Calcolo Isee: le risposte alle domande più frequenti

L'introduzione del nuovo Isee ha, per così dire, cambiato le carte in tavola a tutti gli italiani che ogni anno presentano l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Il calcolo del reddito e dei patrimoni mobili e immobili in possesso del nucleo familiare è estremamente importante, soprattutto per chi desidera accedere alle prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali e scolastiche/universitarie agevolate. Ecco perché alle nuove disposizioni sul calcolo Isee abbiamo dedicato l’articolo “ISEE 2017: quando serve e come si richiede” specificando, nei particolari, come presentare la DSU, quali sono i documenti necessari per il calcolo e le indicazioni per eseguirlo correttamente.

L’anno appena trascorso è stata la prova inequivocabile che la riforma del calcolo Isee ha ridotto, in modo evidente, anche il numero dei “furbetti” che dichiaravano di essere poco o nulla tenenti. Loro discapito, il nuovo Isee contro gli evasori si basa su una serie di dati, provenienti dagli archivi istituzionali, che minimizzano le possibilità di frode rendendo più attendibile l’analisi della situazione economica familiare. Questo è il modello di attestazione Isee che puoi scaricare gratuitamente da questo portale, mentre per saperne di più ti invitiamo a leggere l’articolo che abbiamo dedicato all’argomento.

Nel corso del biennio 2015/2016 il CAF e l’INPS hanno raccolto tutti i quesiti che gli italiani hanno posto loro con una certa frequenza. Trattandosi di argomenti non immediatamente comprensibili ai più, abbiamo pensato di riproporre una parte della FAQ pubblicata dal CAF, semplificandone ancora di più il linguaggio, al fine di renderti più agevole la compilazione e il calcolo Isee 2016.

Calcolo Isee: CAF e MODULI.it rispondono alle vostre domande

D: In caso di cambio residenza, modifiche del nucleo familiare, si deve presentare una nuova DSU?
R: Nel caso in cui cambiassi residenza, non è necessario presentare una nuova DSU, tuttavia se l’ente che eroga il beneficio la richiede, è opportuno ripresentarla, ricordando che in questo caso il CAF che fa da tramite non percepisce alcun compenso da parte dell’INPS.

D: Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come componente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?
R: No, il genitore separato o divorziato non viene considerato una componente attratta o aggiuntiva. Se nel nucleo familiare c’è un genitore (es: padre) separato non deve essere compilato il quadro D, che invece deve essere compilato nel caso in cui sia  divorziato. La compilazione deve avvenire da parte dell’altro genitore (madre) indicando i dati del predetto (padre) come nome, cognome e codice fiscale. Deve essere anche riportato il codice fiscale del figlio; in più è necessario barrare la 1° casella del quadro D, in quanto è stato emesso un provvedimento dall’autorità giudiziaria.

D: Se all’interno di questo nucleo familiare, vi fossero altri soggetti, oltre al minore ed alla mamma, non si tratta più di “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni”?
R: Se il nucleo familiare non è composto solo dal minore e da sua madre, ma ad esso si aggiunge un altro componente, come ad esempio un genitore o il convivente della madre, non è possibile fruire dell’agevolazione “Nucleo composto esclusivamente da genitore solo”.

D: Nel caso di richiesta di prestazione per minorenni come ad esempio: iscrizione asilo nido, mensa scolastica, assegno ANF e MAT, qualora uno dei due genitori non sia presente nel nucleo ed è di nazionalità straniera, il dichiarante deve indicare l’altro genitore in DSU?
R: Il genitore di nazionalità non italiana e residente all’estero che non rientra tra i coniugi iscritti all’Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero (ai sensi dell’art. 3 del DPCM 159/2013) non può essere indicato in DSU.

D: Se i soggetti sono residenti all’estero ma non sono iscritti all’Aire, vanno indicati nella DSU?
R: Non devono essere inseriti.

D: Che cos'è l'ISEE precompilato?
R: In pratica dal 1° settembre 2018, i cittadini avranno a disposizione una Dsu precompilata dall’Inps e dall'Agenzia delle Entrate: dunque redditi, immobili, saldi e giacenze del patrimonio immobiliare sanno immessi direttamente da questi enti. Solo attraverso la DSU precompilata sarà possibile ottenere l'attestazione ISEE. Se vuoi conoscere tutte le novità, leggi l'articolo "ISEE Precompilato: come funziona e cosa cambierà dal 2018".

D: Se ci sono dei figli che risultano nello stato di famiglia dei genitori (non si sono iscritti all'Aire) che hanno lavorato e/o che lavorano tutt'ora all'estero, per il concetto di residenza si fa riferimento alla materia fiscale pertanto se per i requisiti li posso considerare residente all'estero non lo inserisco nella DSU? Oppure visto che risultano ad oggi sempre nello stato di famiglia, a prescindere dal requisito di residenza fiscale, li deve inserire e di conseguenza dichiaro il reddito di lavoro dipendente all' estero (anche se non ha fatto denuncia dei redditi).
R: Nell’attestazione devono essere inclusi tutti i soggetti che fanno parte della famiglia anagrafica. Se i figli rientrano nello stato di famiglia alla data di presentazione della DSU, vanno inseriti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica. Il reddito o i redditi dei figli, però, deve essere conteggiato nel reddito complessivo dichiarato in Italia va inserito nel quadro FC4.

D: Quale protocollo devo inserire nella DSU per agganciare una componente aggiuntiva o altra DSU?
R: Il protocollo da inserire nella DSU è quello rilasciato dall’INPS e non quello emesso del CAF. Attenzione però: tale protocollo va indicato solo se è stata rilasciata l’attestazione ISEE.

D: Un cittadino extracomunitario che risulta essere residente in Italia, ma che non è in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, può richiedere il calcolo dell’indicatore ISEE secondo quanto previsto dal Dpcm. 5/12/2013 n.159?
R: Certo. Il cittadino extracomunitario residente in Italia può presentare la DSU anche se sta effettuando il rinnovo del codice fiscale. 

D: Il canone di locazione da indicare nella DSU è quello previsto dal contratto al momento della presentazione?
R: Si, in questo caso la compilazione deve avvenire come si è abituati: Nella DSU deve essere inserito il valore del canone di locazione annuale corrispondente alla data di presentazione della stessa.

D: L’importo del canone annuale di locazione, previsto dal contratto di locazione registrato e in essere alla data di presentazione della DSU (comprensivo di eventuale adeguamento Istat) si imputa indipendentemente dall’effettivo pagamento dello stesso?
R: Sì, nella DSU deve essere indicato il canone previsto dal contratto di locazione.  Non è necessaria la verifica del pagamento. L’adeguamento ISTAT, invece, potrà essere inserito solo se al momento della presentazione della DSU è stato adeguatamente corrisposto.

D: In caso di contratto di locazione, nel quadro B “casa di abitazione” devono essere inseriti tutti gli intestatari del contratto d’affitto anche se non sono inclusi tra i componenti del nucleo familiare? 
R: Nel quadro B “casa di abitazione” devono essere indicati solo i componenti cointestatari presenti nel quadro A.

D: Nel caso in cui nel nucleo familiare ci fossero due coniugi con diversa residenza, è possibile indicare, nella sezione prima del quadro B, come abitazione del nucleo un’abitazione diversa da quella di residenza del coniuge preso a riferimento nella terza sezione del quadro B?
R: La residenza anagrafica e la residenza familiare devono sempre coincidere, ai sensi dell’articolo 3 comma 2. 

D: Sono uno studente universitario e ricevo la borsa di studio; con le nuove modalità di calcolo per l'ISEE necessario per accedere a prestazione per il diritto allo studio universitario devo indicare tale reddito nella mia dichiarazione. Ma quando farò la nuova domanda nel 2016 per la borsa di studio, l'Ente erogatore escluderà tale reddito dal calcolo della mia situazione economica?
R: Se la borsa di studio viene inserita nei redditi utilizzati per il calcolo dell’ISEE, l’Ente erogatore della prestazione per il diritto allo studio universitario dovrà escludere l’importo della borsa di studio dal computo.

D: Nel caso di assenza dei requisiti di autonomia, ai sensi dell’art. 8 del DPCM n. 159/2013, lo studente fa parte del nucleo familiare dei genitori?
R: Sì. Allo studente spetta il compito di designare il genitore di riferimento compilando il quadro C, mentre nel quadro D inserirà il nome dell’altro genitore, non coniugato e non convivente. Quest’ultimo soggetto può essere considerato come componente “aggiuntiva” o “attratta”. Ad ogni modo, il calcolo dell’indicatore Iseeu deve essere fatto considerando il nucleo familiare composto da genitore, figlio e la componente aggiuntiva o attratta.

D: In alcuni casi allo studente non è stata data certificazione sull’importo esatto relativo alla borsa di studio erogata nel 2013, come deve procedere lo studente al fine di dichiarare il corretto importo?
R: In questo caso lo studente deve chiedere all’Ente che eroga la borsa di studio la certificazione che riporta l’importo della stessa. Se questa certificazione manca, lo studente può inserire nella DSU un’autocertificazione.

D: Può essere soddisfatta la condizione di studente “indipendente” in presenza di uno studente che ha la residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa, da almeno due anni effettivi rispetto alla data di presentazione della domanda e possiede esclusivamente redditi da lavoro autonomo superiori ai € 6.500,00 dichiarati da almeno due anni?
R: Sì, anche se nella normativa non ci sono elementi che attestano esplicitamente questa possibilità.

D: Le carte di credito ricaricabili non appoggiate ad un conto corrente ma che hanno un codice IBAN vanno indicate in FC2 sez. II con il codice 99?
R: Le carte prepagate ricaricabili che non si appoggiano al conto corrente, ma posseggono l’IBAN sono le cosiddette “carte conto”, le quali vanno indicate nel quadro FC2 sezione I codice 01. È necessario indicare saldo e giacenza media al 31/12. Al contrario, le carte prepagate ricaricabili senza IBAN e senza funzioni di conto corrente devono essere indicate nel quadro FC2 sezione II codice 99.

D: Per i mutui che sono congelati, perché non si riescono a pagare le rate, fino a quando posso continuare a inserire nella DSU la quota capitale residua del mutuo al 31/12?
R: Fondamentalmente nella DSU deve essere indicato il debito residuo in data 31/12. Ulteriori informazioni, come il congelamento del mutuo o la modifica del piano di ammortamento, non devono essere menzionate.

D: Come si effettua la verifica del valore ISEE per la ricarica della Carta Acquisti?
R: Si può fare riferimento alla DSU dell’anno precedente fino al 15 gennaio dell’anno corrente. Ciò vuol dire che nel primo bimestre è possibile fare riferimento all’ultima DSU dell’anno precedente, mentre dal secondo bimestre in poi si può fare riferimento solo alle DSU presentate nell’anno in corso.

D: Quale è il valore da riportare nell’ultima parte del quadro FC2 se nell’anno precedente sono stati acquistati immobili?
R: Si deve riportare nell’ultima parte del quadro FC2 solo il valore che emerge dall’atto notarile di trasferimento della proprietà.

D: Le somme versate a fondi di previdenza complementare aperti vanno indicati?
R: No, non è necessario includere nella dichiarazione questa particolare categoria di fondi.

D: Il riscatto anticipato del Fondo Pensione e relativi risultati di gestione rientra nei redditi da dichiarare nella DSU?
R: No. Questi redditi sono assimilati in tutto e per tutto dal TFR, quindi non rientrano nella DSU.

Pubblicato il 10/01/2017
Tags: isee
Documenti correlati



Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio