Esonero contributivo Inps: rimborso e compensazione

Le regole e il modello con cui gli artigiani e i commercianti che hanno richiesto ed ottenuto nel 2021 l'esonero contributivo Inps possono presentare nei confronti dell'istituto previdenziale domanda di rimborso e/o compensazione per le eccedenze relative ai versamenti effettuati.

Esonero contributivo Inps 2021: in cosa consiste

L'esonero contributivo Inps 2021 è una facoltà che la Legge n. 178/2020 ha attribuito a lavoratori autonomi (commercianti e artigiani) e a liberi professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome di chiedere ed ottenere l’esonero parziale dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l'anno 2021.

In definitiva si è trattato di un vero e proprio anno bianco per lavoratori autonomi e professionisti. In buona sostanza costoro, se in possesso dei requisiti che tra poco andremo a precisare, avevano avuto la possibilità di richiedere l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale (al 100% ma fino a un tetto di 3.000 euro su base annua).

Per essere più precisi hanno potuto beneficiare di questa opportunità:

  • artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO);
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata;
  • professionisti iscritti alla Gestione separata;
  • professionisti, medici, infermieri e altri operatori iscritti alle Casse professionali autonome.

Naturalmente l'esonero poteva essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

Esonero contributivo Inps: a chi spettava

Chi intendeva richiedere l'esonero contributivo Inps 2021, doveva risultare in possesso dei seguenti requisiti:

  • non essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1 della legge n. 222 del 1984;
  • non essere titolare di rapporto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità
  • non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria; 
  • aver conseguito nell'anno di imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro non superiore a 50.000 euro o, in alternativa, di avere avviato l'attività che comporta l'obbligo di iscrizione alla gestione nel corso del 2020;
  • aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019 o, in alternativa, di avere avviato l'attività nel corso del 2020; 
  • essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria;
  • non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili indicati dalla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

E' stato previsto uno specifico modello per ogni tipo di gestione previdenziale. La modalità a disposizione di cittadini ed intermediari era, come al solito, quella telematica

La domanda andava presentata entro il 30 Settembre 2021.

Eccedenze sui versamenti: domanda di rimborso e/o compensazione

Gli artigiani e i commercianti che hanno beneficiato nel 2021 dell’esonero contributivo, ma hanno comunque effettuato dei pagamenti, hanno la possibilità di recuperare le eccedenze dei versamenti.

In particolare per i contribuenti iscritti alle gestioni autonome degli artigiani ed esercenti attività commerciali le eccedenze dei versamenti effettuati per le rate con scadenza entro il 31 dicembre, vengono automaticamente utilizzate a copertura di quanto dovuto per la tariffazione 2021, senza necessità di presentazione di modelli F24 o domande di compensazione.

Solo in presenza di eventuali ulteriori eccedenze di versamento rispetto alla capienza dell’emissione 2021, sarà necessario presentare istanza di compensazione con la contribuzione da versare alle scadenze future.

A tal fine l'Inps ha reso disponibile un modello di istanza di rimborso e/o compensazione all'interno del Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti. Vi si accede attraverso il percorso “Domande Telematizzate” > “Rimborso e/o compensazione contributiva”.

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