Contratto Prestazione Occasionale: caratteristiche, requisiti e limiti di utilizzo
Il Contratto di prestazione Occasionale (CpO) ha lo scopo di regolamentare quelle attività lavorative occasionali, saltuarie o di ridotta entità. Può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, imprese agricole, pubbliche amministrazioni e perfino da enti locali. Ma vediamo di capire meglio chi può utilizzarli, entro quali limiti e con quali modalità.
- Le prestazioni di lavoro occasionali
- Contratto di prestazione occasione: utilizzo della piattaforma Inps
- Contratto di prestazione occasionale: le assicurazioni obbligatorie
- Contratto di prestazione occasionale: a chi è rivolto
- Contratto di prestazione occasionale: misura e modalità di erogazione dei compensi
- Contratto di prestazione occasionale: limiti all’utilizzo
- Contratto di prestazione occasionale: come attivarlo
- I CpO nel settore agricolo
- I CpO nel settore alberghiero e ricettivo
- I CpO nella Pubblica Amministrazione
- Contratto di prestazione occasionale: modulistica utile
Le prestazioni di lavoro occasionali
Per garantire legalità alle prestazioni lavorative estremamente sporadiche e occasionali, si è reso necessario introdurre degli strumenti alternativi. Sono stati così introdotti il "libretto famiglia" (LF), utilizzato da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o professionale, e i "Contratti di prestazione Occasionale" (conosciuti anche con le sigle CpO o PrestO), ad uso e consumo di imprenditori e professionisti.
In particolare il Contratto di prestazione Occasionale consente ad imprese e professionisti di acquisire prestazioni di lavoro occasionali. Queste ultime possono definirsi tali se rispettano i seguenti limiti economici, tutti riferiti all’anno in cui vengono svolte:
- ciascun prestatore non può percepire compensi superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti. In altre parole i limiti economici previsti per le prestazioni occasionali si considerano rispettati se il sig. Rossi svolge ad esempio prestazioni per conto dei committenti A, B e C e percepisce da ciascuno rispettivamente 2.000, 1.500 e 1.500 euro (tot. 5.000 euro). Tuttavia tale soglia viene calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore:
- è titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- è un giovane con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- è una persona disoccupata;
- è una persona che percepisce prestazioni integrative del salario, reddito di inclusione (REI), ovvero altre prestazioni di sostegno del reddito; - ciascun committente non può erogare compensi superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei lavoratori. Dunque in questo caso i limiti economici possono considerarsi rispettati se il committente Bianchi per le prestazioni occasionali ricevute dai lavoratori A, B, C e D eroga a ciascuno compensi rispettivamente di 1.000, 1.800, 1.500 e 700 euro (tot. 5.000 euro);
- ciascun lavoratore non può percepire dallo stesso committente compensi complessivamente superiori a 2.500 euro.
Questi importi sono da considerarsi al netto dei contributi Inps, dei premi assicurativi Inail e dei costi di gestione.
Ma c'è un ulteriore soglia da rispettare: ogni prestatore non può svolgere più di 280 ore nel corso di uno stesso anno. Se questa soglia viene superata o se il prestatore percepisce nel corso di un anno più di 2.500 euro da uno stesso committente, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.
Ricordiamo anche che il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 66/2003.
Attenzione: il committente non può far ricorso ai Contratti di Prestazione Occasionale (CpO) se il lavoratore risulta già assunto o comunque ha in corso con lui o la sua azienda una collaborazione coordinata e continuativa. Lo stesso divieto vale anche se il lavoratore aveva questo tipo di rapporti con il committente nei sei mesi precedenti.
Inoltre la prestazione occasionale non va confusa con il lavoro autonomo occasionale. Infatti
pur essendo entrambe attività non continuative e non abituali, il lavoro autonomo occasionale è esercitato senza alcun vincolo di subordinazione o di coordinamento, mentre la prestazione occasionale viene svolta sotto la direzione di un committente. Approfondimento nel post che abbiamo dedicato alla differenza tra prestazione occasionale e lavoro autonomo occasionale.
Contratto di prestazione occasione: utilizzo della piattaforma Inps
Tutta la gestione delle funzioni relative alle prestazioni occasionali (dalla registrazione agli adempimenti successivi) avviene attraverso un'apposita sezione del sito predisposta dall’Inps; è sufficiente, partendo dall'home page (www.inps.it), effettuare il seguente percorso:
> Prestazioni e Servizi > Trova la tua Prestazione
> Selezionare "lavoratori" e premere sul pulsante "Avanti"
> Selezionare la voce "Assunzione e collaborazioni" e premere sul pulsante "Trova le prestazioni e i servizi"
> Cliccare sulla scheda "Contratto di Prestazione Occasionale"
Prestatori e utilizzatori possono avvalersi del servizio offerto dal Contact Center Inps, raggiungibile da rete fissa (803 164), da telefonia mobile (06 164 164) e attraverso internet (Voip e Skype). In alternativa possono accedere, autonomamente o tramite intermediari (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) ed enti di patronato, alla piattaforma telematica predisposta dall'Inps. In tutti i casi devono risultare in possesso dello SPID, CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi).
Contratto di prestazione occasionale: le assicurazioni obbligatorie
Il prestatore, al pari di un qualsiasi lavoratore dipendente, ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I contributi sono interamente a carico del committente ed accreditati dall'Inps con riferimento alla posizione assicurativa del prestatore presso la Gestione Separata.
Contratto di prestazione occasionale: a chi è rivolto
Abbiamo detto che il contratto di prestazione occasionale (CpO) è lo strumento con cui un soggetto acquisisce in maniera occasionale o saltuaria le prestazioni lavorative di un terzo. Nel rispetto di quanto stabilito nei paragrafi precedenti, possono far ricorso ai CpO i professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, ma anche le imprese del settore agricole (seppur con certi limiti come vedremo) e le pubbliche amministrazioni.
Contratto di prestazione occasionale: misura e modalità di erogazione dei compensi
Le parti sono libere di determinare il compenso spettante al prestatore di lavoro, l'importante è che non si scenda al di sotto della soglia minima prevista dalla legge di 9,00 euro l'ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, ciò anche nel caso in cui il prestatore sia stato impiegato, ad esempio, per 3 ore soltanto.
Il committente oltre ad erogare il compenso in favore del prestatore, è tenuto al pagamento dei seguenti oneri:
- contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
- premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.
Facciamo un esempio: il "lavoratore Rossi" viene impiegato dal "committente Bianchi" per complessive 8 ore remunerate alla tariffa di 10 euro l'ora. Stando all'esempio quest'ultimo dovrà corrispondere al prestatore 80 euro e contestualmente versare contributi Inps per 26,40 euro e Inail per 2,80 euro. Sui versamenti complessivi effettuati dal "committente Bianchi" sono trattenuti dall’Inps gli oneri di gestione nella misura dell’1%.
Perché l’Inps possa procedere al pagamento è necessario che l’utilizzatore (o committente) abbia preventivamente costituito un portafoglio telematico, versando la provvista necessaria a coprire compenso, oneri contributivi, assicurativi e di gestione.
Tale provvista può essere versata tramite il “modello F24 Elementi identificativi (ELIDE)”, su cui vanno riportati:
- il codice fiscale e i dati identificativi dell’utilizzatore (nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio fiscale);
- la lettera “I” in corrispondenza del campo “tipo”;
- la “causale di pagamento” in corrispondenza del campo “codice”. Ora per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), la causale è “CLOC”.
Nel campo “elementi identificativi” non va riportato nulla. Non rimane a questo punto che completare la compilazione del modello, inserendo “l’anno di riferimento” (ossia quello del versamento”) e l’importo che si intende versare. Non è possibile compensare l’importo con crediti vantati nei confronti dell’erario.
In alternativa l’utilizzatore può versare l’importo con carta di credito o bancomat attraverso “pagoPA” di Agid, un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. La funzionalità è accessibile esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti Inps.
Ma quanto occorre versare? Come si è visto, nel caso del “libretto di famiglia” l’importo è pari a 10 euro o multipli di 10. Nel caso, invece, del Contratto di prestazione occasionale, la misura dei versamenti è individuata liberamente dall’utilizzatore.
E il prestatore quando e come viene remunerato? Il compenso viene corrisposto dall'Inps entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state svolte. Il pagamento viene erogato attraverso una delle seguenti modalità:
- bonifico su conto corrente bancario indicato al momento della registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;
- bonifico bancario domiciliato entro lo stesso termine (il costo dell'operazione, pari a 2,60 euro, è a carico del prestatore);
- tramite sportello postale presentando la ricevuta di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore.
Attenzione perché in caso di errata indicazione dell’Iban, l’Inps è esente da ogni forma di responsabilità per l’erogazione del compenso ad un soggetto diverso dal prestatore.
Contratto di prestazione occasionale: limiti all’utilizzo
Si è detto che il ricorso alle prestazioni occasionali presenta dei limiti economici ben precisi; si è precisato inoltre che un prestatore non può svolgere più di 280 ore nel corso di uno stesso anno e che non può risultare già assunto o con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Oltre a questi limiti il ricorso al contratto di prestazione occasionale ne prevede altri. Vediamo quali.
Non possono utilizzare i CpO i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Questo requisito dovrà essere autocertificato dal committente attraverso la piattaforma telematica.
Non è possibile altresì ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
a) nel settore dell'edilizia, delle attività di escavazione, di lavorazione di materiale lapideo, delle miniere, cave e torbiere;
b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
c) in agricoltura, salvo quanto previsto nell’apposito paragrafo.
Qualora queste disposizioni venissero violate, l’utilizzatore verrebbe condannato al pagamento di una sanzione il cui importo andrebbe da € 500,00 a euro € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
La stessa sanzione potrebbe essere comminata nel caso in cui l’utilizzatore omettesse di compiere la comunicazione preventiva all’Inps delle prestazioni da effettuarsi (si legga il paragrafo successivo).
Contratto di prestazione occasionale: come attivarlo
Almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, il committente, avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione dall'Inps, è chiamato a fornire le seguenti informazioni:
- i dati identificativi del prestatore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
Deve, inoltre, specificare se il prestatore:
- è titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- ha meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- è disoccupato;
- percepisce prestazioni integrative del salario, reddito di cittadinanza, ovvero altre prestazioni di sostegno del reddito.
Se per un qualsiasi motivo il prestatore si rende indisponibile (rifiuta il lavoro, si ammala, ecc.), il committente può revocare la dichiarazione precedentemente inoltrata, ma deve farlo entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere. Di tale revoca, il prestatore ne riceve notifica tramite mail o SMS, oltre che su MyInps. Se il committente non rispetta questi termini, l'Inps provvede a trattenere la somma relativa al compenso pattuito tra le parti e a pagare il prestatore, indipendentemente dal fatto che la prestazione quest'ultimo l'abbia svolta o meno. Contestualmente provvede anche a versare in suo favore i contributi previdenziali e INAIL.
Il prestatore, sempre attraverso la piattaforma dell'Inps, può confermare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa entro i 3 giorni successivi. Da questo momento l’utilizzatore non ha alcuna possibilità di revocare la prestazione lavorativa.
E' importante sottolineare che sulle revoche comunicate, l'Inps e l'Ispettorato del Lavoro possono eseguire dei controlli automatici e nel caso provvedere ad applicare le sanzioni previste in materia di lavoro nero qualora risulti che la prestazione di lavoro sia stata effettivamente svolta.
I CpO nel settore agricolo
Le imprese del settore agricolo, sempre a condizione che non abbiano più di cinque dipendenti, possono far ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente nel caso in cui il prestatore:
- sia titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- sia un giovane con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- risulti disoccupato;
- benefici di prestazioni integrative del salario, del reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Per quanto riguarda la misura minima del compenso minimo, si fa riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo con riferimento a tre distinte aree di appartenenza del lavoratore:
- Area 1: 9,65 euro l'ora;
- Area 2: 8,80 euro l'ora;
- Area 3: 6,56 euro l'ora.
Anche in questo caso il compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche se il prestatore ha di fatto lavorato meno di quattro ore. Questo significa che il compenso giornaliero (durata non superiore a 4 ore) è, per le tre aree, pari rispettivamente a 38.60, 35.20 e 26.24 euro.
Ricordiamo che la nuova disciplina introdotta dal Decreto Dignità porta da tre a dieci giorni consecutivi l’arco temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa nel settore agricolo.
I CpO nel settore alberghiero e ricettivo
Il decreto-legge n. 87/2018 ha previsto un regime ad hoc per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo. Parliamo di strutture che hanno i seguenti codici ATECO: 55.10.00 (alberghi), 55.20.10 (villaggi turistici), 55.20.20 (ostelli della gioventù), 55.20.30 (rifugi di montagna), 55.20.40 (colonie marine e montane), 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence), 55.30.00 (aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte).
Tutte queste strutture possono far ricorso ai Contratti di Prestazione Occasione a condizione che
- abbiano alle proprie dipendenze non più di otto lavoratori a tempo indeterminato;
- utilizzino prestatori che siano titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, oppure giovani con meno di venticinque anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi, oppure persone disoccupate o percettrici di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Nella dichiarazione preventiva della prestazione lavorativa la struttura deve fornire le seguenti informazioni:
- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento ad un arco temporale non superiore a dieci giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione nei limiti previsti dalla legge. Questo può essere liberamente fissato dalle parti purché la remunerazione oraria non sia inferiore a 9,00 euro e l’importo del compenso giornaliero non sia inferiore a 36,00 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Anche in questo caso la comunicazione va effettuata dall’utilizzatore almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, sempre attraverso la solita procedura informatica INPS.
I CpO nella Pubblica Amministrazione
Anche le pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, ma solo per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge. Devono in altri termini riguardare:
- progetti rivolti a specifiche categorie di soggetti (tossicodipendenti, detenuti, disabili, persone in stato di povertà, ecc.);
- iniziative svolte in occasione di calamità o eventi naturali improvvisi;
- progetti di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
- manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Gli enti locali e più in generale le pubbliche amministrazioni possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale indipendentemente dal numero di dipendenti a tempo indeterminato presenti in organico.
Anche in questo caso il compenso minimo orario non può essere inferiore a 9,00 euro, mentre quello giornaliero non può scendere sotto i 36,00 euro, anche se il prestatore ha lavorato soltanto 2 o 3 ore.
Per costituire la provvista devono utilizzare il modello F24EP.
Contratto di prestazione occasionale: modulistica utile
L’impresa o il professionista che decide di servirsi delle prestazioni di un terzo attraverso la formula del CpO o PrestO, può ritenere opportuno mettere nero su bianco termini e condizioni dell’accordo. A tale scopo può redigere una scrittura privata attraverso la quale specificare le attività da svolgere, durata e decorrenza della prestazione, misura del compenso, modalità di revoca, ecc.
Sul nostro portale è possibile scaricare gratuitamente un
a cui allegare la
resa dal lavoratore.