Regolarizzazione di colf e badanti
La legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 1° Luglio 2009 n° 78, prevede all’art. 1-ter che i datori di lavoro che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori domestici - sia addetti ad attività di assistenza alla persona che di sostegno alla famiglia - e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro, dal 1° al 30 settembre 2009 devono presentare una dichiarazione di emersione:
- all'INPS se riferita a lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che consente attività di lavoro subordinato e in corso di validità, utilizzando il mod. LD-EM2009. La dichiarazione ha efficacia di comunicazione obbligatoria e sarà trasmessa ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, all’Inail, nonché ai Servizi regionali. Il modulo può essere presentato attraverso il Contact Center, al numero 803 164, compilato e inviato on line oppure presentato o spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno ad una sede INPS e in tale ultimo caso farà fede la data del timbro postale di spedizione. L’INPS provvederà all’iscrizione del rapporto di lavoro dopo la verifica dell’avvenuto pagamento della quota forfetaria e della rispondenza di quanto dichiarato alle norme vigenti in materia di lavoro domestico e ne darà comunicazione al datore di lavoro, inviando contestualmente i bollettini necessari per il pagamento dei contributi successivi al 2° trimestre 2009.
- allo SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE se riferita a lavoratori extracomunitari. La dichiarazione deve essere presentata con modalità informatiche e contenere, pena l’inammissibilità: a) dati identificativi del datore di lavoro (titolo di soggiorno se extracomunitario) b) generalità , nazionalità ed estremi del passaporto del lavoratore extracomunitario c) tipologia e modalità di impiego d) attestazione, se la dichiarazione è riferita ad un lavoratore addetto al bisogno familiare (colf) di un reddito imponibile- risultante da dichiarazione dei redditi 2008– non inferiore a € 20.000,00 annui, per nucleo familiare con un solo percettore di redditi oppure non inferiore a € 25.000,00 annui per nucleo familiare con più percettori di reddito e) attestazione sul periodo di occupazione dal 1 aprile alla data di presentazione della dichiarazione f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella stabilita dal CCNL e, nel caso di lavoratore addetto al bisogno familiare, che l’orario di lavoro non è inferiore a quello indicato all’art.30 bis, comma 3, lettera c) DPR 394/99 (20 ore settimanali) g) proposta di contratto di soggiorno h) estremi del pagamento del contributo forfetario. Questo il fac-simile del Modello EM con le relative istruzioni per la compilazione.
È necessario, inoltre, acquistare una marca da bollo di 14,62 euro, il cui codice a barre telematico verrà richiesto durante la compilazione della domanda.
Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al pagamento di un contributo forfetario, per ciascun lavoratore, di € 500,00 (comma 3, art. 1-ter citato), di cui una parte coprirà a fini previdenziali e assistenziali il periodo di lavoro 1° aprile - 30 giugno 2009 (2° trimestre 2009). Il pagamento deve essere effettuato attraverso il modello “F24 – versamento con elementi identificativi”. Questo invece le istruzioni per la compilazione del modello nel caso specifico.
Il pagamento del contributo può essere effettuato presso qualunque sportello bancario, postale e degli agenti della riscossione o telematicamente utilizzando esclusivamente i servizi on line dell’Agenzia delle Entrate con esclusione, quindi, di quelli offerti dal sistema bancario (home banking e corporate banking) e postale (home banking).
I codici da indicare per il pagamento sono RINT, per l’emersione di lavoratori italiani e comunitari, e REXT per l’emersione di lavoratori extracomunitari. Nel nuovo campo “elementi identificativi” occorre, a seguire, riportare il codice fiscale del lavoratore o, qualora questi ne sia sprovvisto, i primi 17 caratteri del numero di un valido documento di identità.
Potranno effettuare la dichiarazione di emersione i datori di lavoro:
- cittadini italiani;
- cittadini di un Paese membro dell’Unione Europea residenti in Italia;
- cittadini extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno CE di lungo periodo;
- familiari extracomunitari di cittadino comunitario che siano in possesso di carta di sog¬giorno.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero Interno.