Ricorso multa fac simile

Il modulo di ricorso Pdf contro una multa, varia a seconda del tipo di violazione comessa: divieto di sosta, eccesso di velocità, accesso Ztl, passaggio col rosso, guida senza cintura e via discorrendo. È possibile contestare la multa rivolgendosi all'ente che ha elevato contravvenzione affinché la annulli, al Prefetto oppure al Giudice di pace. Tuttavia prima di proporre opposizione è bene tener presente che in caso di mancato accoglimento del ricorso si può andare incontro ad una sanzione più elevata e perfino al pagamento delle spese processuali, qualora si abbia fatto appello al Giudice di Pace.

Chi può contestare la multa

La persona legittimata a presentare un ricorso multa è sempre l’intestatario del verbale di contravvenzione. Se il verbale viene indirizzato sia al proprietario del veicolo che al conducente, entrambi possono presentare ricorso.

E se il verbale di accertamento viene indirizzato unicamente al proprietario, ma è il conducente che vuole proporre ricorso? Ciò potrebbe accadere, ad esempio, nel caso in cui un professionista utilizzi l’auto dell’azienda per la quale lavora o lo stesso faccia uso di un’auto in leasing o a noleggio.

In questi casi affinché il trasgressore/conducente possa autonomamente impugnare la multa è necessario che la contravvenzione comporti la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.

In un contesto simile il proprietario del veicolo (l'azienda, la società finanziaria o l'agenzia di noleggio) dovrà effettuare la comunicazione dati del conducente all'organo accertatore. Quest'ultimo a sua volta dovrà notificare un nuovo verbale alla persona indicata (il conducente), che a questo punto potrà proporre ricorso.

La comunicazione dei dati del conducente può essere fatta anche direttamente da quest'ultimo, nel qual caso l'amministrazione non provvederà a notificare un nuovo atto, dal momento che il conducente/trasgressore ha già dato prova di esserne a conoscenza.

Se la decurtazione dei punti non c’è, il conducente può proporre opposizione solo insieme al proprietario del mezzo, cointestando l’atto.

Ricorso verbale CdS: quando farlo

Non si può presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione, ossia del foglietto bianco, giallo o rosa che l'agente lascia sul parabrezza delle auto in divieto di sosta.

Questo significa che si può proporre opposizione solo a seguito della contestazione immediata o della notifica di copia del verbale di accertamento

Quando contestare una multa

Abbiamo già parlato dei motivi per contestare una multa, ma cogliamo l'occasione per un breve ripasso.

Esistono innanzitutto i cosiddetti vizi di forma del verbale, legati fondamentalmente ad una erronea compilazione e redazione del verbale da parte dell’agente.

A titolo esemplificativo:

  • errata indicazione delle generalità del conducente;
  • mancata o non sufficiente esposizione delle motivazioni relative al mancato fermo
  • erronea indicazione del giorno, ora e luogo esatto in cui è stata commessa la violazione;
  • errata indicazione della targa del veicolo;
  • mancata esposizione dei fatti;
  • mancata indicazione delle dichiarazioni rese dal trasgressore a propria discolpa nel momento in cui gli è stata accertata l'infrazione;
  • mancata o erronea indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
  • errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare
  • ecc.

Tutti questi vizi poiché pregiudicano il diritto di difesa del trasgressore, sono tali da causare la nullità della multa.

Chiaramente non tutti i vizi di questa natura rendono la multa illegittima: ad esempio una erronea indicazione del modello dell'auto o della data di nascita del proprietario del mezzo non rendono nulla la multa se, rispettivamente veicolo e soggetto, sono correttamente e indiscutibilmente identificati.

Si può contestare una multa anche quando la notifica della multa avviene oltre il termine previsto dalla legge (90 giorni dall'avvenuta violazione). Questo il 

Ma il ricorso multa potrebbe essere presentato anche per altri motivi. Ad esempio si può invocare lo stato di necessità (si era diretti al pronto soccorso) per opporsi ad una contravvenzione elevata per passaggio col rosso o ingresso in una Ztl. In proposito offriamo un paio di modelli utili allo scopo: 

Ci si può opporre ad una multa autovelox nel caso in cui i dispositivi di rilevazione della velocità non siano stati sottoposti alle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura previste dalla legge. Questo il 

Così come si può proporre ricorso contro la multa elevata dagli ausiliari del traffico nel caso in cui l'infrazione accertata non rientri tra quelle previste nella loro specifica area di competenza. Questo il

Si può ricorrere contro una multa per mancato pagamento parcheggio nel caso in cui manchino aree di sosta gratuite nelle vicinanze oppure il parchimetro risulti non funzionante. Questo il

E in caso di multa in un luogo dove non si è mai stati? Anche in questo caso è possibile fare opposizione, ma è quanto mai necessario fornire chiari elementi di prova a sostegno della propria tesi. Questo il

Ci si può opporre anche ad una multa per divieto di sosta se, ad esempio, il segnale risultasse divelto o coperto da una fitta vegetazione. Questo il   

Così come si può formalizzare una contestazione contro una multa per eccesso di velocità nel caso in cui, ad esempio, il verbale non riporti gli estremi dell’ordinanza con cui il Prefetto ha autorizzato la rilevazione della velocità in quel preciso tratto di strada. Questo il

Ugualmente ci si può appellare al Giudice contro una multa per guida con cellulare se si riesce, ad esempio, a dimostrare che per motivi di estrema urgenza non si poteva fare a meno di rispondere. 

Naturalmente il nostro portale è pieno di altri modelli con cui presentare un ricorso multa a seconda delle infrazioni commesse e delle circostanze specifiche. Ne segnaliamo alcuni: 

Prima di concludere ricordiamo che è possibile perfino avvalersi della prescrizione multe, nel caso in l'amministrazione non si sia attivata per la riscossione delle somme nel termine di 5 anni dal giorno in cui l'infrazione è stata accertata. Questo il

Termini per il ricorso multa

I termini previsti dal Codice della Strada sono sostanzialmente due

  • 30 giorni se si intende proporre ricorso al Giudice di Pace
  • 60 giorni se si sceglie di opporsi al Prefetto.

I due termini decorrono dalla data di contestazione dell’infrazione oppure da quella di notifica del verbale, nel caso in cui non sia stata possibile la contestazione immediata (si pensi ad una violazione accertata mediante autovelox). 

In quest’ultimo caso, ai fini del ricorso, occorre far riferimento alla data in cui il postino consegna materialmente la busta verde nelle mani del destinatario. Ricordiamo in proposito che la notifica si intende correttamente eseguita anche nel caso in cui la busta viene rilasciata, ad esempio, ad un familiare, al vicino di casa o al portiere del palazzo.

E se il destinatario è assente o irreperibile? In simili circostanze il postino provvede a lasciare l’avviso di giacenza nella cassetta della posta.

A questo punto il postino deposita l'atto presso l'ufficio postale dando avvio alla procedura di notificazione per compiuta giacenza.  

In pratica la notifica si considera compiuta nel momento in cui il destinatario ritira l’atto alle poste, tuttavia se questi lascia trascorrere 10 giorni, l’atto si considera comunque notificato con il compimento del decimo giorno, a prescindere dalla data in cui la busta è stata materialmente ritirata.

Facciamo un esempio. Al Sig. Rossi, in quanto assente, viene lasciato in data 31/01/2022 un avviso di giacenza nella cassetta delle poste. Per motivi vari egli provvede al ritiro solo in data 18/02/2022, dunque 8 giorni dopo la compiuta giacenza. Questo significa che egli avrà a disposizione 22 giorni (30 – 8) per proporre ricorso al GdP e 52 giorni (60 – 8) per opporsi al Prefetto.

Ricorso multa autotutela

Un primo modo per far valere le proprie ragioni consiste nel rivolgersi direttamente all’organo che ha elevato la multa (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Stradale ecc.), presentando un’istanza di autotutela. Questo il

Segnaliamo che sul nostro portale è presente anche questo

In pratica attraverso questo istituto si chiede all’organo accertatore di annullare autonomamente o revocare parzialmente la contravvenzione poiché ritenuta palesemente errata o illegittima. In concreto si tratta di una via consigliabile in caso di:

  • errore di trascrizione del numero di targa;
  • multa già pagata; 
  • errata rilevazione dei dati provenienti dai pubblici registri;
  • furto o cessione del veicolo in data antecedente l’accertamento dell’infrazione;
  • decesso del proprietario del veicolo o del trasgressore;
  • doppio verbale per la medesima infrazione;
  • transito nelle corsie bus ovvero ZTL a carico di soggetti titolari di permessi speciali;
  • ecc.

È possibile il ricorso multa in autotutela anche con il semplice preavviso di violazione lasciato sul parabrezza del veicolo.

È bene tener presente, comunque, che in questo caso l’organo verbalizzante non ha alcun obbligo di pronunciarsi in merito al ricorso presentato dal trasgressore. Questo è un aspetto da non sottovalutare, anche in considerazione del fatto che il ricorso all’istituto dell’autotutela non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso al Giudice di Pace (30 giorni) o al Prefetto (60 giorni), tantomeno i termini di pagamento della sanzione.

Per cui il rischio è che l’amministrazione tardi a rilasciare un proprio parere in merito al ricorso e nel frattempo decorra il tempo utile per pagare la sanzione in misura ridotta o presentare ricorso al GdP. Per questi motivi il ricorso all’autotutela va proposto solo nei casi in cui la contestazione presenta degli errori palesi.

Ricorso multa al Prefetto

Cominciamo col dire che il ricorso multa al Prefetto è alternativo al ricorso al Giudice di Pace. Dunque non è possibile presentare contemporaneamente ricorso all’uno e all’altro. Se si fa ricorso al Prefetto, ci si può appellare al Giudice di Pace solo dopo l’ordinanza del primo.

Il Prefetto a cui rivolgersi è quello del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Si può agire anche per il tramite dell'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.). Questo il

Al ricorso multa al Prefetto (ma lo stesso discorso vale per il GdP) occorre sempre allegare, pena la sua nullità, il verbale di contravvenzione unitamente alla sua relazione di notifica o busta, al fine di poter dimostrare il rispetto dei termini per l’impugnazione.

Sebbene non comporti alcun costo, il ricorso al Prefetto è da preferirsi unicamente nel caso in cui dal verbale emerga un palese errore. Il Prefetto, infatti, quasi mai entra nelle questioni di merito sollevate dal ricorrente e nella maggior parte dei casi si limita a chiedere all’agente se conferma o meno la contravvenzione elevata.

Dunque il rischio concreto è quello di vedersi respingere il ricorso ed essere condannati al pagamento di una multa lievitata alla metà del massimo edittale (importo praticamente raddoppiato).

Il Prefetto ha 210 giorni per emettere il provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso, in difetto il ricorso si considera accolto. Il termine si riduce a 180 giorni se il ricorso avviene per il tramite dell'organo di polizia.

Il provvedimento deve quindi essere notificato al ricorrente nel termine di 90 giorni dalla sua emissione. Se il Prefetto non ha accolto il ricorso, si può proporre ricorso al Giudice di pace nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento. Questo il

Ricorso multa al Giudice di pace

Il ricorso al Giudice di Pace è alternativo al ricorso al Prefetto e va proposto nel termine di 30 giorni dalla notifica del verbale.

Anche in questo caso occorre far riferimento al Giudice di pace del luogo in cui è stata accertata la violazione. Questo il

Si consiglia di inserire nel modello di ricorso, oltre al proprio indirizzo di residenza, anche il proprio indirizzo e-mail o PEC, ciò al fine di rendere più agevoli le comunicazioni da parte della Cancelleria del Tribunale.

Questo tipo di ricorso comporta dei costi, dunque è da preferirsi nel caso in cui il ricorrente intenda esprimere una valutazione discrezionale in merito ai fatti contestati: il passaggio col rosso è stato dettato da motivi di urgenza, l’autovelox non era adeguatamente segnalato, il segnale di divieto di sosta era a terra o coperto da una fitta vegetazione e via discorrendo.

In tutti questi casi occorre naturalmente fornire degli elementi di prova a sostegno della propria tesi: foto, video, testimonianze, ecc.

Una volta fissata l’udienza è necessario che il ricorrente compaia di persona davanti al Giudice (con o senza l’assistenza di un avvocato), se non vuole che il ricorso venga automaticamente respinto.

Il Giudice di Pace emette quindi il provvedimento di accoglimento o di rigetto e in un secondo momento deposita in Cancelleria le motivazioni della propria decisione.

Se il ricorrente non concorda con le decisioni assunte dal Giudice, ha la possibilità di appellarsi davanti al Tribunale. Se invece il ricorso viene accolto il ricorrente farebbe bene a richiedere una copia autentica del provvedimento rilasciato dal Giudice e a trasmetterlo all’organo accertatore (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.) così da evitare il rischio di ricevere una cartella esattoriale in futuro.

Quando non contestare la multa

Il trasgressore è ammesso a pagare, entro 60 giorni dalla contestazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme (a meno che non si sia fermato all'ALT intimatogli o si sia rifiutato di esibire alle forze dell’ordine il documento di circolazione o la patente di guida).

Ma non è tutto perché il minimo edittale può essere a sua volta ridotto del 30% se il trasgressore decide di effettuare il pagamento entro 5 giorni dalla notifica (beneficio applicabile in caso di confisca del veicolo o sospensione della patente).

Tutto questo per dire che se non si hanno fondati motivi su cui fondare il proprio ricorso, piuttosto che tentare la sorte conviene pagare la sanzione nel più breve possibile. 

Diversamente il rischio potrebbe essere non solo quello di non fruire dello sconto multa e di vedersi aumentare la sanzione alla metà del massimo edittale, ma anche quello di andare incontro al pagamento delle spese processuali nel caso in cui il ricorso multa sia stato proposto al Giudice di Pace.

Una cosa è comunque certa: mai contestare una multa già pagata, in quanto il pagamento costituisce una sorta di ammissione di colpa. 

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