Autorizzazione commercio su aree pubbliche tipo A e B

L'autorizzazione al commercio su aree pubbliche consente a chi ne è in possesso di vendere merci al dettaglio e di somministrare alimenti e bevande negli spazi pubblici o nelle aree private delle quali il Comune ha comunque la disponibilità, aree che possono essere attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Autorizzazione commercio su aree pubbliche: a chi richiederla

Per vendere capi di abbigliamento, calzature, prodotti per la casa, articoli di antiquariato e collezionismo, generi alimentari e quant'altro in zone destinate a uso pubblico (strade, piazze, posteggi, ecc.) e in zone di proprietà privata su cui grava la servitù di pubblico passaggio, occorre essere in possesso di una apposita licenza.

In particolare i soggetti interessati devono risultare in possesso di una autorizzazione di tipo "A" se vogliono praticare un commercio ambulante a posto fisso, e di una autorizzazione di tipo "B" se vogliono esercitare un commercio ambulante in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili omologati per il trasporto delle merci. La sosta di detto veicolo è consentita, a richiesta del consumatore, solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a registrare l'incasso e, comunque, a condizione che la sosta effettuata in conformità alle prescrizioni del Codice della Strada e delle Ordinanze Sindacali relative al contenimento dell'emissione dei gas di scarico inquinanti.

È vietata la vendita in forma itinerante attraverso l'uso di banchi aperti fissi o muniti di ruote, e l'esposizione della merce esternamente al veicolo utilizzato per la vendita, dal momento che in questo caso si configurerebbe l'ipotesi di commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.

L'autorizzazione di tipo "A" è rilasciata dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. L'istanza va presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) su apposita modulistica.

L'autorizzazione di tipo "B" è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività", chiaramente limitatamente ai posti che non sono stati assegnati o momentaneamente senza i titolari.

Va precisato, tuttavia, che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata in base alla normativa emanata dalla regione in cui il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Questo significa che le regole potrebbero essere diverse da regione a regione.

Requisiti per ottenere l'autorizzazione commercio su aree pubbliche

L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche può essere esercitato in forma di impresa individuale, in forma di società di persone, di società di capitali regolarmente costituite o in forma di società cooperative

Il soggetto, in possesso dei requisiti professionali e morali, che intende ottenere l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia (sia che si tratti di imprenditori individuali che di legali rappresentanti di società, associazioni, consorzi) devono risultare titolari di permesso di soggiorno valido.

Inoltre l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche - su posteggio o in forma itinerante - può essere rilasciata solo previa presentazione da parte del richiedente del cosiddetto DURC, documento unico di regolarità contributiva. E' il comune che ha il compito di verificare annualmente la regolarità contributiva direttamente presso gli istituti previdenziali. Nel caso in cui il Durc non sia regolare il Comune provvede in un primo momento a sospendere l’attività di vendita e poi nel caso a revocare l'autorizzazione.

Inoltre mentre per le attività che hanno ad oggetto il commercio di prodotti non alimentari, non sono richiesti requisiti specifici, per le attività di tipo "alimentare" occorre aver conseguito un corso S.A.B. (somministrazione alimenti e bevande) con superamento dell'esame finale riconosciuto da regione o provincia, aver acquisito una esperienza di lavoro nel settore specifico, aver conseguito il diploma o la laurea in settori attinenti all’attività (diploma di istituto alberghiero, laurea in alimentazione o similari).

Nel caso di vendita di generi alimentari è necessario, inoltre, avere la disponibilità di un banco o automezzo idoneo sotto il profilo igienico-sanitario. La verifica del possesso di tale requisito è attribuita alla ASL di competenza.

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