Polizza auto: tutto ciò che è importante sapere

L'assicurazione rc auto è resa obbligatoria dalla legge (art. 170 del Codice delle Assicurazioni) per il semplice fatto che la circolazione di auto e moto è ritenuta un'attività fondamentalmente pericolosa. Per questo motivo si è voluto da un lato tutelare chi rimane vittima di un incidente stradale, dall'altro rendere meno gravoso il risarcimento dovuto da chi è ritenuto responsabile del sinistro. Dunque chiunque si mette alla guida di un veicolo è obbligato a stipulare una polizza auto o polizza di responsabilità civile (RCA). Eppure ci sono casi in cui tale obbligo cessa: ci riferiamo più esattamente ai casi di furto o incendio del veicolo, di vendita o rottamazione dell'auto oppure di decesso dell'intestatario della polizza. In questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione su alcuni aspetti della polizza auto come la tutela del terzo trasportato, la presunzione di responsabilità e così via. 

Polizza auto: la presunzione di responsabilità

Con la stipula di un contratto di assicurazione rc auto e con il conseguente verificarsi di un incidente stradale, si stabilisce secondo la legge (art. 2054 del Codice Civile) una presunzione di responsabilità a carico di chi conduce il veicolo, nel senso che egli è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose, a meno che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il fatto che il conducente fornisca la prova di aver rispettato le norme del codice della strada (ad esempio aver osservato il limite di velocità o essere passato col verde), non è di per se sufficiente a sottrarsi dalle proprie responsabilità.

Può esimersi dal produrre prove solo se si accerta che la responsabilità dell'incidente è da imputarsi esclusivamente all'altro conducente (viaggiava in contromano) oppure se si accerta che l'incidente è stato causato da un "evento fortuito", ossia da un evento imprevedibile ed eccezionale che il conducente non avrebbe potuto in alcun modo evitare. Non è attribuibile al caso fortuito l'incidente che si verifica a causa di un colpo di sonno del conducente, del distacco di un pneumatico o di uno sbandamento su strada resa sdrucciolevole dalla pioggia.

Nel caso di scontro fra due veicoli in cui non sia possibile stabilire la responsabilità in capo ad uno dei due conducenti, l'art. 2054 del Codice Civile stabilisce che "si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei due abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli".

Polizza auto: come verificare la copertura assicurativa

Come si è detto, chiunque metta in circolazione un veicolo, deve munirsi di una polizza auto ossia di una assicurazione rc auto. Chi circola senza assicurazione rischia il sequestro del veicolo e una sanzione amministrativa fino a 3.287 euro (art. 193 del CdS). In proposito leggi quanto abbiamo scritto nell’articolo “Auto senza assicurazione? Ecco le conseguenze”.

L’adempimento dell’obbligo di assicurazione auto deve essere comprovato dal certificato assicurativo rilasciato dalla compagnia (che si consiglia di avere sempre a bordo) e non più dal relativo contrassegno. Da un paio di anni, infatti, non esiste più l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo sul parabrezza della propria auto: con l’entrata in vigore del cosiddetto tagliando digitale, i controlli sulle coperture assicurative vengono effettuati attraverso i dispositivi in dotazione alla pattuglie di polizia; queste ultime riscontrando la mancanza della copertura assicurativa, hanno l'obbligo di fermare il conducente per elevare la multa, oppure se ciò non è possibile di recapitarla a casa specificando sul verbale i motivi della mancata contestazione immediata. In assenza di queste condizioni, la multa è nulla e pertanto può essere proposto ricorso al Prefetto o al Giudice di pace.

Da precisare che le verifiche non possono essere ancora effettuate attraverso gli strumenti fissi di rilevamento (come autovelox, Tutor e telecamere ZTL). Il motivo è semplice: tali strumenti non sono stati ancora omologati per questa specifica funzione. Discorso a parte merita Targa System: si tratta di una telecamerina posizionata all'interno dell'auto delle forze di polizia o all'esterno e serve per rilevare, attraverso la lettura delle targhe, non la velocità del veicolo (dunque la sua presenza non deve essere neppure segnalata agli automobilisti), ma la regolarità della copertura assicurativa o della revisione, oppure se il mezzo risulta rubato o sottoposto a fermo amministrativo. L'obiettivo in questo caso è di togliere dalla circolazione veicoli potenzialmente pericolosi per la sicurezza stradale. Anche in questo caso, tuttavia, l'infrazione non viene accertata direttamente dall'apparecchio, ma dagli agenti che dopo aver ricevuto la segnalazione procedono con i dovuti riscontri e con il rilievo dell'infrazione. Dunque Targa System è solo un supporto per individuare eventuali irregolarità.

Chiunque, invece, può verificare se un determinato veicolo immatricolato in Italia risulta in regola con l’assicurazione. Come? Semplice, basta andare sul Portale dell’Automobilista e digitare la targa del veicolo.

Se il proprietario/conducente di un veicolo deve necessariamente munirsi di una polizza assicurativa rc auto, dal canto loro le compagnie assicurative, ai sensi dell’art. 132 del Codice delle Assicurazioni, hanno l’obbligo di stipulare la polizza auto, a determinate condizioni, a chiunque ne faccia richiesta. Dunque non possono rifiutarsi di rilasciare una polizza auto e nel caso in cui ciò accadesse il cittadino può segnalare il comportamento all’Ivass, affinché adotti gli opportuni provvedimenti. Questo il modello da utilizzare (leggi “Cosa fare se la compagnia si rifiuta di rilasciare la polizza RC auto”).

Il cittadino può altresì tutelarsi in caso di disdetta della polizza rc auto da parte della compagnia, inoltrando un reclamo scritto e contestualmente richiedendo di stipulare l'emissione di una polizza auto alle condizioni tariffarie in corso al momento della riassunzione.

Va comunque ricordato che la legge tutela il danneggiato consentendogli di ottenere un risarcimento anche nel caso in cui nel sinistro stradale sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato oppure non identificato. Ci riferiamo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap.

Polizza auto: la tutela del terzo trasportato

La legge tutela il passeggero assicurandogli il risarcimento dei danni subiti in occasione di un sinistro, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro. L'art. 122 c. del Codice delle Assicurazione stabilisce che "l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto". Tra i passeggeri vanno inclusi il proprietario non alla guida del mezzo ed i familiari del conducente e/o del proprietario presenti sul veicolo al momento del sinistro.

Tuttavia ci sono casi in cui la compagnia assicurativa potrebbe rifiutarsi di risarcire il passeggero danneggiato: ad esempio quando questi era consapevole di viaggiare su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo o condotto da un soggetto senza patente, oppure quando l'incidente si è verificato a causa del manto stradale dissestato o di una manovra errata di un ciclista, dunque non per responsabilità del conducente del mezzo.

Ai fini del risarcimento, la persona danneggiata deve inoltrare una domanda alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Questo il fac simile di richiesta risarcimento danni da parte del passeggero. Se la compagnia tarda nel formulare una proposta di risarcimento, meglio inviarle un reclamo scritto e sollecitarne l'intervento (questo il modulo di reclamo per ritardo risarcimento danni da sinistro stradale). Se non si ottiene alcun riscontro non resta che segnalare la vicenda all'IVASS con questo modulo.

Il passeggero in particolare può richiedere il risarcimento per le lesioni fisiche e per i danni materiali subiti (es. distruzione dello smartphone o del notebook, perdita delle lenti a contatto, rottura degli occhiali, ecc.). Tuttavia per quanto riguarda i danni alle cose, il Codice delle Assicurazioni ha stabilito delle limitazioni, escludendo in particolare il risarcimento se, ad esempio, il notebook appartiene al conducente del veicolo o comunque ad uno dei soggetti su cui incombe l'obbligo di stipulare la polizza rc auto (l'acquirente, l'usufruttuario, ecc.). Per restare all'esempio fatto, il risarcimento è escluso altresì se il notebook appartiene ad esempio:
- al coniuge, al convivente, al figlio o ad un parente entro il terzo grado del conducente o del proprietario del mezzo;
- ai soci della società che risulta assicurata.

Il motivo di queste esclusioni è chiaramente quello di disincentivare le frodi assicurative. 

La polizza assicurativa RC auto non copre i danni causati al conducente della vettura. Pertanto se ci si vuole tutelare anche come conducente, è necessario prevedere una copertura assicurativa specifica che prende il nome di "Infortuni del conducente".

Come stipulare una polizza auto

La polizza auto va stipulata con un’impresa iscritta nel RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi). Sul sito dell’IVASS (www.ivass.it) è possibile controllare quali sono le compagnie autorizzate a emettere assicurazioni. E' un aspetto questo da non sottovalutare, considerato che, specie online, risulta in costante crescita la presenza di compagnie che operano in condizioni di irregolarità. Ricordiamo che sul tema abbiamo scritto un articolo specifico col fine di fornire ai nostri lettori alcuni consigli utili per evitare le trappole del web.

Per quanto riguarda la scelta della polizza, in più di una occasione abbiamo dispensato consigli e raccomandazioni su come risparmiare sull'RC auto (leggi anche "5 mosse per risparmiare sulla polizza auto"). E' indubbio che i siti comparativi sulle assicurazioni auto (Facile.it, Segugio.it, 6sicuro.it, Mioassicuratore.it, Supermoney.eu, SOStariffe.it, Assicurazione.it, Cercassicurazioni.it, Chiarezza.it, ecc.) ci danno una grossa mano, permettendoci di confrontare in un colpo solo più proposte e di individuare quella più economica in relazione alle nostre esigenze. Tra questi ricordiamo anche il servizio “tuopreventivatore” dell’Ivass, che offre preventivi di tutte le compagnie presenti sul mercato.

Si ricorda che il preventivo personalizzato che si ottiene dall’agenzia o dal sito Internet, oltre ad essere gratuito, è vincolante per almeno 60 giorni.

Il contratto si conclude mediante la sottoscrizione della polizza auto e con il contestuale pagamento del premio. In particolare il premio può essere pagato con assegno bancario, postale o circolare intestato, oppure mediante bonifico, carta di credito o prepagata: l'importante è che il beneficiario sia sempre la compagnia oppure l'agenzia sul territorio.

A quel punto la compagnia provvede a rilasciare il certificato di assicurazione che, con la trasformazione del tagliando rc auto da cartaceo a digitale, è più che mai opportuno avere a bordo. Il certificato di assicurazione deve riportare la denominazione dell’impresa, il numero della polizza auto, la targa del mezzo o, in assenza di questa, ai dati del telaio e del motore, il periodo di copertura.

Oltre al certificato di assicurazione, al cliente deve essere rilasciato il fascicolo informativo contenente le condizioni di polizza e la nota informativa. Quest’ultimo è un documento che contiene una serie di informazioni preziose per l’assicurato: le esclusioni di garanzia, le clausole di rivalsa, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento e così via.

Se il contratto è stato stipulato a distanza (per telefono o su Internet), le compagnie sono tenute a trasmettere al contraente, prima della conclusione del contratto, la proposta, il fascicolo informativo e le condizioni di assicurazione. Quindi, entro i 5 giorni dalla conclusione del contratto, devono recapitare la polizza auto all’indirizzo di residenza indicato dal contraente. La trasmissione di questa documentazione può avvenire su supporto cartaceo o digitale, a scelta dell’assicurato. In ogni caso ricordiamo che nei contratti a distanza, il contraente ha la possibilità di esercitare il cosiddetto “diritto di ripensamento”. In soldoni può recedere dal contratto senza fornire alcuna spiegazione e senza sostenere il pagamento di alcuna spesa, a condizione che eserciti questo suo diritto entro 14 giorni dalla data di conclusione, ovvero, se successiva, dalla data in cui riceve le condizioni di polizza e il foglio informativo.

Polizza auto: come risparmiare

La valutazione della convenienza di una polizza rispetto all'altra non può limitarsi ad un confronto sul prezzo, ma deve necessariamente tener conto di altri fattori come la presenza o meno delle coperture accessorie, i massimali di garanzia, gli importi relativi alle franchigie, le cause di esclusione e rivalsa e così via. Ne abbiamo parlato nell'articolo "Polizza Rc auto: ecco a cosa stare attenti per scegliere la migliore". Ciò detto ricordiamo che ci sono sconti per chi installa la scatola nera e l’etilometro a bordo e per chi per chi vive in una zona ad alto rischio di sinistri stradali e non ha provocato incidenti negli ultimi 4 anni.

E' possibile altresì lucrare un risparmio se si predilige la formula Rc auto "a consumo". Si tratta di una polizza pensata per chi usa l'auto non in maniera assidua, ma solo per percorrere brevi tragitti. In pratica si paga l'assicurazione in relazione all'uso che si fa dell'auto. Esistono due diversi tipi di polizze a consumo: quelle giornaliere e quelle a chilometro.

Un’altra soluzione per risparmiare è chiedere la sospensione dell'rc auto. Se si sa per certo che da Gennaio ad Agosto del prossimo anno non si utilizzerà l'auto perché pagare l’assicurazione? Da tener presente, comunque, che sono sempre le compagnie a decidere quali polizze si possono sospendere (per alcune devono avere più di “n” mesi di validità residua) e per quanto tempo. Inoltre alcune compagnie per il fatto di concedere questa opportunità al cliente, possono richiedere il pagamento di un sovrapprezzo al momento della stipula della polizza. Questo il modello per richiedere la sospensione dell’rc auto, mentre questo è il modello da utilizzare per la sua riattivazione.

Polizza auto: durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha validità 1 anno e a scadenza non si rinnova in maniera automatica (dal 1° Gennaio 2013 non c’è più la clausola di tacito rinnovo). Lo stesso vale per le garanzie accessorie (furto e incendio, atti vandali dici, eventi atmosferici, ecc.), ma solo se stipulate contestualmente alla polizza rc auto. Diversamente per loro vige il tacito rinnovo, dunque l’eventuale disdetta va comunicata alla compagnia con un preavviso di 60 giorni. È possibile a tal fine utilizzare questo modulo di disdetta garanzie accessorie polizza auto.

Dunque non è più necessaria la disdetta assicurazione auto, a meno che non ricorrano i seguenti casi:
- furto o incendio del veicolo;
- vendita o rottamazione dell'auto;
- decesso dell'intestatario della polizza.

Per sapere come fare e quale modulistica utilizzare, non devi far altro che leggere “Disdetta assicurazione auto: quando e come comunicarla”.

Polizza auto e bonus malus

L’applicazione del sistema bonus malus alle polizze auto prevede la variazione in aumento o in diminuzione del premio in funzione della condotta del guidatore e quindi dell’assegnazione allo stesso di una “classe di merito”. Più crescono i sinistri di cui egli è responsabile, più si alza la sua classe di merito, più cresce il premio da pagare (”malus”); per contro più virtuoso si dimostra alla guida, più ne beneficia la sua classe di merito, più si riduce l’importo del premio (“bonus”).

L’intervallo in cui viene valutata la condotta di guida del conducente del veicolo prende il nome di “periodo di osservazione” e va dal giorno di decorrenza della copertura assicurativa per concludersi 60 giorni prima della scadenza annuale. Per le annualità successive inizia 2 mesi prima della decorrenza del nuovo contratto e termina 2 mesi prima della scadenza annuale.

Il passaggio da una classe all’altra avviene comunque sulla base di criteri elaborati autonomamente da ciascuna compagnia. Per rendere comparabili i diversi sistemi adottati dalle compagnie assicurative, è stata introdotta dall’Isvap - oggi Ivass - la CU, sigla che sta per classe di merito di Conversione Universale. Le classi di merito (CU) vanno da 1 (assegnata ai più virtuosi) a 18 (assegnata ai più sinistrosi). Chi assicura l’auto (o la moto) per la prima volta dopo l’immatricolazione o il passaggio di proprietà, ottiene per convenzione la classe di merito la CU14.

Se si effettua un passaggio di proprietà fra due coniugi o comunque fra una pluralità di intestatari ad uno solo, i soggetti interessati possono beneficiare della classe di merito già assegnata, dunque senza ripartire con la classe più alta. Inoltre grazie alla Legge Bersani (Legge n. 40/2007) è possibile ereditare la classe di merito dell'assicurazione, nel caso in cui il titolare della polizza decidesse di acquistare un nuovo mezzo (auto o moto) o nel caso in cui ad intestarsi il nuovo veicolo fosse un componente (ad es. il figlio) stabilmente convivente con il nucleo familiare.

Le condizioni di polizza, inoltre, possono prevedere la possibilità per l’assicurato di rimborsare la compagnia di quanto versato in conseguenza di un sinistro a lui imputabile e in questo modo conservare la classe di merito.

Polizza auto e attestato di rischio

L’attestato di rischio è un documento che riporta il numero dei sinistri denunciati negli ultimi cinque anni assicurativi da chi abbia sottoscritto una polizza auto. Per semplificare il rapporto fra compagnia e assicurato ed evitare ogni possibile frode, si è provveduto a rendere “digitale” – dopo il tagliando assicurativo – anche l’attestato di rischio. Dunque a partire dal 2015 non è più previsto l'invio cartaceo al contraente di questo particolare documento. Chi stipula una polizza rc auto non deve più consegnare l’attestato di rischio alla compagnia assicurativa, ciò per il semplice fatto che quest'ultima lo acquisisce direttamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS.

Chiaramente l’assicurato può sempre prenderne visione, accedendo all’area riservata messa a disposizione sul sito della compagnia, richiedendone l’invio sulla propria casella di posta elettronica o recandosi personalmente presso gli sportelli dell’agenzia. Se dovesse scoprire errori sul proprio attestato di rischio, l’assicurato può esporre un reclamo e chiedere che vengano apportate le necessarie correzioni (leggi "Attestato di rischio errato: ecco cosa fare").

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