Multe autovelox: guida completa ed aggiornata

Tralasciando il discorso sui reiterati abusi perpetrati in questi anni dai comuni, che hanno utilizzato gli autovelox più come strumenti per ripianare i loro bilanci disastrati che per regolamentare la circolazione e garantire sicurezza sulle strade, vogliamo fare chiarezza sull'impiego di autovelox, tutor e telelaser dopo che Prefetti e Giudici di Pace hanno accolto in questi anni non pochi ricorsi multe autovelox da parte degli automobilisti.

Multe autovelox: come viene accertato l'eccesso di velocità

La rilevazione della velocità con finalità sanzionatorie può essere effettuata attraverso sistemi di rilevamento fissi, temporanei oppure mobili. Questi ultimi sono installati a bordo di veicoli e consentono il rilevamento della velocità anche in movimento. Sono tutti sistemi validi ed efficaci, tuttavia, in base alla vigente normativa, l'impiego di autovelox fissi senza la presenza di una pattuglia della polizia in linea di principio non è consentito, se non rispetto ad alcune strade ed in presenza di determinate condizioni.

Quanto alla modalità di accertamento, le forze dell’ordine possono impiegare dispositivi per l'accertamento della velocità istantanea o puntuale e dispositivi per l'accertamento della velocità media (Sistema Tutor). Tali dispositivi possono essere automatici oppure manuali, ossia azionati direttamente da un agente di polizia, con o senza rilevazione fotografica.

Non rileva invece la velocità, ma miete comunque moltissime vittime, il dispositivo Targa System. Si tratta di un apparecchio in dotazione alle Polizie Municipali di oltre 350 comuni italiani, che consente di fotografare la targa del veicolo e di effettuare dei riscontri con i dati contenuti in appositi database fra cui anche quello del Ministero dell'Interno. In questo modo sarà possibile verificare se l'assicurazione è scaduta, se l'auto è stata revisionata o meno, se il mezzo è sottoposto a fermo amministrativo oppure risulta rubato (leggi "Targa System: ecco cos’è e come funziona").

Autovelox: sono soggetti ad approvazione e taratura

Tutti gli strumenti utilizzati per misurare la velocità dei veicoli devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le disposizioni contenuto nel Codice della Strada (artt. 45 e 142), nel DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e nel Decreto Ministeriale 29 ottobre 1997. Inoltre tali strumenti devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale, al fine di accertare il loro corretto funzionamento.

L'obbligo di taratura degli autovelox è stato sancito dal Decreto Ministeriale n. 282 del 13 giugno 2017, che ha recepito quanto contenuto nella sentenza n. 113 del 2015 della Corte Costituzionale. L'obbligo di taratura periodica riguarda tutti gli autovelox, dunque sia quelli fissi che mobili, ed ha come obiettivo quello di garantire una maggiore attendibilità delle rilevazioni effettuate.

Le verifiche periodiche di taratura devono essere eseguite da soggetti certificati come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di Accreditamento. Al termine di ogni verifica deve essere emesso un certificato di taratura, una copia del quale deve essere conservata presso gli uffici dell’organo di polizia che utilizza quel determinato dispositivo. Attenzione: il verbale di contravvenzione deve contenere i riferimenti al decreto di approvazione del dispositivo e all’ultimo certificato di taratura conseguito, specificandone il numero, la data di esecuzione e il soggetto che l’ha eseguita. Se questi elementi mancano il verbale è annullabile.

Ricordiamo anche che ogni cittadino, ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 241/90, può richiedere copia del certificato e verificare in questo modo la data dell’ultima verifica. Se questa supera l’anno, l’automobilista può chiedere che la multa venga annullata. Questo il modulo di richiesta copia del certificato di taratura Autovelox mobile.

Autovelox: chi può gestirli

Gli autovelox e in generale tutti i dispositivi per l’accertamento della velocità devono essere gestiti direttamente dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale. Dunque il loro utilizzo e l'attività di accertamento delle violazioni non possono essere delegati a terze società, pena la nullità del verbale di accertamento.

Questo naturalmente non significa che tali dispositivi devono necessariamente essere di proprietà degli uffici o dei comandi di Polizia. Potrebbero infatti essere acquisiti in locazione o in leasing oppure in comodato da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero da Enti pubblici o Enti Proprietari o Concessionari delle Strade.

Ma quando si dice che questi dispositivi devono essere nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di polizia stradale, cosa significa esattamente? Significa semplicemente che gli organi di polizia stradale devono occuparsi

  • per le postazioni temporanee, dell'installazione, della verifica di funzionalità e del costante controllo del corretto funzionamento dell'apparecchio;
  • per le postazioni fisse, della verifica della funzionalità del sistema di controllo e della sua attivazione o disattivazione, anche a distanza.

Autovelox: quali attività possono essere affidate ai privati

La legge è chiara in proposito: non può essere delegato a terzi non solo l’accertamento delle violazioni, ma neppure altre attività come ad esempio la convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura e la sottoscrizione di verbali di accertamento.

Un soggetto terzo che non si identifichi con l'organo di polizia stradale può compiere solo attività manuali quali la rimozione e sostituzione dei rullini, lo sviluppo degli stessi e la stampa dei fotogrammi, la masterizzazione delle foto su dvd e altri servizi sussidiari alla gestione amministrativa: stampa dei verbali e relativo imbustamento, raccolta dati e informazioni relativi a esiti notifiche, pagamenti, ricorsi, ecc.

Autovelox: percentuale di riduzione della velocità a favore del trasgressore

Alla velocità accertata dall'autovelox (o dal tutor) deve essere applicata una riduzione a favore del trasgressore pari al 5% del valore rilevato, con un minimo di 5 km/h. In buona sostanza questo significa che se si viaggia in autostrada, la multa scatta solo nel caso in cui si supera la velocità di 137 km orari. Infatti se la velocità rilevata è di 136 km/h, applicando la riduzione del 5% la stessa si riduce a 129,2 km/h e dunque non può essere applicata alcuna sanzione.

E' importante rimarcare che la riduzione del 5% si applica solo con riferimento a quei dispositivi che consentono di rilevare la velocità istantanea, insomma ai classici autovelox e telelaser. Sono dunque esclusi i cosiddetti tutor che invece rilevano la velocità media tra due postazioni di accertamento.

Autovelox: devono essere segnalati e ben visibili

L'art. 142, comma 6-bis, del Codice della strada stabilisce che le postazioni autovelox siano:

  1. preventivamente segnalate;
  2. ben visibili.

Vediamo innanzitutto cosa si prevede in tema di segnaletica. L’informazione nei confronti dell’automobilista deve essere garantita mediante l'uso di segnali stradali o di dispositivi di segnalazione luminosa o di indicazione riportante il simbolo dell'organo operante e la presenza di personale in uniforme o dell’autoveicolo di servizio.

L’obbligo di segnalazione vale sia nel caso in cui la polizia utilizzi gli autovelox fissi, sia nel caso in cui impieghi gli autovelox mobili. Non si estende, invece, all’impiego dei cosiddetti scout speed, ossia dei dispositivi installati a bordo dei veicoli (leggi “Autovelox Scout Speed: ecco come difendersi dalle multe”).

In particolare l’attività di accertamento effettuata mediante autovelox deve essere segnalata con cartelli temporanei che per caratteristiche devono essere del tutto simili a quelli permanenti. Va detto che per le postazioni temporanee può essere utilizzata la segnaletica fissa, ossia quella collocata in modo permanente sulla strada, ma solo quando il controllo della velocità in quel tratto stradale attraverso l’impiego di autovelox non è un’attività occasionale, ma assume caratteristiche di frequenza e sistematicità.

Questo significa anche che se l’attività di rilevazione della velocità viene condotta in maniera occasionale e saltuaria con autovelox mobili su un tratto di tratta in cui sono posizionati cartelli fissi, le forze di polizia saranno tenute comunque a segnalare la postazione con cartelli o segnali temporanei (doppia segnalazione).

La segnaletica deve essere collocata in modo da non costituire intralcio o pericolo alla circolazione e in maniera tale da consentire all’automobilista il suo tempestivo avvistamento.

Se il rilevamento della velocità viene effettuato dal lato opposto al senso di marcia (nel qual caso devono essere impiegati dispositivi approvati per tale utilizzo), le forze di polizia sono tenute a posizionare un segnale di indicazione riportante il simbolo della polizia stradale o municipale nelle immediate vicinanze della postazione, orientato in modo da essere ben visibile dai veicoli che procedono nel senso di marcia sottoposto a controllo.

Se invece il rilevamento della velocità viene effettuato su entrambi i sensi di marcia con dispositivi collocati su un solo lato della strada, la segnalazione deve avvenire su entrambi i sensi di marcia.

Le forze di polizia non hanno l’obbligo di utilizzare la segnaletica luminosa e/o intermittente per rendere visibile la postazione di controllo.

Ma si è detto che le postazioni devono essere non solo adeguatamente segnalate, ma anche rese chiaramente visibili. Cosa significa questo? Semplicemente che gli autovelox non possono essere posizionati subito dopo una curva, dietro un cespuglio o a bordo del mezzo dell’ente accertatore. In proposito la circolare ci dice innanzitutto che la visibilità deve essere assicurata attraverso la presenza di personale in uniforme o del mezzo di servizio.

Inoltre specifica che:

  • le postazioni con autovelox fissi senza la presenza dell'agente accertatore, devono essere rese ben visibili attraverso la collocazione nelle immediate vicinanze del dispositivo, di un segnale di indicazione riportante il simbolo (o breve descrizione) dell'organo di polizia che sta operando (carabinieri, polizia municipale, polizia di stato) operante;
  • le postazioni con autovelox mobili con la la presenza dell'agente accertatore devono essere rese ben visibili attraverso la presenza di personale in uniforme, l'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali oppure l'utilizzo di un segnale di indicazione con il simbolo del corpo di polizia, da apporre nelle immediate vicinanze della postazione.

Nel momento in cui gli agenti di polizia violano una qualunque delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno riguardo a segnalazione e visibilità della postazione, commettono il reato di abuso di ufficio, contro il quale gli automobilisti possono far ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto e chiedere l’annullamento del verbale di contravvenzione.

Se prima di mettersi in viaggio si vogliono evitare brutte sorprese (alludiamo alle contravvenzioni naturalmente) è sufficiente visitare il sito ufficiale della Polizia di Stato e reperire la mappa degli autovelox. La stessa operazione è possibile ripeterla sul sito di Autostrade per l’Italia. Ma una soluzione sicuramente più efficace per evitare qualsiasi rischio in tal senso è scaricare sul proprio smartphone una app autovelox.

Multe autovelox: distanze cartelli

Gli autovelox devono essere collocati ad una adeguata distanza, sia dal segnale che indica l’attività di accertamento, sia dal segnale riportante il limite massimo di velocità. Attenzione si parla di “distanza adeguata” e non si definisce una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo. Così l’adeguatezza va considerata in relazione alla velocità predominante in quel particolare tratto.

Stando a quanto stabilito dal comma 3 del Regolamento per la collocazione dei segnali di prescrizione, si può ritenere che tra la segnaletica che indica la presenza di un autovelox e la postazione di controllo ci sia una distanza "adeguata" se essa è almeno pari a:

  • 250 mt per le autostrade e le strade extraurbane principali;
  • 150 mt per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h); 
  • 80 mt per le altre strade.

In ogni caso la distanza massima tra la segnaletica che avverte l'automobilista della presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere superiore a 4 km e tra la segnaletica e la postazione non devono esserci intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico. In quest’ultimo caso, infatti, si rende necessaria la ripetizione del segnale a meno che l’intersezione non riguardi ad esempio una strada privata o l’immissione ad un parcheggio.

I sistemi di rilevazione della velocità media (tutor), invece, non devono essere impiegati su tratti stradali troppo brevi. In particolare la distanza minima tra l’inizio e la fine del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non deve risultare inferiore a 500 metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 Km/h, ed a 1.000 metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 110 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell'intervallo tra 60 e 110 km/h.

Tutte le prescrizioni in merito a segnaletica e distanze valgono anche nel caso in cui l'attività di rilevamento della velocità venga fatta utilizzando un dispositivo di controllo che accerta l'infrazione "in avvicinamento" (leggi "Trucam, nuovo autovelox incubo per gli automobilisti").

Distanza autovelox da cartello limite di velocità

Abbiamo appena visto quali distanze devono esserci fra la segnaletica che avverte della presenza di un autovelox e la postazione di controllo. Vediamo adesso quale dovrebbe essere la distanza tra la postazione autovelox e il segnale che indica la velocità massima consentita in quel tratto di strada.

A tal proposito la circolare specifica che fuori dei centri abitati non possono essere utilizzati o installati autovelox, senza la presenza dell'operatore, ad una distanza inferiore ad 1 chilometro dal segnale che impone il limite massimo di velocità. Se lungo la strada sono presenti incroci e dunque il segnale con il limite di velocità viene ripetuto, la distanza di 1 km viene calcolata a partire da quest'ultimo segnale.

La distanza minima di un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e l’autovelox non vale per i centri abitati e quando la postazione è presidiata dagli organi di polizia stradale.

Autovelox e violazione della privacy

Visto che l’autovelox scatta fotografie come può l’automobilista tutelare la propria privacy? La legge è intervenuta anche in questa direzione imponendo alle forze dell’ordine l’adozione di alcune cautele con lo scopo di garantire appunto la riservatezza delle persone. Così si è stabilito che:

  • gli autovelox e in generale tutti gli apparecchi di rilevazione della velocità memorizzino le immagini solo in caso di infrazione;
  • le immagini rilevate sono utilizzabili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali, a meno che non vengano richieste per fini giudiziari;
  • le registrazioni relative al controllo del traffico devono essere conservate in forma anonima;
  • le fotografiche o le riprese video sono nella disponibilità e vengono trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati;
  • le immagini sono conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso;
  • nella conservazione delle fotografiche o video sono adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.

Il rispetto delle disposizioni poste a tutela della riservatezza personale deve essere garantito anche nel caso in cui le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica, di gestione della documentazione video o digita vengono delegate a terzi.

Proprio per garantire la riservatezza degli automobilisti, le fotografie o le immagini relative ad un accertamento non devono mai essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione. Se il proprietario del veicolo vuole conoscere l'effettivo trasgressore, può richiedere all’organo accertatore la visione della documentazione fotografica o del video.

Questo il fac simile richiesta foto autovelox.

Restando in tema di privacy è bene sottolineare che le foto scattate dagli autovelox possono mostrare solo la persona del conducente e non gli eventuali passeggeri, anche se seduti sul posto anteriore. Pertanto se queste sono presenti al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili.

Le foto o le riprese video frontali sono possibili soltanto se gli autovelox sono impiegati per la contestazione immediata delle violazioni oppure se gli stessi sono provvisti di un programma che provvede all'oscuramento automatico delle immagini.

Multe autovelox senza pattuglia

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali gli autovelox possono essere utilizzati sempre e comunque, anche senza una preventiva autorizzazione da parte del Prefetto. Inoltre in queste strade possono essere utilizzati dispositivi fissi e mobili a funzionamento automatico (a distanza) di tipo temporaneo, senza la presenza di un operatore di polizia.

Per le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento, spetta invece al Prefetto, con proprio decreto, stabilire in quali tratti è possibile l'attività di controllo, ascoltati i pareri degli organi di polizia stradale e degli enti proprietari delle strade. La scelta viene operata dal Prefetto in relazione a quei tratti in cui sussiste:

  • un elevato livello di incidentalità;
  • l’oggettiva impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle caratteristiche della strada (presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, presenza di curve, dossi o cunette che limitano la visibilità, fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti come la nebbia, ecc.) e delle condizioni di traffico.

Se dunque mancano i riferimenti all'ordinanza emessa dal Prefetto, è possibile chiedere l'annullamento del verbale (leggi "Multe autovelox: nulle se manca il Decreto Prefettizio").

Nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali non è consentita l'installazione di sistemi di rilevamento a distanza. Su queste, pertanto, permane l'attività di controllo con l'intervento diretto degli organi di polizia stradale.

Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, nonché sui tratti delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane di scorrimento individuati dal Prefetto è sempre consentita la contestazione differita della violazione. Dunque non c'è l'obbligo della contestazione immediata, il che significa che non è necessario che la pattuglia di polizia fermi il trasgressore e gli contesti l'infrazione; in questi casi la notificazione del verbale all’effettivo trasgressore va effettuata entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione.

Autovelox e tutor: dove sono posizionati

La Polizia di Stato con periodicità settimanale pubblica, sul suo sito ufficiale, i tratti di strada di ogni singola regione sui quali sono collocati gli autovelox mobili della polizia stradale (Provida, Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser, Telelaser Trucam).

C'è da dire comunque che ulteriori autovelox possono comunque essere posizionati a livello locale in risposta a particolari e specifiche esigenze (ad es. apertura di cantieri stradali, ecc.).

Sempre sul sito della Polizia di Stato è possibile scaricare un file in formato pdf contenente l'elenco delle postazioni fisse sulle autostrade e sulle strade statali.

Inoltre la società Autostrade per l'Italia consente di prendere visione attraverso il proprio sito, della mappa dei tutor installati lungo la propria rete e gestiti dalla Polizia Stradale.

Multe autovelox: in quali casi ricorrere e come

Tenendo conto di tutte le considerazioni fatte in questo articolo, è chiaro che sono tanti i motivi che consento di ottenere l’annullamento della multa emessa con autovelox. Vediamo di riassumerli brevemente:

  • il verbale di contravvenzione non contiene i riferimenti al decreto di approvazione del dispositivo e all’ultimo certificato di taratura conseguito, oppure l'ultima taratura è stata effettuata oltre un anno prima della data in cui è stata rilevata l'infrazione;
  • il verbale di contravvenzione non riporta l’indicazione dell’ordinanza del Prefetto che ha autorizzato la rilevazione della velocità in quel determinato tratto di strada;
  • il verbale di contravvenzione non indica i motivi per cui non si è provveduto al fermo immediato del veicolo in eccesso di velocità mentre percorreva una strada extraurbana secondaria o una strada urbana di scorrimento veloce;
  • l'autovelox non è stato adeguatamente segnalato, oppure segnalato non alla giusta distanza, oppure la postazione di controllo era scarsamente visibile; a tal riguardo sarebbe opportuno che l'automobilista avvalorasse la propria tesi con qualsiasi documento di prova, come ad esempio fotografie del posto;
  • il rilievo fotografico relativo all'autovelox evidenzia la presenza contemporanea di due o più autovetture. In questi casi, infatti, non esiste la certezza che sia stato un determinato veicolo piuttosto che un altro ad aver superato il limite di velocità, ciò in quanto il dispositivo non ha di per se la facoltà di escludere uno dei due mentre effettua la rilevazione della velocità;
  • l'organo che ha effettuato l'accertamento dell'infrazione (ad esempio la polizia municipale) non era competente sul tratto di strada in cui è stato posizionato l'autovelox (è il caso ad esempio di una strada extra urbana che rientra nella competenza della polizia di Stato e non della Polizia Municipale);
  • la multa effettuata con autovelox è stata notificata al trasgressore oltre il termine di 90 giorni dall’infrazione (a meno che non si manifestino delle difficoltà nell’individuazione del conducente, come nel caso del noleggio o del leasing). In un nostro post ti spieghiamo entro quanto tempo deve essere notificata una multa autovelox;
  • il verbale presenza vizi di forma: manca ad esempio l’indicazione del giorno, del luogo o della località in cui è stata commessa l’infrazione, non è specificata la targa del mezzo o non è riportata la norma violata.

In tutti questi casi è possibile presentare ricorso al Prefetto - anche per il tramite dell'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.) - oppure al Giudice di Pace.

Questo il fac simile ricorso autovelox. Disponibile anche un modulo di ricorso per autovelox illegali

Pagare multa autovelox

Se ci si rende conto che non ci sono concreti elementi su cui fondare il ricorso, allora il consiglio è di pagare entro i 5 giorni dalla notifica del verbale così da poter usufruire quantomeno dello sconto del 30% riservato agli automobilisti.

Riguardo alle modalità di consigliamo di leggere il post su come pagare una multa.

Multe autovelox e decurtazione punti patente

E' chiaro che prendere una multa con autovelox può comportare per l'autombilista anche la decurtazione dei punti dalla patente. Nella fattispecie la perdita potrebbe essere di:

  • 3 punti per le violazioni del limite di velocità che vanno dagli 11 ai 40 km/h;
  • 6 punti per le violazioni che vanno dai 41 ai 60 km/h (c'è anche la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi);
  • 10 punti per le violazioni che superano i 60 km/h (c'è anche la sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi).

Leggi "Multa per eccesso di velocità: cosa è importante sapere".

Ciò premesso è bene ricordare che in questi casi il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all'organo che ha emesso il verbale i dati dell’effettivo conducente (dati personali e della patente della moglie ad esempio, del proprio dipendente, del figlio, ecc.). Questo perchè la sottrazione dei punti deve essere operta nei confronti del'effettivo responsabile dell'infrazione. Questo il modulo comunicazione dati conducente da scaricare, compilare e spedire.

Per fare questa comunicazione si hanno 60 giorni a disposizione, a partire dalla data in cui è avvenuta la notifica del verbale. Attenzione: questa comunicazione va fatta anche nel caso in cui il proprietario del veicolo coincide con il conducente e quindi con l'effettivo trasgressore. In caso di dimenticanza, scatta un secondo verbale di contravvenzione il cui importo varia da un minimo di € 286 ad un massimo di € 1.143.

Documenti correlati


56261 - Giuseppe
13/07/2021
Buongiorno e grazie per l' aiuto! Non trovo il modulo (non è previsto?) per richiedere la copia del certificato di taratura e relative norme, per l'AUTOVELOX 104/e. Gli apparecchi di rilevamento velocita presumo, dovranno rispondere a specifiche norme diverse fra i vari apparecchi in uso, ...giusto? Noto che non nominate mai l'ente ACCREDIA (UNICO ente di accreditamento in Italia) ne la norma ISO 9001/2000 come da una sentenza, mi pare, della corte di cassazione. Grazie!

53410 - Marino B.
17/11/2019
Ho preso una multa da autovelox fisso in superstrada il 05/08/2019 di 140.00 euro. Adesso so che l'autovelox è stato spento dal prefetto; perchè ha fatto circa seimila multe in due o tre mesi. Cosa dovrei fare, anche per i tre punti sulla patente?

48846 - Redazione
28/03/2017
Piero, nel caso delle Ztl l'automobilista è tenuto a pagare una contravvenzione per ogni singola infrazione, anche se le stesse sono state commesse tutte nello stesso giorno e a distanza di poche ore (legga "Quando e come fare ricorso per una multa Ztl").

48815 - piero
24/03/2017
Vorrei sapere se è possibile ricorrere contro una rilevazione di circolazione in ZTL cittadina effettuata in tre giorni diversi consecutivi e sanzionata per i tre giorni con una multa di € 81,00 al giorno oltre spese di notifica eccependo che in questo caso si dovrebbe applicare la sanzione per una violazione aumentata di una percentuale fino al 30% perche' piu' violazioni della stessa norma a distanza di strettissimo periodo temporale. (come si verifica in diritto tributario e penale) grazie

47714 - Redazione
05/12/2016
Eva, c'è da dire che un Giudice di Pace di Gallarate nel 2014 aveva annullato una multa comminata ad un automobilista proprio perchè quest'ultimo aveva superato il limite consentito soltanto di 1 km/h. Secondo il Giudice si trattava di uno scarto talmente minimo che poteva essere dovuto ad una taratura non perfetta dell'autovelox. Il fatto sta che con un ricorso al Giuduce di Pace sarebbe costretto a sostenere comunque delle spese (superiori all'importo della multa), predisporre e depositare la domanda, presenziare all'udienza. Ne vale davvero la pena? Del resto con un ricorso al Prefetto si esporrebbe al rischio di un rigetto della domanda, con la conseguenza di ritrovarsi a pagare il doppio dell'importo.

47678 - eva
02/12/2016
Ho ricevuto la multa per via di un autovelox in cui mi viene specificato che ho superato il limite di 1 km. Pertanto sono costretta a pagare la multa di 50 euro. Secondo voi è giusto che io la paghi? E' 1 km !!!!!!!!!!!!! Ho visto che facendo il ricorso al giudice di pace pagherei gli stessi soldi. Non so a chi rivolgermi.

46703 - Redazione
22/09/2016
Ric, non riteniamo possa essere assunto a fondamento di un ricorso.

46690 - Ric
21/09/2016
Salve, vorrei chiedere se il calendario degli autovelox mobili elencato sul sito della polizia stradale ha valore legale. Mi spiego meglio: se il giorno X la polizia posiziona un autovelox mobile su una strada statale, ma per quello stesso giorno X sul calendario della polizia non è indicato nessun autovelox, ha valore? La multa si deve pagare? O c’è modo di contestarla? Grazie

44117 - piersandro
09/02/2016
Ho ricevuto un verbale di violazione al cds, lungo una strada extraurbana, per la velocità rilevata da una strumentazione tipo Tutor che calcola la velocità media su un tratto di circa 1500 metri....Nel verbale però ho notato che non è specificata l'ubicazione dell'apparacchiatura... nel caso in questione si dice "...l'infrazione è stata commessa in data .... alle ore....nel tratto avente lunghezza pari a1,507 Km che è stato percorso in un tempo di 53,5880 secondi e che ha termine al S.S. 699 direzione.... (specifica la direzione)....Secondo me e' stato omesso, per errore, a quale Km preciso ha termine questo tratto di strada controllato dal tutor. !!!!Pensate che il ricorso (a chi ??) possa essere accettato ??? grazie in anticipo per la vs risposta

42311 - Redazione
02/11/2015
Nazareno, per quanto riguarda le multe notificate oltre i 90 giorni legga quanto abbiamo scritto in questo articolo.


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