Smart working: tutto quello che c'è da sapere
Lavorare non equivale a timbrare un cartellino, ma intraprendere e portare a termine progetti, dare vita alle cose, condividere obiettivi, gestire i processi che mandano avanti l’azienda e il Paese. Per fare tutto ciò non sempre serve un ufficio. Al contrario, puoi lavorare dove ti va: da casa, in una caffetteria, presso il cliente o fornitore, in uno spazio di coworking o in un hub aziendale. Quello che conta è cosa fai, non dove ti trovi. Questo è il concetto che sta alla base dello Smart Working, un nuovo modo di lavorare, promosso già da moltissime aziende, in Italia e all’estero e che nell'emergenza Coronavirus è tornato di estrema attualità. Per scoprire di cosa si tratta e quali sono le tutele offerte ai lavoratori, non ti resta che continuare a leggere i prossimi paragrafi.
Smart Working: cos’è
Lo smart working è una forma flessibile e semplicata del lavoro da remoto, diversa dal telelavoro, con cui il lavoratore presta la propria attività, per un numero massimo di ore giornaliere e settimanali, presso il proprio domicilio, o un altro luogo idoneo, esterno alla abituale sede di lavoro aziendale, oppure presso un hub predisposto appositamente dall’azienda, avvalendosi di strumenti telematici che garantiscono l’interazione a distanza.
L'obiettivo è agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementare la produttività.
Come funziona lo smart working: contratto, garanzie, sicurezza
Dopo aver capito cos’è, cerchiamo di comprendere a pieno come funziona lo smart working. Innanzitutto devi sapere che le modalità di lavoro vengono stabilite e messe nero su bianco con un contratto vero e proprio. Da Moduli.it puoi scaricare il
così da comprendere e definire meglio i termini dell’intesa.
Il contratto di smart working, che può essere a termine o a tempo indeterminato, deve individuare i tempi di riposo e le ore lavorative da eseguire fuori dalla sede aziendale.
Il lavoratore può comunicare le proprie dimissioni, dando al datore di lavoro un preavviso non inferiore a 30 giorni. I lavoratori disabili, invece, devono comunicare il recesso al datore almeno 90 giorni prima, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Il datore di lavoro è tenuto a fare lo stesso.
In presenza di un giustificato motivo, invece, entrambe le parti possono recedere prima della scadenza del termine nel caso in cui l’accordo fosse a tempo determinato, o senza preavviso qualora l’accordo fosse a tempo indeterminato.
Questo invece il modello di
che il datore di lavoro deve compilare ed inoltrare al Ministero del Lavoro al fine di rendere noto i nominativi dei dipendenti che operano con la modalità del lavoro agile.