sporadica, ma si organizza per portare a compimento tutti gli affari che, nel corso del rapporto, si paleseranno possibili e convenienti per l'azienda. Del resto è anche nell'interesse dell'azienda, nel momento in cui decide di far ricorso al contratto di agenzia, poter contare su una collaborazione costante nel tempo, così da facilitare la penetrazione sul mercato e il degli obiettivi economici prefissati.

L'agente opera a proprio rischio e con organizzazione autonoma, senza vincolo alcuno di subordinazione: si tratta quindi di un imprenditore commerciale, o meglio di un ausiliario autonomo dell'imprenditore preponente; può, tuttavia, assumere talvolta la figura di lavoratore parasubordinato.

Un altro elemento che caratterizza il contratto di agenzia è la reciprocità del diritto di esclusiva. Questo significa che, rispetto a quel settore specifico di attività e a quella determinata zona, l'azienda non può servirsi delle prestazioni di un altro agente. Addirittura se l'azienda effettua vendite dirette nella zona assegnata, su tali vendite dovrà riconoscere al proprio agente il normale compenso provvigionale. Da parte sua l'agente non può svolgere la propria attività per conto di un'altra azienda che si trova ad operare in regime di concorrenza con la prima.

Un altro elemento che caratterizza il contratto di agenzia riguarda l'assegnazione all'agente di una zona di competenza, ossia di un territorio ben delimitato in cui egli è autorizzato ad operare. Molto spesso questa zona viene concessa in esclusiva, con la conseguenza che l'azienda non può nominare altri agenti rispetto ad una una zona già assegnata. Se, invece, l'azienda conclude direttamente contratti nella zona concessa in esclusiva all'agente, deve corrispondere a quest'ultimo la provvigione.

E’ bene comunque sottolineare che l’agente si limita a promuovere la conclusione dei contratti, ossia non è lui a stipulare direttamente i contratti con i clienti per conto dell’azienda. Dunque l’agente visita i potenziali clienti, mostra loro i campionari, discute delle condizioni di contratto, raccoglie gli ordini e li trasmette all’azienda che in linea di massima è tenuta ad accettarli. Tuttavia l’azienda potrebbe concedere all’agente taluni di questi poteri a patto di specificarli chiaramente nel contratto di agenzia. Così come potrebbe attribuirgli, sempre per iscritto, il potere di concedere sconti e dilazioni di pagamento al cliente, di riscuotere crediti e così via. In taluni casi l’agente potrebbe addirittura essere chiamato ad occuparsi della consegna dei prodotti venduti, del posizionamento della merce sugli scaffali, ecc.

Ciascuno deve comportarsi con lealtà e secondo buona fede nei confronti dell'altro. In particolare l'agente deve tutelare gli interessi dell'azienda, adempiere alle istruzioni ricevute e fornire all'azienda ogni informazione riguardante le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. Dal canto suo l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del suo agente la documentazione ed ogni altra informazione necessaria all’espletamento del suo lavoro.

Quali differenze tra agente e procacciatore d'affari

La figura dell'agente è per molti versi molto simile a quella del procacciatore d'affari: entrambi, infatti, perseguono l'obiettivo di facilitare l'acquisto di nuovi clienti, procurare nuovi affari, incrementare la vedita di prodotti e servizi dell'azienda per la quale prestano la propria attività. Tuttavia mentre il procacciatore d'affari svolge la sua attività in maniera del tutto saltuaria e occasionale, senza alcun vincolo stabile e continuativo e senza alcun obbligo di esclusiva né limite di zona prestabilita, l'agente ha un rapporto stabile e professionale con l'azienda per la quale lavora ed agisce all'interno di una zona di competenza in via esclusiva.

Il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 1742 e seguenti del codice civile e dagli accordi economici collettivi a seconda dei settori: commercio o industria. Al contrario il contratto di procacciamento d'affari è un contratto atipico, non disciplinato dal codice civile né, tantomeno, dagli accordi economici collettivi.

Contratto di agenzia: fac simile

Alla luce di quanto stabilito dal Codice Civile (art. 1742), il rapporto di agenzia deve essere formalizzato per iscritto. Da questa scheda è possibile scaricare gratuitamente alcuni fac simili di contratto.

Gli elementi essenziali del contratto di agenzia sono:

  • l’attività di promozione dei contratti, che rappresenta l’obbligazione principale in capo all’agente;
  • la determinatezza dell’ambito territoriale, merceologico e clientelare in cui l’agente è tenuto a svolgere la propria attività;
  • la stabilità dell’incarico;
  • l'autonomia organizzativa e gestionale;
  • l’onerosità del contratto.

L'entità delle provvigioni da calcolarsi sugli sugli importi netti degli affari conclusi, viene generalmente riportata in un allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di agenzia. Naturalmente le percentuali provvigionali possono essere sempre modificate, ma l'azienda deve comunicarlo per iscritto all'agente. Questo il 

L’accettazione ed il benestare al contratto di agenzia possono essere anche fatte con lettera a parte con riferimento al contratto stesso.

Contratto di agenzia: provvigione

La retribuzione per l'attività svolta dall'agente, di regola, è calcolata a "provvigione" sulle vendite concluse per effetto del suo intervento. In particolare l'agente ha diritto alla provvigione anche quando è stata direttamente l'azienda ad effettuare la vendita nei confronti di quei soggetti che l'agente aveva già acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti a lui riservati.

L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta all'azienda in data antecedente o comunque le vendite si sono concluse entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività svolta dall'ex agente. Non ha diritto invece al rimborso delle spese di agenzia.

L'azienda ha l'obbligo di consegnare all'agente l'estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre cui si riferiscono le provvigioni stesse.

Le provvigioni sono liquidate secondo le disposizioni contenute nel contratto di agenzia ed eventualmente nell’Accordo Economico Collettivo vigente, in base alle fatture incassate nel periodo stesso, al netto delle trattenute e dei contributi posti a vostro carico dalla legge o da altre disposizioni normative.

Contratto di agenzia: modalità di recesso

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone un preavviso all'altra entro un termine stabilito. In particolare tale termine, secondo l'art. 1750 del Cod. Civile, non può comunque essere inferiore

  • ad un mese per il primo anno di durata del contratto
  • a due mesi per il secondo anno iniziato
  • a tre mesi per il terzo anno iniziato
  • a quattro mesi per il quarto anno
  • a cinque mesi per il quinto anno
  • a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Questo il

che è possibile scaricare e adattare alle specifiche circostanze, mentre questa è la 

Con il recesso dal contratto di agenzia, l'agente è tenuto a restituire all'azienda, oltre all’eventuale merce in proprio possesso, i documenti che gli sono stati affidati o comunque in suo possesso (listini, campionario, copie fatture, materiale pubblicitario), nonché l’elenco aggiornato dei clienti.

Con la cessazione del rapporto, l’azienda è tenuta a corrispondere all'agente una indennità di fine rapporto se quest’ultimo ha procurato nuovi clienti o ha comunque incrementato il giro d’affari dell’azienda. La misura di questa indennità deve essere in ogni caso rapportata alla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

L'indennità di fine rapporto non è dovuta se il contratto di agenzia si è risolto per inadempienze imputabili all’agente, se il contratto di agenzia è stato trasferito, in accordo con l’azienda, ad un terzo, oppure se è stato l’agente a recedere dal contratto, a meno che non sussista una giusta causa legata ad esempio ad un comportamento scorretto dell’imprenditore o all’età o malattia dell’agente. La concessione dell’indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Tags:  rappresentante agente

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