Dal 2012 meno certificati e più autocertificazioni
Sono entrate in vigore il 1 gennaio 2012 le nuove disposizioni in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa. La Legge n.183 del 12 novembre 2011 (“legge di stabilità per il 2012”) ha previsto, infatti, che a partire da questa data i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati (per esempio, nelle operazioni di compravendita di un immobile) e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Dunque Pubbliche Amministrazioni (comuni, comunità montane, province, regioni, scuole e università, prefetture, tribunali, inps, camere di commercio, motorizzazione civile, ecc.) e privati gestori di pubblico servizio (come Poste, Enel, ACI, Aziende del Gas, ecc.) non potranno più richiedere ai cittadini certificati anagrafici e di stato civile, ma dovranno mettersi direttamente in contatto con il Comune per ottenere le informazioni necessarie.
I cittadini possono quindi avvalersi delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, come previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare. La mancata accettazione di tali dichiarazione o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
Resta confermata la validità illimitata per i certificati non soggetti a modificazioni mentre, per tutti gli altri certificati, la validità è di 6 mesi dalla data di rilascio, sempre che non esistano norme che ne prevedano una validità superiore.
Per maggiori informazioni vi invitiamo alla lettura dei seguenti articoli:
- "L'autocertificazione: istruzioni per l'uso";
- "Cos'è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".
Documenti correlati
Elena, è evidente che non l'abbiamo convinta affatto su questo aspetto. Non riteniamo a questo punto di poter aggiungere altro e per questo di poterle fornire validi elementi a supporto della sua battaglia contro l'amministrazione comunale, ma se crede può comunque portare all'attenzione del
Difensore Civico la tematica in questione.
Copio il testo del DL 445/2000 Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
Elena, ma chi le ha detto che il DPR n° 445 del 2000 si applica a tutti i cittadini comunitari? In realtà si applica ai soli cittadini italiani.
Ho letto la circolare n. 5/2012 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione. Il punto 1 parla di Certificati rilasciati per l'estero ma io non sto chiedendo nessun certificato da portare all'estero bensì vorrei autocertificare lo stato civile e le altre cose che mi vengono richieste. Altrimenti il DL.445 del 2000 e la L.186 del 2011 non potrebbero mai essere applicate ai cittadini comunitari.
Elena, purtroppo non è come lei sostiene. Il DPR n° 445 del 2000 non si applica alle Pubbliche Amministrazioni diverse da quelle italiane. In altri termini la regola del divieto di depositare ad un’Amministrazione un certificato rilasciato da altra Pubblica amministrazione si applica solo tra Amministrazioni dello Stato italiano. Lo ha chiarito in una sua circolare (n° 5/2012) il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.
chiedo scusa ma tutti i cittadini della comunità europea possono autocertificare tutte le cose previste dalla legge 445 compreso stato civile ecc. non ho capito cosa c'entrano i certificati rilasciati dalle PA italiane
Elena, nel caso specifico riteniamo che abbia ragione il comune in quanto "gli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia" devono essere rilasciati dal comune rumeno, mentre le disposizioni in materia di autocertificazione e semplificazione amministrativa, in vigore dal 1° Gennaio 2012, si applicano ai certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane.
Sono un cittadina rumena ormai residente in italia da 5 anni.
Mio fratello ha un problema con il Comune della città dove è residente con me da più di tre mesi. E' andato ultimamente a richiedere l'iscrizione anagrafica e la carta di identità italiana, ma gli sono stati chiesti alcuni documenti secondo un Allegato B non so a cosa (che comunque ho trovato anche nei siti web di altri Comuni italiani), fra questi documenti c'è il punto 3 che così cita: "copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia.**" i due asterischi invece, in fondo alla pagina, dicono questo: "**documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione." asterischi di cui sinceramente non riesco a ben capire il significato.
Vorrei perciò chiedervi se, visto il DPR. 445 del 2000, sulle autocertificazioni, integrato dalla più recente Legge 183 del 2011, è ancora legale da parte delle Pubbliche Amministrazioni chiedere questo tipo di documentazione in originale e non accettare, come da me fatto presente, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e non solo per questo tipo di finalità.
Avrei intenzione di scrivere una lettera al comune e per conoscenza alla prefettura come previsto dalla L. 183/2011 ma non so con che modalità-
Antonio, la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 c.c.) e dunque il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale. La giurisprudenza ha poi distinto nell'ambito del concetto di residenza un elemento oggettivo - costituito dalla stabile permanenza del luogo - ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.
Tuttavia anche l'emento soggettivo non può costituire una mera intenzione, bensì deve essere rilevato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di voler risultare residente in un certo comune non è di per se sufficiente a determinare l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
Diniego residenza. Sono un ex Sottufficiale dell'Arma, ora in pensione, il 27 marzo 2012 ho chiesto la residenza al mio paese di nascita, poichè lì ho costruito una casa. Premetto che ancora sono residente in altro comune, bene la mia richiesta è stata bocciata dicendomi che non ho la dimora abituale. Bene come faccio ad avere la dimora abituale, poichè con la sola dimora non posso fare la scelta del medico. Per ultimo tutti i mesi trascorro dei lunghi periodi al mio paese, basterebbe controllare il consumo dell'acqua, luce ecc. di cui solo io e mia moglie abbiamo le chiavi dell'appartamento. Ringrazio per la risposta.