Smart working: tutto quello che c'è da sapere

Rinaldo Pitocco - Ultimo aggiornamento: 10/03/2020

Lavorare non equivale a timbrare un cartellino, ma intraprendere e portare a termine progetti, dare vita alle cose, condividere obiettivi, gestire i processi che mandano avanti l’azienda e il Paese. Per fare tutto ciò non sempre serve un ufficio. Al contrario, puoi lavorare dove ti va: da casa, in una caffetteria, presso il cliente o fornitore, in uno spazio di coworking o in un hub aziendale. Quello che conta è cosa fai, non dove ti trovi. Questo è il concetto che sta alla base dello Smart Working, un nuovo modo di lavorare, promosso già da moltissime aziende, in Italia e all’estero e che nell'emergenza Coronavirus è tornato di estrema attualità. Per scoprire di cosa si tratta e quali sono le tutele offerte ai lavoratori, non ti resta che continuare a leggere i prossimi paragrafi.

Smart Working: cos’è

Lo smart working è una forma flessibile e semplicata del lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, con cui il lavoratore presta la propria attività, per un numero massimo di ore giornaliere e settimanali, presso il proprio domicilio, o un altro luogo idoneo, esterno alla abituale sede di lavoro aziendale, oppure presso un hub predisposto appositamente dall’azienda, avvalendosi di strumenti telematici che garantiscono l’interazione a distanza.

L'obiettivo è agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementare la produttività.

Come funziona lo smart working: contratto, garanzie, sicurezza

Dopo aver capito cos’è, cerchiamo di comprendere a pieno come funziona lo smart working. Innanzitutto devi sapere che le modalità di lavoro vengono stabilite e messe nero su bianco con un contratto vero e proprio. Da Moduli.it puoi scaricare il

così da comprendere e definire meglio i termini dell’intesa.

Il contratto di smart working, che può essere a termine o a tempo indeterminato, deve individuare i tempi di riposo e le ore lavorative da eseguire fuori dalla sede aziendale.

Il lavoratore può comunicare le proprie dimissioni, dando al datore di lavoro un preavviso non inferiore a 30 giorni. I lavoratori disabili, invece, devono comunicare il recesso al datore almeno 90 giorni prima, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il datore di lavoro è tenuto a fare lo stesso.

In presenza di un giustificato motivo, invece, entrambe le parti possono recedere prima della scadenza del termine nel caso in cui l’accordo fosse a tempo determinato, o senza preavviso qualora l’accordo fosse a tempo indeterminato.

Questo invece il modello di 

che il datore di lavoro deve compilare ed inoltrare al Ministero del Lavoro al fine di rendere noto i nominativi dei dipendenti che operano con la modalità del lavoro agile.

Pubblicato il 10/03/2020    4 Commenti
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54073 - Redazione
02/05/2020
Elisa, sta purtroppo all'azienda assumere certe decisioni.

54059 - Elisa
29/04/2020
Dal 4 maggio, l'azienda per cui lavoro, richiede il rientro, nonostante in questo periodo di lockdown sia stato garantito comunque il lavoro attraverso la modalità dello smart working. E' possibile continuare con lo smart working? Se sì come procedere?

50627 - Redazione
17/10/2017
Annarita, si certo.

50624 - Annarita R.
17/10/2017
Vale anche nel settore pubblico. Io sono una docente che lavora in biblioteca


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