Saldo IMU 2023: riduzioni ed esenzioni

Quella del 18 Dicembre è la data in cui milioni di contribuenti italiani, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.) su fabbricati, aree fabbricabili e terreni, sono chiamati a versare il saldo IMU relativamente all'annualità 2023. Di seguito le novità legate alle esenzioni, riduzioni e modalità di calcolo.

Saldo IMU 2023: aliquote ed esenzioni

Entro il 16 giugno è sttao versato l’acconto IMU 2023, pari al 50% dell'importo versato a titolo di IMU per l’anno precedente. Naturalmente a condizione che nel corso di quest'anno non si fossero registrate variazioni nella consistenza degli immobili (acquisti, vendite, successioni, donazioni, ecc.).

Il saldo dovrà essere versato entro il 18 dicembre 2023 (il 16 cade di Sabato) sulla base delle aliquote fissate dai singoli Comuni e contenute nelle delibere che saranno pubblicate ad Ottobre sul sito del Dipartimento delle Finanze e sul Portale del federalismo fiscale.

A tal proposito ricordiamo che l'aliquota IMU base è del 8,6 x 1000 e quella massima del 10,6 x 1000. Ricordiamo anche che con l'abolizione della TASI, la relativa aliquota è stata assorbita da quella IMU, con la conseguenza che l'aliquota massima IMU può arrivare fino al 11,4 x 1000.

Il calcolo dell'IMU va naturalmente proporzionato ai mesi ed alla percentuale di possesso dell’immobile. 

Esenzione IMU anche per gli immobili occupati abusivamente. In questo caso, tuttavia, è necessario che il proprietario abbia presentato regolare denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva.

Chi deve pagare l'IMU 2023

Al netto di quanto specificato nel paragrafo precedente, l'IMU - Imposta Municipale Unica sugli immobili - è dovuta dai seguenti soggetti:

  • proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Se ci sono più comproprietari - o di più contitolari di un diritto reale - l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota. Ciascun comproprietario deve effettuare il proprio versamento.

In caso di decesso del legittimato al pagamento, l'IMU è a carico degli eredi.

L’Imu si applica anche ad uffici e negozi da chiunque posseduti. Stesso dicasi per depositi, capannoni commerciali e industriali ed aree fabbricabili. 

Non paga l'IMU il coniuge superstite che abita la casa di famiglia, anche se non proprietario. Per gli immobili in leasing, l'Imu deve essere corrisposta dall'utilizzatore.

Non paga l'IMU, invece, chi detiene terreni agricoli nei Comuni classificati come montani o di collina oppure in qualsiasi altro Comune ma in qualità di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale.

Ne approfittiamo per ricordare che la TASI è stata accorpata con l'IMU. In pratica i contribuenti sono chiamati a pagare una sola imposta utilizzando i codici tributo previsti per l'IMU.

Su cosa si applica l'IMU

L'IMU si applica:

  • sugli immobili destinati ad uso domestico (abitazioni)
  • sugli immobili ad uso commerciale (capannoni, negozi ed altre strutture)
  • sui terreni
Per quanto riguarda, invece, la misura dell'imposta va detto che essa è dovuta in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. 

L'IMU si calcola anche sulla prima casa?

Dal 2015 l'IMU non è dovuta sulle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, una per categoria: C/2 (cantina, soffitta), C/6 (box o posto auto), C/7 (tettoia). Fanno eccezione gli immobili che risultano classificabili come abitazioni di tipo signorile: ville, castelli o palazzi di pregio storico o artistico (categorie catastali A1A8 e A9).

Tuttavia questi immobili, se utilizzati come abitazione principale, potranno beneficiare di una aliquota ridotta (0,5% che i comuni possono ridurre, azzerare o aumentare di uno 0,1%) e di una detrazione il cui importo viene deciso da ogni singola amministrazione comunale attraverso apposita delibera.

L'IMU, invece, è dovuta da chi risulta proprietario di seconde case e di immobili commerciali e negozi, terreni o aree edificabili.

Cosa si intende per abitazione principale?

Ricordiamo che per abitazione principale si intende un'unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ricordiamo che abbiamo approfondito con uno specifico post il tema della differenza tra residenza e domicilio.

E' bene sapere che i comuni possono concedere i benefici della prima casa anche per quegli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ma nel solo caso in cui siano adibiti ad abitazione principale. La concessione di tale beneficio può essere subordinato al rispetto di determinate soglie previste attraverso il modello ISEE.

Sono equiparati all'abitazione principale:

  • la casa coniugale che il giudice assegna al coniuge in caso di separazione o divorzio;
  • l'immobile detenuto, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari (l'immobile non deve essere tuttavia concesso in locazione).
Qualora i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare. Il concetto si applica sia agli immobili siti nello stesso comune che a quelli presenti in comuni diversi.

Quando non si applica l'IMU

Oltre ai casi di esenzione visti prima, l'IMU non si applica:

  • sui fabbricati “costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”, almeno finché permane la destinazione alla vendita e non vengano locati;
  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  purché vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente;
  • alle unità immobiliari possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.
  • all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata (è il singolo comune che lo stabilisce).

Riduzioni IMU 2023

IMMOBILI IN AFFITTO

La legge ha introdotto una importante agevolazione per coloro che concedono in affitto il proprio immobile attraverso un

Costoro, infatti, possono non solo usufruire di una riduzione del 25% sull'IMU, ma scegliere anche il tipo di tassazione da corrispondere, ossia se in forma ordinaria o con cedolare secca. Tale riduzione, tuttavia, viene concessa nel solo caso in cui per l’immobile sia previsto l’uso abitativo.

Maggiori informazioni sono disponibili nel post che abbiamo scritto sul tema dell'affitto a canone concordato.

Le imprese di costruzioni che detengono immobili invenduti pagheranno l'IMU, ma potranno beneficiare di un'aliquota ridotta dell'1 per mille.

IMMOBILI INAGIBILI

I proprietari di immobili considerati inagibili godono di una riduzione del 50% della base imponibile utilizzata per il calcolo dell'IMU. La condizione di inagibilità deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale, tuttavia al fine di non precludersi la possibilità di beneficiare nel frattempo della riduzione, il proprietario dell'immobile può richiedere una perizia di un tecnico abilitato o produrre e consegnare al comune una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000. Su Moduli.it è possibile scaricare gratuitamente un

Il Comune ha la facoltà di verificare in qualunque momento la veridicità di quanto contenuto nella dichiarazione. Se a seguito di idonei controlli, dovessero emergere delle falsità, scatterebbero naturalmente le conseguenze, civili (decadenza dai benefici ottenuti) e penali, a carico dell'autore delle falsità stesse.

IMMOBILI IN COMODATO D'USO

La stessa agevolazione prevista per gli immobili storici o inagibili, ossia la riduzione del 50% della base imponibile, può essere concessa a coloro che danno in comodato d'uso un proprio immobile a parenti in linea retta, entro il primo grado (genitore e figlio o viceversa) e che lo utilizzano come abitazione principale (non deve essere A1, A8 o A9).

Oltre all’immobile dato in comodato, il comodante può possedere un solo altro immobile abitativo nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale;

Inoltre il comodante non deve possedere, oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale, nessun altro immobile abitativo in Italia (non rilevano gli immobili non abitativi).

Ricordiamo, infine, che il contratto di comodato deve essere registrato. L'imposta di registro ammonta a 200 euro.

RESIDENTI ALL'ESTERO

I cittadini italiani residenti all'estero, regolarmente iscritti all'A.I.R.E. e che posseggono un unico immobile in Italia, possono fruire di una riduzione del 37,5% (prima era del 50%) sull'IMU, a condizione che:

  • gli stessi risultino pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Per intenderci se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale;
  • l'immobile posseduto in Italia non sia locato o concesso in comodato d'uso.

IMU per coppie con due abitazioni

Moglie e marito che possiedono, risiedono e dimorano in due distinti immobili, indipendentemente dal fatto che questi ricadano nello stesso comune o in comuni diversi, non sono tenuti al pagamento dell'IMU.

Ma non è tutto. Se in passato i coniugi hanno versato il tributo per uno dei due immobili, possono presentare una

al Comune entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento (prescrizione IMU).

Lo stesso dicasi per le coppie unite civilmente. E' quando ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022.

Con quali modalità effettuare il pagamento

L'IMU può essere pagato utilizzando il modello F24 ordinario o semplificato.

Il quadro dell'F24 da compilare è quella denominata “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”.

In particolare va:

  • riportato il codice catastale del Comune nello spazio “codice ente/codice comune” (ad es. G482 per Pescara)
  • barrato con una "X" lo spazio dedicato ad "SALDO"
  • indicato il "numero degli immobili" (ad es. 002)
  • specificato il "codice tributo" (3918/3919 ) e l'anno di riferimento (2023)
  • indicato l'importo a debito da versare.

Naturalmente deve essere compilato un rigo per ogni comune in cui si posseggono degli immobili.

Qualora si utilizzasse il modello di Pagamento F24 Semplificato, bisognerebbe aver cura di indicare il codice “EL” (Ente Locale) in corrispondenza della colonna "Sezione" riquadro “Motivo del pagamento”, quindi specificare il "codice ente".

Quale codice tributo indicare per l'IMU?

codici da indicare nella sezione tributi locali del modello F24 sono i seguenti:

  • 3912: codice riservato all'abitazione principale e relative pertinenze
  • 3913: codice riservato ai fabbricati rurali ad uso strumentale
  • 3914: terreni (il Comune come destinatario)
  • 3915: terreni (lo Stato come destinatario)
  • 3916: aree fabbricabili (il Comune come destinatario)
  • 3917: aree fabbricabili (lo Stato come destinatario)
  • 3918: altri fabbricati (il Comune come destinatario)
  • 3919: altri fabbricati (lo Stato come destinatario)
  • 3923: interessi da accertamento (il Comune come destinatario)
  • 3924: sanzioni da accertamento (il Comune come destinatario)
  • 3925: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –STATO”;
  • 3930: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D –INCREMENTO COMUNE”
  • 3939: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE

Come effettuare il versamento

Per quest'anno la soglia da tenere a mente è quella prevista per il pagamento in contanti, ossia 4.999,99 euro. Se l'importo relativo al saldo IMU 2023 è pari o inferiore a questa soglia, è possibile scegliere fra le seguenti modalità:

  • sportello bancario o ufficio postale con modello F24 cartaceo e contanti;
  • sportello bancario o ufficio postale con modello F24 cartaceo e addebito in conto corrente, assegno o bancomat;
  • servizio di home banking;
  • servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") attraverso i canali Entratel o Fisconline;
  • intermediari abilitati (commercialisti, caf, ecc.).

Invece per cifre superiori a detta soglia le soluzioni possibili sono due:

  • far ricorso ai servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline;
  • rivolgersi agli intermediari abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.);
  • utilizzare i servizi di internet banking.

IMU: compensazione con somme a credito

La compensazione di crediti d'imposta naturalmente è possibile anche con l'IMU.

Ricordiamo, tuttavia, che nel caso in cui l'F24 presentasse un saldo zero, il pagamento potrebbe essere eseguito solo tramite i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dunque:

Pagare l'IMU con il bollettino postale è possibile?

Si. Chi preferisce servirsi delle Poste, può pagare con questo bollettino postale IMU già prestampato e pronto per la compilazione, disponibile presso tutti gli uffici.

Il numero di conto in questo caso è il 1008857615, uguale per tutti i comuni d'Italia. Ricordiamo che sul conto corrente postale indicato sul bollettino non è possibile effettuare versamenti tramite bonifico.

Ricordiamo, altresì, che i Comuni non inviano nulla di precompilato a casa dei contribuenti, per cui spetta ad ognuno di loro compilare il bollettino.

Arrotondamento dell'importo da pagare

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 124,35 diventa 124,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 124,50 diventa 125,00).

Il versamento non va effettuato se l'importo complessivo dell'imposta, dunque acconto più saldo, non supera i 12 euro. Tuttavia poichè i comuni possono deliberare soglie diverse, raccomandiamo di verificare tale limite attraverso un consulto con il proprio commercialista o con un Caf locale.

IMU: pagamento effettuato in ritardo

Ma cosa accade se non si provvede al versamento del saldo alla scadenza fissata? In questo il contribuente può avvalersi del “ravvedimento operoso”, uno strumento che consente di regolarizzare posizioni debitorie e irregolarità fiscali, beneficiando di una riduzione sulle sanzioni.

In particolare per sanare gli omessi o tardivi versamenti dell'Imu, il contribuente ha a disposizione quattro tipi di “ravvedimento operoso”:

  1. Ravvedimento sprint. Al contribuente che provvede a regolarizzare la sua posizione entro i 14 giorni successivi alla scadenza, si applica una sanzione dello 0,1% giornaliero. Alla sanzione si aggiungono naturalmente gli interessi, il cui tasso è fissato allo 0,3%;
  2. Ravvedimento breve. Al contribuente che paga l'acconto o il saldo IMU a partire dal 15° giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza, si applica una sanzione pari al 1,5% più gli interessi;
  3. Ravvedimento medio. Questa situazione si verifica quando il contribuente regolarizza la propria posizione tra il 31° e il 90º giorno dopo la scadenza. La sanzione che si applica in questo caso è pari al 1,67% dell’importo, a cui si aggiungono come al solito gli interessi;
  4. Ravvedimento lungo. Questa ultima ipotesi si verifica quando il contribuente paga l’IMU dopo il 91° giorno ma entro l’anno. In questo caso si prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale dello 0,5%.

In tutti questi casi occorre barrare la casella "ravv" del modello F24.

E se il contribuente non si avvalesse neppure del ravvedimento operoso? In questo caso maturerebbe un debito nei confronti dell'Amministrazione, la quale per recuperare la somma sarebbe costretta a notificargli un avviso di accertamento. In proposito ricordiamo che l'ente ha 5 anni per agire, decorso questo termine il contribuente può far valere la 

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55200 - Enrica R.
28/12/2020
Sono in Lombardia. Il commercialista dice che devo pagare la seconda rata imu. il mio comune dice no. Sono proprietario e gestore di casa vacanze SENZA P.IVA Non ho pagato nemmeno la prima rata.

53498 - giuseppe
17/12/2019
Se il proprietario di una prima casa più terreno edificabile annesso è deceduto nel 2018, non sposato, nell'anno in corso si deve pagare l'IMU e la Tari? Il comune al contrario degli altri anni non ha mandato la contabilità e il modello F24 compilato. Grazie per una risposta.


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